Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29721 del 29/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 29/12/2020, (ud. 25/11/2020, dep. 29/12/2020), n.29721
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18822-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– intimata –
avverso la sentenza n. 732/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata
il 30/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO
CROLLA.
Fatto
RITENUTO
che:
1. Asis Salernitana Reti e Impianti spa, società gestrice del servizio idrico integrato e proprietaria di due unità immobiliari, identificate a foglio (OMISSIS), particelle (OMISSIS) categoria D/1, destinate ad ospitare comandi ed impianti per la regolamentazione del deflusso delle acque, proponeva, ai sensi del D.M. n. 701 del 1994, procedura Docfa chiedendo l’attribuzione catastale E/3.
2 A fronte dell’avviso di accertamento con il quale l’agenzia del Territorio rettificava il classamento in D/1 la contribuente proponeva impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno che rigettava il ricorso.
3. La sentenza veniva impugnata dalla società e l’adita Commissione Regionale della Campania accoglieva l’appello sul presupposto che l’Asis era una società non lucrativa che rendeva un servizio pubblico e che i fabbricati non erano inquadrabili nella categoria D bensì in quella E.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La società contribuente non si è costituita.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico articolato motivo denuncia la ricorrente violazione del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 4, 5 e 10, convertito in L. 1249 del 1939, artt. 8 e 40 Regolamento per la formazione del Catasto Edilizio Urbano approvato con D.P.R. n. 1142 del 1949, dell’art. 2 D.M. Finanze n. 28 del 1998, del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, convertito in L. n. 286 del 2006 e dell’art. 2195 c.c., n. 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che erroneamente la CTR ha riconosciuto che i locali oggetto di giudizio la categoria catastale E anzichè quella D non tenendo conto nè della normativa primaria, regolamentare ed interna di settore nè della giurisprudenza formatasi in materia; in particolare non rilevavano, secondo l’assunto dell’Ufficio, le circostanze valorizzate dalla impugnata sentenza circa l’assenza di lucro e le finalità pubbliche perseguite dalla società gestrice del servizio di acquedotto essendo decisivo per il corretto classamento l’autonomia funzionale e reddituali degli immobili.
2. La controversia non si pone in termini dell’immediata evidenza decisoria in mancanza di univoci e specifici precedenti giurisprudenziali.
2.3 La causa va rimessa a nuovo ruolo disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020