Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2972 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 10/02/2010), n.2972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ink e Paper s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 101/47/07 del 28/9/07.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contro un avviso di accertamento IRAP. L’intimata non si è costituita.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza del secondo motivo, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia si duole, sotto il profilo della violazione di legge, che il giudice tributario abbia deciso la controversia invece di sospendere il giudizio in attesa della decisione sull’impugnativa del diniego di esenzione IRAP. Il mezzo è manifestamente infondato, non risultando dalla sentenza nè dal ricorso che la circostanza della pendenza dell’altro giudizio (genericamente affermata dalla ricorrente) sia stata portata a conoscenza del giudice tributario.

Con il secondo motivo l’Agenzia censura la sentenza, sotto il profilo del vizio di motivazione, quanto all’affermazione secondo cui la documentazione prodotta avrebbe offerto prova della sussistenza delle condizioni agevolative.

Il mezzo è manifestamente fondato, atteso che il convincimento del giudice tributario non appare in alcun modo motivato”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della CTR Campania, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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