Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29721 del 12/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 12/12/2017, (ud. 21/09/2017, dep.12/12/2017),  n. 29721

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., del 24 aprile 2013 R.D.T.M.G. ha proposto opposizione contro il provvedimento di liquidazione del compenso spettante al Ctu Geometra G.P. emesso dal Tribunale di Firenze il 18 marzo 2013 e depositato il successivo 4 aprile, nell’ambito del procedimento civile per Accertamento tecnico preventivo instaurato dalla medesima opponente nei confronti della Traslucido di T.S. e A.A. snc.

Essa ha chiesto che il compenso ed il rimborso spese spettanti al Ctu G.P. fossero rideterminati conformemente a giustizia.

G.P. non si è costituito.

Il Tribunale di Firenze, con ordinanza depositata il 17 luglio 2013, ha rideterminato il compenso spettante al Ctu, ritenendo eccessiva la liquidazione compiuta in precedenza.

R.D.T.M.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, domandando la cassazione della sentenza impugnata.

L’intimato non ha svolto difese.

1. Preliminarmente, si rileva che nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari, per cui l’omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullità del procedimento e della decisione, con conseguente cassazione con rinvio, affinchè il giudice della detta opposizione la riesamini, previa integrazione del contraddittorio (Cass., Sez. 2, n. 23192 del 17 dicembre 2012).

Tale principio, comunemente affermato in giurisprudenza con riferimento a situazioni nelle quali la consulenza tecnica è disposta nell’ambito di giudizi di cognizione, è, ad avviso del Collegio, estendibile pure ai procedimenti di istruzione preventiva.

Ciò in quanto le parti coinvolte nell’accertamento tecnico preventivo, nonostante la liquidazione del compenso avvenga, in detta sede, in via definitiva, hanno, comunque, un interesse a interloquire sulla quantificazione del compenso del consulente d’ufficio.

Infatti, in primo luogo, con la decisione che definirà l’instaurando giudizio di cognizione nel quale sarà depositato l’elaborato peritale sarà assunta una nuova statuizione in ordine al soggetto a carico del quale graverà il costo dello stesso, che sarà individuato applicando i principi in tema di soccombenza.

Inoltre, nei rapporti fra le parti ed il consulente tecnico d’ufficio, il compenso a quest’ultimo dovuto è posto, a prescindere dall decisione del magistrato che lo determinerà, solidalmente a carico delle prime, atteso che l’attività del professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (Cass., Sez. 2, n. 28094 del 30 dicembre 2009), tanto che l’esperto nominato dall’ufficio può chiedere il pagamento del corrispettivo anche a coloro cui il giudice non abbia addebitato i relativi esborsi (Cass., Sez. 6-3, n. 25179 dell’8 novembre 2013).

Nella specie, dall’esame del ricorso emerge inequivocabilmente che il medesimo ricorso e l’originario atto di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del Ctu non sono stati notificati alla Traslucido di T.S. e A.A. snc, parte intimata nel procedimento civile per Accertamento Tecnico Preventivo nell’ambito del quale era stato determinato il compenso di G.P..

Il rilievo, in questa sede, della mancata integrazione del contraddittorio, comporta, quindi, l’annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio della causa al giudice dell’opposizione perchè, costituito detto contraddittorio, decida la causa nel merito, anche con riferimento alla spese di questo giudizio di cassazione.

I motivi del ricorso rimangono assorbiti.

PQM

La Corte:

pronunciando sul ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA