Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29722 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 29722 Anno 2017
Presidente: MATERA LINA
Relatore: CAVALLARI DARIO

ORDINANZA
sul ricorso 16659-2014 proposto da:
LACAPRA CANIO, elettivamente domiciliato in GRAVINA DI
PUGLIA, VIA GIOVANNI VERGA 106, presso lo studio
dell’avvocato SERGIO CASAREALE, da cui è rappresentato e
difeso;
– ricorrente contro
POLICHISO MARIA FILOMENA, elettivamente domiciliata in
ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell’avvocato
MARCELLO CARDI, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIUSEPPE CRISTIANI;
– controricorrente nonché
SPORTELLA ANNA, Antonio, Rocco, Marco Vito e Marzìd;
– Intimati –

Data pubblicazione: 12/12/2017

avverso la sentenza n. 140/2013 della CORTE D’APPELLO di
POTENZA, depositata il 22/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 21/09/2017 dal Dott. DARIO CAVALLARI.

Con atto di citazione notificato il 17 luglio 1993 Donato Sportella
ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Potenza, Canio
Lacapra, al fine di sentire dichiarare risolto per inadempimento il
contratto di prestazione d’opera sottoscritto fra le parti in Gravina
di Puglia il 13 aprile 1993 e di ottenere il risarcimento dei danni.

Canio Lacapra si è costituito, chiedendo il rigetto della domanda
attrice e, in via riconvenzionale, la condanna di Donato Sportella a
pagare la somma di £ 700.000.

Il Tribunale di Potenza, istruita la causa a mezzo di interrogatori
formali e testimonianze, con sentenza n. 10184/2006, ha
dichiarato risolto il contratto per inadempimento del convenuto,
condannando quest’ultimo a risarcire il danno nella misura di C
3.000,00.

Canio Lacapra ha proposto appello contro la menzionata
sentenza con atto consegnato per la notifica il 28 giugno 2007.

Si è costituito Donato Sportella, instando per il rigetto
dell’appello.

Nel corso del giudizio è deceduto Donato Sportella e, in seguito
alla riassunzione dello stesso nei confronti dei figli e della moglie
Maria Filomena Polichisio, quest’ultima si è costituita.
Ric. 2014 n. 16659 sez. 52 – ud. 21-09-2017
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MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte di Appello di Potenza, con sentenza n. 140/2013, ha
rigettato l’appello.

Canio Lacapra ha proposto ricorso per cassazione sulla base di

La sola Maria Filomena Polichisio ha depositato controricorso.

1. Con il primo ed il secondo motivo, che, stante la stretta
connessione, possono essere trattati congiuntamente, Canio
Lacapra lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e la
violazione e falsa applicazione degli articoli 1321 e 1372 c.c.,
poiché la corte territoriale avrebbe valutato in maniera illogica le
risultanze probatorie, da cui emergeva che egli aveva avanzato
una richiesta di revisione del prezzo pattuito in seguito all’esame
del terreno ove avrebbe dovuto eseguire i lavori concordati, che il
committente lo aveva autorizzato ad operare per la giornata,
riservandosi di fare conoscere il suo parere, poi mai comunicato, in
ordine alla detta revisione del prezzo, e che lo stesso committente,
dopo pochi giorni, aveva stipulato con altra ditta un nuovo
contratto per la realizzazione dei medesimi interventi.
Tali circostanze, unite al mancato invio di una diffida ad
adempiere, dimostravano che il contratto si era risolto per comune
volontà delle parti.
Le doglianze sono inammissibili.
L’articolo 54, comma 1, lett. b) , d.l. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni dalla I. 7 agosto 2012, n. 134, ha
riformato il testo dell’articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,
stabilendo che le sentenze pronunciate in grado d’appello o in
unico grado possono essere oggetto di ricorso per cassazione solo
Ric. 2014 n. 16659 sez. 52 – ud. 21-09-2017
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tre motivi, domandando la cassazione della sentenza impugnata.

”per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione tra le parti” e non più, come previsto
dal testo precedente, “per omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”;
L’attuale versione dell’articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c. che, ai

nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno
successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto, ovvero dall’il settembre 2012, è interpretata dalla
giurisprudenza nel senso che il cattivo esercizio del potere di
apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito
non è denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo più
inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,
né in quello del precedente n. 4 (Cass., Sez. 3, n. 11892 del 10
giugno 2016, Rv. 640194).
In particolare, il vizio motivazionale sussiste qualora la corte di
merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma
abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, oppure
ricorrano una

“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto

materiale e grafico”, una “motivazione apparente”, un “contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili”

e una

“motivazione

perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, a nulla rilevando il
semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. 6 3, ordinanza n. 21257 dell’8 ottobre 2014, Rv. 632914).
Nella specie, la corte territoriale ha tenuto conto delle circostanze
summenzionate, ritenendo che Canio Lacapra, quale imprenditore
specializzato che aveva preso visione degli elaborati progettuali,
dovesse avere avuto conoscenza dello stato dei luoghi al momento
della stipula del contratto e che il ricorrente non avesse dimostrato
la comune volontà delle parti di sciogliere il rapporto, avendo i
testimoni sentiti solo una conoscenza de relato degli avvenimenti.
Ric. 2014 n. 16659 sez. 52 ud. 21-09-2017
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sensi dell’articolo 54, comma 3, d.l. 2012, n. 83, trova applicazione

La Corte di Appello di Potenza ha pure chiarito che la mancanza
di una diffida ad adempiere era irrilevante e che era legittimo che il
committente ricorresse ad altra ditta per proseguire i lavori
interrotti dal ricorrente, il quale ragionevolmente aveva
abbandonato il cantiere dello Sportella non perché aveva scoperto

quanto aveva trovato una più proficua occasione di lavoro, come si
poteva desumere dalla circostanza che, dopo appena tre giorni,
egli aveva ottenuto un diverso incarico.
Ne consegue che non è possibile prospettare, nel caso de quo,
l’omesso esame di un fatto o l’esistenza di una motivazione
mancante od apparente.

2. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omessa valutazione
della sua domanda riconvenzionale.
La contestazione è inammissibile, non avendo Canio Lacapra
colto la ratio della decisione.
Infatti, la corte territoriale ha precisato che l’appello era sul
punto inammissibile perché Canio Lacapra nulla aveva dedotto con
riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado, che
aveva basato il rigetto della domanda sulla mancanza di prova
dell’entità dei lavori. Canio Lacapra ha, però, solo riportato, nel
ricorso, stralci del suo appello, da cui non è dato evincere
specifiche contestazioni ed indicazioni relative alla dimostrazione
del diritto vantato.

3. Il ricorso va, quindi, respinto.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e
sono liquidate come in dispositivo.

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che il terreno era di natura argillosa ma, più semplicemente, in

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’articolo. 1,
comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il
comma 1-quater all’articolo 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per

cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla
data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6 – 3, sentenza n. 14515
del 10 luglio 2015, Rv. 636018 – 01).
P.Q.M.
La Corte,
– rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese
del giudizio di Cassazione in favore della controricorrente, che
liquida in C 1.700,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese
generali nella misura del 15°h ed accessori di legge;
– ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara
la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione
civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 settembre 2017.

l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per

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