Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29720 del 29/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 29/12/2020, (ud. 25/11/2020, dep. 29/12/2020), n.29720
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14211-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BADOERO 67 presso lo studio dell’avvocato RUGGIERO MUSIO, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10300/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata
il 29/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO
CROLLA.
Fatto
RITENUTO
che:
1. Asis Salernitana Reti e Impianti spa, società gestrice del servizio idrico integrato e proprietaria di una unità immobiliare, identificata nel Catasto Fabbricati del Comune di Salerno a foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), sub (OMISSIS), categoria (OMISSIS), destinate ad ospitare comandi ed impianti per la regolamentazione del deflusso delle acque, proponeva, ai sensi del D.M. n. 701 del 1994, procedura Docfa chiedendo l’attribuzione catastale E9.
A fronte dell’accertamento con il quale l’Agenzia del Territorio rettificava il classamento in D/8 la contribuente proponeva impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno che accoglieva il ricorso ritenendo l’avviso non motivato.
3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e l’adita Commissione Regionale della Campania rigettava l’appello sul presupposto che l’avviso non risultava motivato e che l’unità immobiliare costituita da un fabbricato all’interno della quale si trovavano le condutture che consentivano alla società di rifornire l’acquedotto di Campagna non era riconducibile alla categoria D.
4. Avverso la sentenza della ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. La società contribuente si è costituita depositando controricorso ed ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo denuncia la ricorrente violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 112c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., commi 1 e 4, del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993, del D.M. n. 701 del 1994, art. 3 comma 1, della L. n. 212 del 2012, art. 7, dell’art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR ha erroneamente ritenuto non esaustiva la parte motivazionale dell’accertamento contestato, in quanto in una procedura partecipata, come è quella della Docfa, è sufficiente ad assolvere l’obbligo motivazionale che l’atto di riclassificazione contenga e renda noto al contribuente tutti i dati identificativi e di ubicazione della proprietà immobiliare, nonchè la categoria, la classe e la consistenza attribuiti.
2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 4, 5 e 10, convertito in L. n. 1249 del 1939, degli artt. 8 e 40 Regolamento per la formazione del Catasto Edilizio Urbano approvato con D.P.R. n. 1142 del 1949, del D.M. Finanze n. 28 del 1998, art. 2, del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, convertito in L. n. 286 del 2006, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si argomenta che erroneamente la CTR ha riconosciuto i locali oggetto di giudizio la categoria catastale E anzichè quella D non tenendo conto nè della normativa primaria, regolamentare ed interna di settore nè della giurisprudenza formatasi in materia.
2. La controversia non si pone in termini dell’immediata evidenza decisoria in mancanza di univoci e specifici precedenti giurisprudenziali.
3. La causa va rimessa a nuovo ruolo disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione Civile.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020