Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29723 del 15/11/2019

Cassazione civile sez. III, 15/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 15/11/2019), n.29723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6369/2018 proposto da:

N.E., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

SILVIO ALIFFI;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, già FONDIARIA SAI SPA, in persona del

procuratore speciale Dott.ssa C.A.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio

dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

ALLIANZ SPA, V.C. & C. SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 525/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 03/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

N.E. adì il Tribunale di Agrigento per sentir condannare Fondiaria SAI SpA (quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada), Riunione Adriatica di Sicurtà SpA, V.C. & C. srl e S.C., in solido, al risarcimento dei danni subiti in occasione di sinistro stradale.

A sostegno della domanda espose che il (OMISSIS), mentre percorreva la strada statale a bordo della propria autovettura Renault Laguna la (OMISSIS) con direzione (OMISSIS), era stato coinvolta in un incidente causato da un’autovettura non identificata, che si era immessa sulla detta strada statale da via (OMISSIS) senza percorrere la rotatoria obbligatoria ed era andata ad urtare la detta autovettura Renault Laguna sulla fiancata dx, facendole perdere il controllo del mezzo e facendola finire sull’opposta corsia di marcia, ove si era poi scontrata con l’autobus IVECO, di proprietà di V.C. & C. srl, condotto da S.C. ed assicurato per la rca con la Riunione Adriatica di Sicurtà SpA.

Con sentenza 170%2012 l’adito Tribunale respinse la domanda.

Con sentenza 525/2017 la Corte d’Appello di Palermo, in accoglimento del gravame proposto da N.E. ed in parziale riforma dell’impugnata sentenza, ha condannato la Fondiaria SAI SpA, nella sua qualità, al pagamento, in favore della N., della somma di Euro 69.720,61, oltre interessi legali dalla decisione al saldo.

In particolare la Corte territoriale ha evidenziato: che la dinamica dell’incidente, come desumibile dal rilevamento della Polizia stradale, non poteva escludere la presenza di un terzo veicolo e l’immissione, da parte dello stesso, nella (OMISSIS) in violazione della segnaletica stradale; che, in esito alla consulenza d’ufficio tecnico-dinamica, il CTU ing. L.T., aveva ritenuto ammissibile che siffatta irregolare e temeraria immissione nella (OMISSIS) avesse determinato una situazione di emergenza; che dalla escussione dei testi M. e R. si poteva ricavare la presenza di una terza autovettura; che le contraddizioni rilevate dal primo Giudice erano solo apparenti; che gli elementi di prova consentivano di ritenere sussistente la “semiplena probatio” in ordine all’invasione di marcia da parte di vettura non identificata e sul punto l’appellante aveva prestato il giuramento; che doveva ritenersi sussistente il nesso di causalità tra la condotta del conducente del veicolo non identificato e l’incidente in questione, posto che la presenza di detta autovettura aveva creato una turbativa alla circolazione dei veicoli, costringendo l’appellante ad azionare improvvisamente i dispositivi di frenatura, con conseguente bloccaggio delle ruote e sconfinamento nella direzione opposta; che tuttavia aveva concorso al 50% a cagionare il danno anche la condotta di guida della stessa appellante, la quale aveva tenuto una velocità non consona alle condizioni della strada (l’asfalto era viscido per la pioggia) e quindi un comportamento imprudente ed in violazione di legge, tanto da essere sanzionato ai sensi dell’art. 141 c.p.c., comma 3; che nessuna responsabilità poteva invece addebitarsi al conducente dell’autobus, atteso che le riferite condotte di guida del conducente del veicolo non identificato e dell’appellante escludevano qualsiasi contributo causale al comportamento del conducente dell’autobus (una diversa manovra dello stesso avrebbe potuto solo comportare ulteriori pregiudizi per i tredici passeggeri che erano a bordo); che, sulla base delle risultanze dell’espletata CTU medica in primo grado (45% di danno biologico permanente, 380 gg. di inabilità temporanea assoluta e 395 gg. di inabilità temporanea parziale) nonchè delle tabelle di Milano, il complesso danno non patrimoniale subito andava liquidato in Euro 370.183, da cui andava dapprima detratta la rendita corrisposta dall’INAIL a titolo di danno non patrimoniale (Euro 256.679,55) e poi, sulla differenza (Euro 113.503,45), andava operata la riduzione del 50% per il concorso di colpa del danneggiato; la somma così ottenuta (Euro 56.751,73) andava poi maggiorata degli interessi, sicchè la somma complessivamente dovuta era pari ad Euro 69.720,61.

Avverso detta sentenza N.E. propone ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

UnipolSai Assicurazioni SpA (in precedenza Fondiaria SAI) resiste con controricorso), anch’esso illustrato da successiva memoria, con il quale, tra l’altro, eccepisce il difetto d’integrazione del contraddittorio, rilevando l’omessa notifica del ricorso a S.C., litisconsore necessario, convenuto “ab initio” nel presente giudizio e già contumace nei gradi di merito.

Allianz SpA e V.C. & C.. srl non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La sollevata eccezione di difetto d’integrità del contraddittorio va esaminata successivamente, atteso che, come già precisato da questa S.C., la Corte di Cassazione, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, dall’esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio, poichè, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo. (Cass. 10839/2019; v. anche Cass. 11287/2018, secondo cui “nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia “prima facie” infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità”).

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., si duole che la Corte territoriale, nell’attribuirle il 50% di responsabilità per avere tenuto una velocità non consona alle caratteristiche della strada, abbia attribuito fede privilegiata al verbale (OMISSIS) della Polizia stradale di Agrigento, con la quale era stata sanzionata (peraltro contradditoriamente con il contenuto dello stesso verbale di accertamento) per violazione degli artt. 141 ed 8 C.d.S.; siffatto verbale faceva piena prova – ex art. 2700 c.c. – solo dei fatti avvenuti in presenza dei verbalizzanti, e non degli altri appresi “de relato” o frutto di deduzioni.

Il motivo è inammissibile in quanto non in linea con la statuizione impugnata, che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non ha attribuito fede privilegiata al detto verbale, ma ha ritenuto non consona la velocità (e quindi imprudente ed in violazione di legge la condotta di guida dell’appellante) sulla base di una circostanza di fatto (asfalto viscido per la pioggia), e si è limitata a soggiungere, ma solo a conforto della detta violazione, che l’appellante medesima era stata anche sanzionata ai sensi dell’art. 141 C.d.S.; la Corte territoriale, in altre parole, ha fondato la sua decisione in ordine alla velocità non adeguata della N. non attribuendo fede privilegiata al setto verbale, ma tenendo presente, da una parte, che la velocità massima prescritta in quel punto era in assoluto quella di 60 Km/h e, dall’altra, ritenendo, in concreto, che la velocità alla quale la stessa viaggiava (circa 59 Km/h) fosse comunque, per la particolare situazione di fatto della strada (viscida per la pioggia), non prudenziale.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360, n. 5 – omesso esame motivazionale circa un fatto decisivo per il giudizio (concorso di colpa a carico della ricorrente) oggetto di discussione, si duole che la Corte territoriale, nel valutare detto concorso di colpa, non abbia tenuto in considerazione i rilievi e le conclusioni cui era giunto il CTU nella sua consulenza dinamica.

Il motivo è inammissibile, in quanto non in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; conf. Cass. S.U. 8053 e 8054 del 2014; v. anche Cass. 21152/2014 e Cass. 17761/2016, che ha precisato che per “fatto” deve intendersi non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (conf. Cass. 29883/2017); nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato) omesso, ma si è limitato (inammissibilmente, per quanto detto) a contestare la conclusione cui era giunta la Corte in relazione al concorso di colpa al 50% del danneggiato, evidenziando al riguardo solo l’omessa considerazione di alcuni rilievi e considerazioni svolti dal CTU nella sua consulenza dinamica, e venendo così, in sostanza, a contrapporre la sua valutazione delle risultanze istruttorie a quella compiuta dalla Corte territoriale.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, si duole che la Corte territoriale, nell’attribuirle la responsabilità al 50%, non abbia dato conto di tutte le emergenze istruttorie (e in particolare della CTU dinamica, che aveva attribuito la colpa al conducente dell’autobus), e non abbia quindi ritenuto prevalente l’apporto causale del conducente dell’autobus.

Il motivo si risolve, sub specie di violazione di legge, in una contestazione in ordine alla valutazione (operata dalla Corte territoriale) delle emergenze istruttorie, con conseguente inammissibilità alla luce di quanto appena esposto con riferimento alla doglianza precedente.

Con il quarto motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., nonchè -ex art. 360, n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, si duole che la Corte abbia del tutto omesso di provvedere in ordine alla formulata domanda di risarcimento del danno morale (danno quest’ultimo distinto da quello biologico e da valutare autonomamente).

Il motivo è inammissibile.

Come già precisato da questa S.C., nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all’esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all’anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare, non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione; c.d. carattere tendenzialmente onnicomprensivo delle previsioni delle predette tabelle (conf., da ultimo, Cass. 11754/2018).

La doglianza, pertanto, nel censurare l’avvenuta non considerazione del danno morale, non è in linea con la decisione impugnata, ove la Corte d’Appello, proprio in applicazione del riportato principio di questa S.C., ha precisato di avere liquidato il danno adoperando i valori base contenuti nelle vigenti tabelle di Milano.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Siffatta inammissibilità, ed il conseguente passaggio in giudicato dell’impugnata sentenza, che ha definitivamente escluso ogni responsabilità (nel sinistro in questione) di S.C., conducente dell’autobus, esenta questa S.C., in base ai principi su riportati, dall’esaminare la questione della mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore di UnipolSai assicurazioni SpA, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 7.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2019

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