Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2972 del 07/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 2972 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

SENTENZA

sul ricorso 15978-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2017
3960

Avvocati ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO,
LUCIA POLICASTRO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

COSENTINO CORRADO, elettivamente domiciliato in ROMA,

\

Data pubblicazione: 07/02/2018

VIA DI

RIPETTA 22,

presso

lo

studio VESCI,

rappresentato e difeso dagli avvocati GERARDO VESCI,
ANTONIO PUGLIESE, PAOLO PUGLIESE, giusta delega in
atti;
– controricorrente –

NASTA CLAUDIO PIETRO;
– intimato-

avverso la sentenza n. 34/2012 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 23/01/2012 R.G.N. 18/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. ANNALISA
DI PAOLANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato SEBASTIANO CARUSO per delega verbale
Avvocato ELISABETTA LANZETTA;
udito l’Avvocato LEONARDO VESCI per delega verbale
-)
Avvocato GERARDO VESCI.

/

nonchè contro

RG 15978/2012
FATTI DI CAUSA

1.

La Corte di Appello di Genova ha respinto l’appello proposto dall’Istituto

Nazionale della Previdenza Sociale avverso la sentenza del Tribunale della stessa città
che aveva accolto il ricorso di Corrado Cosentino e, dichiarato il diritto dello stesso
all’attribuzione della posizione economica C 4 con decorrenza dal 23 luglio 2009,
aveva condannato l’istituto al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

funzionario amministrativo ed inquadrato nell’ottava qualifica funzionale con delibera
del 26 marzo 2002 ma con effetto giuridico retrodatato al 30 dicembre 1999, in
esecuzione della sentenza del Tar Calabria che aveva riconosciuto il suo diritto ad
essere incluso nella graduatoria dei vincitori del concorso indetto dall’Inps di Crotone.
Ha aggiunto che il bando della procedura selettiva, ai fini della attribuzione del
punteggio, faceva riferimento all’anzianità di servizio, senza ulteriori specificazioni,
sicché destituita di fondamento doveva ritenersi la tesi dell’Istituto a detta del quale
occorreva tener conto non della decorrenza del rapporto bensì del solo periodo di
effettivo servizio. Ha evidenziato al riguardo che l’omessa valutazione del periodo 30
dicembre 1999/26 marzo 2002 risultava in contrasto con il tenore letterale del bando
ed anche con la delibera di nomina che aveva riconosciuto la decorrenza retroattiva
perché imposta da un giudicato e resa necessaria per eliminare il pregiudizio che la
illegittima condotta dell’Inps aveva cagionato.
3. Il giudice di appello ha accolto, invece, l’impugnazione incidentale del Cosentino
perché il bando di selezione prevedeva espressamente la decorrenza dal 31 dicembre
2006 e non dalla data di approvazione della graduatoria, come erroneamente ritenuto
dal Tribunale.
4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Inps sulla base di un
unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 cod. proc. civ., al quale ha opposto
difese con tempestivo controricorso Corrado Cosentino. È rimasto intimato Pietro
Claudio Nasta, contumace anche nei gradi del giudizio di merito.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso denuncia con un unico motivo « violazione o falsa applicazione
dell’art. 1362 cod. civ. nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Contratto

2. La Corte territoriale ha premesso in fatto che l’appellato era stato nominato

RG 15978/2012
Collettivo Nazionale Integrativo 2006, sottoscritto il 22 giugno 2007, attuativo del
C.C.N.L. 1998-2001 per il personale del comparto enti pubblici non economici;
violazione o falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo relativo al personale del comparto degli enti pubblici non economici per il
quadriennio 2002-2005 sottoscritto in data 30/11/2005; omessa insufficiente e
contraddittoria motivazione su più fatti controversi e decisivi per il giudizio ».
Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha disatteso i criteri legali di

che sia il C.C.N.L., sia i contratti integrativi fanno riferimento, ai fini della progressione
all’interno dell’area, all’esperienza maturata che, evidentemente, va riferita al servizio
effettivamente prestato. Aggiunge che la locuzione «servizio effettivo» che la Corte di
merito contrappone alla «anzianità di servizio» è in effetti termine utilizzato nella
prassi per distinguere il momento di inizio del rapporto di lavoro da quello solitamente
anteriore della sua costituzione, tuttavia ciò non impedisce di utilizzare altri termini
purché risulti evidente la volontà di considerare il servizio effettivamente prestato
nella qualifica. Nel caso di specie lo schema di domanda allegato al bando, da
compilare a cura dei partecipanti, precisava che dovevano essere indicati i periodi
continuativi coincidenti con quelli della decorrenza economica del rapporto di lavoro.
Infine il ricorrente rileva che la vicenda personale del Cosentino non poteva e non
può costituire un criterio interpretativo del bando e della contrattazione collettiva che,
appunto, avevano voluto valorizzare la professionalità acquisita dal personale.
2. E’ fondata l’eccezione sollevata dalla difesa del controricorrente perché
sussistono plurimi profili di inammissibilità che non consentono •di scrutinare nel
merito il motivo di ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che «la
proposizione di censure prive di specifica attinenza al

decisum

della sentenza

impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono
rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366, comma primo, n. 4 cod. proc.
civ.. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i
motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza
e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo
di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed
esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della

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interpretazione delle norme della contrattazione collettiva ed omesso di considerare

RG 15978/2012
motivazione… ” ( Cass. 3.8.2007 n. 17125 e negli stessi termini Cass. 25.9.2009 n.
20652; Cass. 18.2.2011 n. 4036; 12.4.2017 n. 9384).

E’ stato, altresì, affermato, e va qui ribadito, che «in tema di ermeneutica
contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del
negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile
in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero
di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e

profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole
legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene
violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo
e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali
assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni
illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di
legittimità.» ( Cass. 9.10.2012 n. 17168; Cass. 15.4.2013 n. 9054; Cass. 18.5.2016
n. 10271).
Infine gli oneri di specificazione e di allegazione desumibili dagli artt. 366 n. 6 e
369 n. 4 cod. proc. civ. comportano che, anche nell’ipotesi in cui si faccia valere un
vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ove lo stesso si ricolleghi al
contenuto di un atto o di un documento il ricorrente è tenuto, a pena di
inammissibilità del ricorso, non solo alla specifica indicazione del documento e della
chiara indicazione del nesso eziologico tra l’errore denunciato e la pronuncia emessa in
concreto, ma anche alla completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti e
dei documenti così da rendere immediatamente apprezzabile dalla Corte di legittimità
il vizio dedotto ( cfr. fra le più recenti Cass. 7.6.2017 n. 14107).
Applicando alla fattispecie i principi di diritto sopra richiamati si perviene
necessariamente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
L’Istituto ricorrente, infatti, insiste sul richiamo alla contrattazione collettiva,
nazionale ed integrativa, che, a suo dire, valorizzerebbe ai fini della progressione in
carriera l’esperienza professionale e non l’anzianità di servizio, ma dette
argomentazioni risultano prive della necessaria attinenza al

decisum,

perché la

motivazione della sentenza impugnata, come evidenziato nello storico di lite, valorizza
solo il tenore letterale del bando della procedura selettiva, interpretato anche in

3

seguenti cod. civ. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati

RG 15978/2012
relazione alla specificità del caso sottoposto al suo esame, e non affronta la diversa
questione della interpretazione della volontà delle parti collettive e dei rapporti fra
bando di concorso e disciplina dettata dalla contrattazione di comparto e di ente.
Il ricorrente, inoltre, pur affermando, in premessa, di voler denunciare la
violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, si limita a richiamare nella rubrica
l’art. 1362 cod. civ. ma non precisa né il contenuto del criterio violato né le ragioni per
le quali il giudice del merito avrebbe violato le regole di ermeneutica, nel valorizzare

facesse riferimento alla «concreta professionalità acquisita». Il motivo, quindi, in
contrasto con la dichiarazione di intenti contenuta a pag. 11 del ricorso, si risolve
proprio in un’inammissibile contrapposizione dell’interpretazione proposta a quella
accolta nella sentenza impugnata, perché non indica il modo attraverso il quale si è
realizzata la violazione di legge denunciata in rubrica (sulla inammissibilità della mera
contrapposizione di una interpretazione difforme si rimanda anche a Cass. 2.5.2012 n.
6641; Cass. 6.6.2013 n. 14318; Cass. 28.10.2016 n. 21888).
Infine, quanto al bando della procedura selettiva, il motivo è formulato senza il
necessario rispetto degli oneri sopra richiamati, perché non trascrive nel ricorso il
contenuto del bando e riporta solo lo schema di domanda, peraltro senza dedurre
alcunché sulle conseguenze, ai fini della corretta applicazione dei canoni di
ermeneutica, della eventuale presenza nell’atto da interpretare di clausole o parti
dell’atto fra loro apparentemente dissonanti.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dell’istituto
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da
dispositivo, da distrarsi, tenuto conto della dichiarazione resa in udienza, in favore dei
procuratori antistatari Avv.ti Gerardo Vesci, Antonio Pugliese e Paolo Pugliese.

P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 200,00 per esborsi ed
C 4.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed
accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del

44 /40 I .z:P- 1

I
Il Presidente

Il Consigliere estensore
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4

l’espressione «anzianità di servizio» riportata nel bando e nell’escludere che la stessa

Il Funzionario
Dott.ssa

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7 FEB. 20.13.

oggi,

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