Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29723 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. III, 29/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19120/2006 proposto da:

M.M.J., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS

86, presso lo studio dell’avvocato OPILIO LAURA, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA ROMA SPA, società facente parte del Gruppo Bancario CAPITALIA,

(già Banca di Roma), in persona dei Signori Dott. Q.S.

e Dott. S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

SANTIAGO DEL CILE 7, presso lo studio dell’avvocato MATERA Franco,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

O.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VITTORIO LOCCHI 6, presso lo studio dell’avvocato PIZZI GIANCARLO,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

SIAT SOC ITAL ASSIC E RIASSIC SPA, WINTERTHUR ASSIC SPA, S.

E., CAB COMP ASSIC BOLOGNA SPA, ASSID ASSIC IT DANNI IN LIQUID

AMMIN SPA, MILANO ASSIC SPA, AXA ASSIC SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2221/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/05/2005; R.G.N. 4530/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato LAURA OPILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con citazione notificata il 27 settembre e il 2 ottobre 1996 M. M.J. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma S.G. e Banca di Roma s.p.a. chiedendo, per quanto qui interessa, che venisse dichiarato nullo, inefficace e comunque a lei inopponibile, il contratto a rogito notar O. del 3 ottobre 1991, con il quale suo marito, a fronte di un mutuo erogatogli dal Banco di Santo Spirito, aveva concesso ipoteca su un immobile acquistato in regime di comunione legale, condannando in ogni caso Banca di Roma s.p.a. (subentrata all’Istituto di credito mutuante) e S.G. a risarcirle i danni che da tale fatto le erano derivati.

Con sentenza del 12 settembre 2000 il giudice adito, in accoglimento della domanda, dichiarò l’ipoteca non opponibile alla comunione legale, in quanto effettuata da uno solo dei coniugi.

Proposto gravame da Banca di Roma s.p.a., la Corte d’appello, in data 19 maggio 2005, ha invece rigettato la pretesa attrice.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione M.M. J., formulando tre motivi e notificando l’atto a Banca di Roma s.p.a., a Capitalia s.p.a., ad S.E., a O. G., ad Assid s.p.a. Assicuratrice Italiana Danni in liquidazione amministrativa, a S.I.A.T. Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., a Fondiaria SAI s.p.a., a Milano Assicurazioni s.p.a., a CAB Compagnie di Assicurazioni di Bologna s.p.a., a Winterthur Assicurazioni s.p.a., ad AXA Assicurazioni s.p.a..

Solo O.G. e Capitalia Service s.p.a. hanno notificato controricorso, mentre nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri intimati.

Prima dell’udienza la ricorrente ha depositato in cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalle controparti costituite.

Ne consegue che, a norma dell’art. 390 cod. proc. civ., il processo deve essere dichiarato estinto.

Nulla sulle spese processuali, ex art. 391 cod. proc. civ., comma 4.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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