Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29721 del 15/11/2019

Cassazione civile sez. III, 15/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 15/11/2019), n.29721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2031/2018 proposto da:

SCHOBER ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

Dott.ssa S.O.G., domiciliata ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ERNESTO LOASSES;

– ricorrente –

contro

ASSICURATORI DEI LLOYD’S, in persona della Dott.ssa

A.N. nella qualità di procuratore speciale del Rappresentante

Generale per l’Italia Dott. SC.VI., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO, 40, presso lo studio

dell’avvocato DAVID MORGANTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MONDIALBROKERS SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2416/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 01/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

la Schober Italia s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione (basato su due motivi) avverso la sentenza n. 2416/2017 della Corte di Appello di Milano (pubblicata in data 1.6.2017), con cui è stata rigettata l’impugnazione svolta dalla stessa Schober Italia avverso la sentenza n. 8166/2014 del Tribunale di Milano, pronunciata nella controversia promossa dall’odierna ricorrente avverso gli “Assicuratori dei Lloyd’s of London che hanno assunto il rischio di cui al contratto n. (OMISSIS)” e la Mondial Brokers s.r.l.;

hanno resistito gli Assicuratori dei Lloyd’s of London, a mezzo di controricorso illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo denuncia “violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – omessa esposizione delle ragioni in diritto” e censura la sentenza “perchè priva di motivazione in quanto “non rappresenta la decisione delle questioni poste dall’appellante, così come risultanti dalla lettura complessiva dell’impugnazione, ma un mero commento dello stesso atto, di cui la Corte si è limitata a dichiarare di non apprezzare la struttura”; più specificamente, la ricorrente assume che “la pronuncia è carente di uno degli elementi indispensabili perchè possa definirsi una sentenza, vale a dire l’esposizione dei motivi per i quali la Corte ha ritenuto di rigettare le argomentazioni dell’appellante”;

il secondo motivo deduce “violazione o falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. (…), anche in relazione alle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 6070, 6071 e 6072 del 2013 – successione di Schober Italia s.r.l. nei diritti di Trasvalor s.p.a. nei confronti dei Lloyd’s di Londra”;

il primo motivo (che, a prescindere dal richiamo al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., evidenzia chiaramente una nullità della sentenza) è fondato: la motivazione – costituita da una sola pagina – è talmente “ermetica” da non consentire di inquadrare (se non in modo assolutamente generico) la vicenda e da impedire di avere contezza dei motivi di gravame e delle ragioni per cui la Corte milanese ha ritenuto che “l’appello non contesti la sentenza del tribunale nella parte rilevante della decisione” e che “non vi sia correlazione tra i tre punti della sentenza richiamati e lo sviluppo della motivazione dell’appello”, risultando del tutta apodittica l’affermazione secondo cui l’appellante) non solo non avrebbe contestato i principi espressi da Cass., S.U. n. 6071/2013, ma, “con riferimento ai richiamati tre punti della sentenza, (avrebbe) sviluppato una tesi che con questi punti neanche ha elementi in comune”;

la sentenza, che dichiara di adeguarsi ai criteri di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., tradisce dunque la sua premessa giacchè la concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, che deve essere tale da evidenziare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale (funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione); requisiti minimi che difettano evidentemente nel caso di specie, in cui giudice di appello si è limitato ad una valutazione criptica della struttura dell’atto di gravame senza dare conto delle ragioni controverse e senza palesare in modo intelligibile le ragioni del rigetto (cfr. Cass. n. 920/2015);

la nullità della sentenza ne comporta la cassazione (con assorbimento del secondo motivo) e il rinvio alla Corte di Appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2019

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