Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29724 del 15/11/2019

Cassazione civile sez. III, 15/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 15/11/2019), n.29724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8173/2018 proposto da:

D.G.D., N.A.M., D.G.O.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo

studio dell’avvocato PARIDE LO MUZIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato VINCENZO FERNANDO MONTUORI;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI SPA, in persona del procuratore speciale Dott.ssa

CA.AN.RO., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38,

presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

D.V.G., R.M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 26/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 11/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.G.O. e N.A.M., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore D.G.D., convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Lucera D.V.G. e R.M.R., nonchè Milano Assicurazioni SpA e Sai Assicurazioni SpA per sentir condannare chi di ragione, in solido con la rispettiva Compagnia di assicurazione, al risarcimento dei danni subiti dal minore in occasione del sinistro stradale verificatosi in (OMISSIS).

A sostegno della domanda esposero che nella detta data D.V.G., mentre percorreva alla guida della sua autovettura (assicurata Milano) a velocità sostenuta il (OMISSIS), sbandò nell’affrontare una curva e finì nella corsia opposta, investendo il ciclomotore, condotto da C.G. e di proprietà della madre R.M.R. (assicurato Sai), sul quale era seduto D.G.D., che nell’occasione riportò gravi lesioni.

Con sentenza 395/2012 l’adito Tribunale dichiarò D.V.G. responsabile all’80% del sinistro e C.G. (e per lui R.M.R.) responsabile al 10%, attribuendo il residuo 10% allo stesso trasportato per cooperazione colposa; condannò quindi i convenuti al risarcimento del danno subito dal minore e respinse la domanda risarcitoria proposta in proprio dai genitori.

Con sentenza 26/2018 dell’11-1-2018 la Corte d’Appello di Bari, in parziale accoglimento del gravame, ha invece accolto detta domanda proposta in proprio, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

In particolare la Corte territoriale ha, in primo luogo, ribadito che, nella specie, la possibilità di controllo del mezzo e la sicurezza della circolazione erano state compromesse dalla presenza sul ciclomotore di una seconda persona (presenza non consentita dall’art. 170 C.d.S.), e che, rispetto a tale situazione, era sussistente anche una cooperazione colposa dei trasportato, che aveva accettato i rischi della circolazione; ha, poi, ritenuto corretta la liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, operata dal Tribunale con applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, e quindi considerando anche il patito danno morale, atteso che nelle detta tabelle l’unitario danno non patrimoniale è determinato sulla base del “vecchio” danno biologico con aumento del 25% per il “pretium doloris”; ha, inoltre, ritenuta inammissibile (perchè tardivamente formulata solo con la comparsa conclusionale) la doglianza sul coefficiente utilizzato dal Tribunale per il calcolo del danno patrimoniale futuro; ha, infine, ritenuto provato, sia pure per presunzioni, il danno (sofferenza interiore e sconvolgimento dell’esistenza) subito in proprio dai genitori in conseguenza delle lesioni riportate dal figlio (con postumi permanenti del 25% e inabilità temporanea per 270 gg.), liquidando lo stesso in complessivi Euro 10.000,00.

Avverso detta sentenza D.G.D., D.G.O. e N.A.M. propongono ricorso per Cassazione, affidato a due motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

Unipolsai Assicurazioni SpA (già Fondiaria-Sai, incorporante Unipol Assicurazioni, Milano Assicurazioni e Premafin Finanziaria SpA) resiste con controricorso.

D.V.G. e R.M.R. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, nonchè – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, contestano l’affermata sussistenza di un apporto causale da parte del conducente il ciclomotore e del trasportato nella causazione del sinistro; al riguardo evidenziano che l’autovettura, a seguito di repentina invasione di corsia, era piombata addosso al ciclomotore in piena velocità, e che, di fronte a tale evento imprevedibile, nulla poteva fare il conducente dello scooter, a niente rilevando il fatto (seppur notorio) che la presenza a bordo di un secondo passeggero determina un carico eccessivo idoneo a ridurre sia la stabilità del mezzo sia la sua capacità di frenata.

Il motivo è inammissibile in quanto si risolve, anche sub specie di denunziata violazione di legge, in una critica (non consentita in sede di legittimità) all’accertamento in fatto operato dal giudice del merito in ordine all’apporto causale del trasportato; nè può ritenersi, come appare sostenuto in ricorso, che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione la elevata velocità dell’autovettura e l’invasione di corsia della stessa, atteso che siffatte circostanze sono state indubbiamente valutate dai giudici di merito, che infatti, proprio in base alle stesse, hanno affermato la preponderante responsabilità del conducente l’autovettura.

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 1223,1226,2059 e 2054 c.c., si dolgono, innanzitutto, che la Corte territoriale (così come il Tribunale) non abbia operato alcuna “personalizzazione” del danno subito da D.G.D., quando invece la gravità delle lesioni, la tenera età del danneggiato (12 anni) e la perdita dell’anno scolastico, dovevano comportare il riconoscimento del maggior ristoro possibile per le sofferenze fisiche subite e per l’impossibilità di porre in essere le normali e basilari attività quotidiane per quasi due anni; si dolgono inoltre che la Corte non abbia esaminato la doglianza concernente l’utilizzo dei coefficienti di capitalizzazione per il calcolo del danno patrimoniale futuro e sostengono che la Corte, liquidando in Euro 10.000,00 il danno subito in proprio dai genitori, abbia sottovalutato il detto pregiudizio.

Anche detto motivo è inammissibile.

Con riferimento alla omessa “personalizzazione”, si risolve in una critica alla liquidazione del danno, operata dal Tribunale con corretto riferimento ai valori base elaborati nelle cc.dd. tabelle milanesi in ragione, sia dell’età del danneggiato) sia della gravità delle lesioni, senza che vi fosse necessità di alcuna ulteriore “personalizzazione” (peraltro nella specie non dedotta); ed invero, come già statuito da questa S.C., “nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all’esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale” la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all’anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari” (Cass. 11754/2018); peculiari ragioni di personalizzazione non dedotte nel caso di specie, non potendo considerarsi tali la percentuale di invalidità permanente ed il periodo di inabilità temporanea conseguenti alle lesioni nonchè la giovane età del danneggiato, già considerate nei valori di cui alle dette tabelle e quindi prese in considerazione dal giudice del merito.

Con riferimento, poi, all’utilizzo dei coefficienti di capitalizzazione, il motivo è inammissibile, in quanto non in linea con la statuizione impugnata; quest’ultima, invero, ha posto a base della decisione la tardività della doglianza concernente l’utilizzo dei coefficienti di capitalizzazione, in quanto formulata solo in comparsa conclusionale; tardività che non viene invece in alcun modo criticata con il presente ricorso.

Con riferimento, infine, alla menzionata “sottovalutazione” del danno subito in proprio dai genitori, la censura è inammissibile, in quanto si risolve in una critica, di per sè non ammissibile in sede di legittimità, alla liquidazione equitativa del detto pregiudizio per come operata dalla Corte territoriale.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore di UnipolSai assicurazioni SpA, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2019

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