Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29723 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 29723 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 26211-2016 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti contro

CICCARELLI VINCENZO,
2017
2322

elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO FERRARA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MASSIMO FERRARO;
– controricorrente nonchè contro

CICCARELLI CARLO,

CICCARELLI GIUSEPPE,

CICCARELLI

Data pubblicazione: 12/12/2017

SALVATORE;
– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositato il 21/09/2016, Cron.n. 6433/2016, R.G.n.
50481/2016;

consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE GRASSO.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

Ritenuto che la Corte d’appello di Roma, con decreto depositato il
21/9/2016, rigettò l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia
avverso il decreto pubblicato 1’8/1/2016, con il quale era stata accolta
la domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata del
processo avanzata da Vincenzo Ciccarelli, Carlo Ciccarelli, Giuseppe
Ciccarelli e Salvatore Ciccarelli;

Generale dello Stato propone avverso quest’ultima statuizione ricorso
supportato da due motivi di censura, ulteriormente illustrato da
memoria;
che Vincenzo Ciccarelli si difende con controricorso, nel mentre gli
4tri intimati non hanno svolto difese;
ritenuto che con i due motivi, entrambi denunzianti violazione e
falsa applicazione dell’art. 4, I. n. 89/2001, fra loro complementari,
l’amministrazione ricorrente adduce la consumazione del termine
semestrale dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva
definito il processo presupposto, non dovendo trovare applicazione la
sospensione feriale di cui alla I. 742/1969, sulla base degli argomenti
che seguono: a) la constatazione che «la richiesta indennitaria non
può essere riproposta anche se il termine decadenziale semestrale
non sia ancora decorso» induce l’Amministrazione ricorrente ad
affermare che «trattasi (…) di termine decadenziale per l’esercizio
del diritto (…) e non già di termine per l’esercizio dell’azione con cui il
diritto viene fatto valere», così, restando inapplicabile il principio
generale, valevole per le decadenze processuali, che l’estinzione del
processo non estingue l’azione, il termine in parola resta sottratto
«dall’alveo dei termini processuali», dovendo essere ricondotto
«al diverso alveo dei termini sostanziali»; b) anche a volere
attribuire natura processuale al termine in parola ad esso non si
applica la proroga di cui alla I. n. 742/1969, poiché, «trattandosi di
procedimento ex I. n. 89/01 “nuovo rito”», è prevista

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che I ‘Amministrazione interessata, per mezzo dell’Avvocatura

«l’attivazione di un “procedimento monitorio” (inaudita altera parte
ed a contraddittorio eventuale – posticipato) che, per le sue
caratteristiche di speditezza ed urgenza, mal si concilia – (art. 3 I. n.
742/69) – con la “proroga dei termini” rappresentata dalla
sospensione dei termini per il periodo feriale ex I. n. 742/69»;
considerato che il pur suggestivo percorso argomentativo del

ha avuto modo di chiarire, le ragioni, condivise da questo Collegio,
per le quali il termine di cui si discute ha natura processuale ed è,
pertanto, soggetto alla proroga feriale, essendo stato rilevato che tra
i termini soggetti alla sospensione feriale vanno ricompresi non solo
quelli inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma
anche quelli entro i quali il processo stesso deve essere instaurato,
allorché l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto,
l’unico rimedio per far valere il diritto stesso, sicché detta
sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dall’art. 4
della I. n. 89/2001 per la proposizione della domanda di equa
riparazione per violazione della durata ragionevole del processo (Sez.
6-2, n. 5423, 18/3/2016, Rv. 639423; cfr., anche, Sez. 1, n. 5895,
11/3/2009, Rv. 607200, nonché, S. U., n. 17781, 22/7/2013, Rv.
627247, sia pure, quale premessa motivazionale di altro principio
dettato con la forza precipua delle S.U.; e più dì recente, Sez. 2, nn.
5423/2016, 10595/2016, 26424/2016, 20974/2017);
considerato, peraltro, a smentita dell’assunto impugnatorio, che le
inferenze tratte dalla introduzione della fase monitoria, non appaiono
calzanti poiché la natura processuale del termine deriva dalla
constatazione che lo stesso, come sopra ricordato, risulta essere
fissato invalicabilmente per l’esercizio del diritto, il quale non può
essere soddisfatto senza ricorrere allo strumento dell’accertamento
giudiziale, non assumendo rilievo la circostanza che

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ricorso non può essere accolto, dovendosi osservare che questa Corte

quell’accertamento possa essere definitivamente reso in via
monitoria, nel caso in cui non venga avanzata opposizione;
considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e
possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e
della qualità della causa, nonché delle attività espletate;
ritenuto che non trova applicazione l’art. 13, co. 1 quater del

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore
del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura
del 15 per cento e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 27 settembre 2017.

d.P.R. n. 115/2002;

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