Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2972 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/02/2017, (ud. 08/11/2016, dep.03/02/2017),  n. 2972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20521/2011 proposto da:

F.P.R., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA ZAMPIERI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI VICENZA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA LUISA MIAZZI,

CARLO CESTER, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 758/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/08/2010 R.G.N. 229/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato ZAMPIERI NICOLA;

udito l’Avvocato CESTER CARLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento parziale del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 758/2009 depositata il 10 agosto 2010, rigettava l’impugnazione proposta da F.P.R. nei confronti della Provincia di Vicenza avente ad oggetto la sentenza n. 307 del 2006 resa tra le parti dal Tribunale di Vicenza.

2. Il F. aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza la Provincia di Vicenza esponendo:

di essere dipendente di ruolo della Provincia di Vicenza, inquadrato nell’area dirigenziale dal 1 maggio 1999, a seguito di mobilità della Comunità montana Alto Astico e Posina e di essere stato nominato Capo settore edilizia dell’area 4 – Lavori pubblici, collocato al livello 20 nelle posizioni dirigenziali dell’Ente;

di essere stato nel marzo 2001 privato dell’incarico di responsabile del settore edilizia dell’area lavori pubblici a seguito della posizione assunta dal ricorrente nella questione inerente l’incarico di progettazione e direzione dei lavori di risanamento del Liceo (OMISSIS);

di avere, in particolare, ricevuto con decreto n. 6/13901 del 9 marzo 2001, dal Presidente della Provincia, Con decorrenza 12 marzo 2001, l’incarico di Capo settore protezione civile e servizio di sicurezza 629, con competenze generali in materia di protezione civile, di prevenzione e protezione dai rischi professionali in luoghi di lavoro dell’Ente ai sensi della L. n. 629 del 1994, incarico compreso nell’area “territorio e ambiente”, inferiore sia in termini di retribuzione di posizione e di collocamento nelle posizioni dirigenziali dell’ente rispetto a quello per il quale aveva chiesto e ottenuto la mobilità;

che il repentino cambio delle materie di competenza ed il mancato affidamento di personale alle proprie dipendenze gli aveva procurato considerevoli difficoltà sul piano lavorativo;

di avere ricevuto con decreto 11/20555 del 6 aprile 2001 la direzione di ulteriori fasi procedimentali relative al Liceo (OMISSIS), a conferma della ingiustificatezza della revoca e del demansionamento operato dalla Provincia;

che l’incarico di Capo settore protezione civile e servizio sicurezza 626 gli veniva affidato nonostante avesse comunicato di non possedere i requisiti necessari per svolgere tali compiti;

di avere ricevuto dal nucleo di valutazione una valutazione delle prestazioni dirigenziali per l’anno 2000 di soli 66 punti (punteggio poi attribuito dalla Giunta provinciale), con conseguente erogazione di sole Lire 7.000.000 a fronte della somma di Lire 18.000.000 di norma erogata al restante personale dirigenziale:

di aver ricevuto per l’anno 2001 una valutazione negativa dei comportamenti dirigenziali da parte del nucleo di valutazione senza ottenere riscontro alla richiesta di parere al Comitato dei garanti;

che con Decreto 24 marzo 2003, n. 15, gli era stato affidato dalla provincia il nuovo incarico di Dirigente del settore interventi ambientali, con livello economico annuo della retribuzione di posizione inferiore addirittura a quello di Capo servizio protezione civile e servizio sicurezza 626, e quindi ulteriormente inferiore a quello goduto in qualità di Capo settore edilizia;

che con tale ultimo decreto gli era stata affidata anche la responsabilità degli interventi di difesa del suolo, incarico estraneo alle sue competenze/conoscenze in quanto non comprese nella professionalità di architetto.

Tanto premesso il ricorrente assumeva di essere stato illegittimamente dequalificato a seguito della revoca del precedente incarico di direzione del settore edilizia ed affidamento della direzione dal 9 marzo 2001 del settore servizio protezione civile e sicurezza 626, e dal 24 marzo 2003 del settore interventi ambientali, e ciò in violazione dei limiti di cui all’art. 2103 c.c., trattandosi di mansioni prevalentemente non dirigenziali e che richiedevano conoscenze e competenze che esulano dalla professionalità di un architetto.

Ad avviso del ricorrente, le ragioni che avevano determinato l’Ente ad adottare tali decisioni erano in realtà da individuarsi nella volontà datoriale di sminuire il ruolo del ricorrente all’interno dell’Amministrazione, in conseguenza della posizione assunta dallo stesso nella questione inerente l’incarico di direzione e progettazione dei lavori di risanamento del Liceo (OMISSIS).

Il ricorrente contestava la legittimità della condotta datoriale sotto più profili, assumendo tra l’altro l’illegittimità della revoca dell’incarico prima della scadenza del mandato del presidente della provincia. Chiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti in ragione dell’illecito comportamento dell’Amministrazione.

Costituitasi in giudizio, la Provincia assumeva l’infondatezza del ricorso assumendo tra l’altro che l’incarico di Capo settore protezione civile e servizio sicurezza 626 era stato legittimamente adottato nell’ambito di una riorganizzazione interna dell’ente resa necessaria dalle nuove attribuzione trasferite alle Province nell’ambito del procedimento di decentramento amministrativo.

Nel corso del giudizio la Provincia depositava lettera di dimissioni datata 23 giugno 2004 e lettera di accettazione delle dimissioni in data 30 giugno 2004, deducendo che per il periodo successivo al 23 giugno 2004 era cessata la materia del contendere.

Il Tribunale rigettava le domande.

La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado, che aveva escluso l’illegittimità della revoca dell’appellante dall’incarico di capo settore edilizia, atteso, in particolare, che la revoca non era dipesa da ragioni disciplinari o legate ad esiti negativi di valutazione, ma da scelte organizzative enunciate dalla Provincia con il provvedimento impugnato. In particolare affermava il giudice di secondo grado la revoca dell’incarico era conseguita al trasferimento alle province dei beni e delle risorse umane ed organizzative connesse alla funzione di protezione civile. La Provincia operava una riorganizzazione dei propri servizi istituendo il nuovo settore della protezione civile a cui era stato accorpato il servizio relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il F. ricorre per cassazione prospettando 19 motivi di ricorso (recte: 15 motivi, mancando nella numerazione il n. 1, e i nn. 14, 15 e 16).

Resiste la Provincia di Vicenza con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di impugnazione (indicato come n. 2 nel ricorso), prospettandosi la mancanza di un motivato provvedimento espresso di revoca, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 109 e 110, D.Lgs. n. 165 del 20001, art. 19 e dell’art. 22 del CCNL del 10 aprile 1996, degli artt. 13 e 14 del CCNL per il personale dirigenziale degli enti locali del 23 dicembre 1999. Nullità della revoca ex artt. 1324 e 1418 c.c., per mancanza di forma e contrasto con norme imperative, violazione del D.Lgs. n. 29 del 1995, e D.Lgs. n. 165 del 2001. Vizio di motivazione per omesso esame di documenti decisivi. Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Assume il ricorrente che la Provincia illegittimamente aveva revocato implicitamente l’incarico dirigenziale conferito il 1 maggio 1999, prima della scadenza del mandato della Presidente della Provincia (maggio 2001) e prima del biennio di durata minima degli incarichi (l’incarico sarebbe scaduto il 1 maggio 2001), senza esplicitare le ragioni della revoca. La Corte d’Appello poneva a fondamento della revoca le motivazioni del conferimento del diverso nuovo incarico, nelle quali non vi era riferimento e non si accennava che il conferimento del nuovo incarico comportava la cessazione anticipata dall’incarico di Capo settore edilizia.

La Corte d’Appello, pertanto, avrebbe dovuto rilevare la mancanza di motivazione della revoca e dello stesso provvedimento espresso di revoca, con conseguente nullità dei provvedimenti di conferimento dei nuovi incarichi. Ciò anche considerato che il settore lavori pubblici presso cui lavorava il ricorrente non era stato interessato da alcuna riorganizzazione.

2. Il motivo è fondato e deve essere accolto nei sensi di seguito indicati.

Occorre premettere, dovendosi disattendere la relativa eccezione della Provincia, che il motivo è ammissibile, in quanto la questione della illegittimità della revoca intervenuta prima della scadenza e senza le richieste ragioni organizzative, non afferendo al settore cui era preposto il ricorrente le problematiche della protezione civile, come si evince dalla sentenza di appello (pag. 18 e 20) veniva introdotta dal F. nel corso del giudizio di merito.

Peraltro, nel controricorso, la Provincia nel dedurre che non occorre che il provvedimento di revoca sia formalmente autonomo da quello di conferimento di un nuovo incarico, conviene della sussistenza di un unico provvedimento (pag. 9 del controricorso).

3. La Corte d’Appello, come si è accennato ha posto a fondamento della ritenuta legittimità della revoca le argomentazioni di seguito riportate in sintesi: la fungibilità degli incarichi dirigenziali;

la sussistenza di ragioni organizzative, al momento della revoca, che determinavano la riorganizzazione dei servizi della Provincia istituendo un nuovo settore protezione civile;

la legittimità della revoca anticipata dell’incarico per ragioni organizzative che non riguardano il settore cui il dirigente era preposto, non rinvenendosi tale previsione nell’art. 22 del CCNL.

4. La statuizione della Corte d’Appello non è corretta.

Il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 109, che reca “Conferimento di incarichi dirigenziali” prevede al comma 1 “Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato” (…) “con provvedimento motivato e con le modalià fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione” (…) “o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi”.

L’art. 22 del CCNL dirigenza enti locali del 1996 stabilisce che “la revoca anticipata rispetto alla scadenza dell’incarico può avvenire solo per motivate ragioni organizzative e produttive o in seguito all’accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi del D.Ls. n. 29 del 1993, art. 20”.

L’art. 13 del successivo CCNL dirigenza enti locali 1998-2001 del 9 dicembre 1999 (già citato art. 22 del CCNL del 1996), che reca “Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali” stabilisce ai commi 1-3: “1. Gli enti attribuiscono ad ogni dirigente uno degli incarichi istituiti secondo la disciplina dell’ordinamento vigente.

2. Gli enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, adeguano le regole sugli incarichi dirigenziali ai principi stabiliti dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19, commi 1 e 2, con particolare riferimento ai criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi e per il passaggio ad incarichi diversi nonchè per relativa durata che non può essere inferiore a due anni, fatte salve le specificità da indicare nell’atto di affidamento e gli effetti derivanti dalla valutazione annuale dei risultati.

3. La revoca anticipata dell’incarico rispetto alla scadenza può avvenire solo per motivate ragioni organizzative e produttive o per effetto dell’applicazione del procedimento di valutazione di cui all’art. 14, comma 2”.

A sua volta il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 – in cui è confluito il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19, come succ. modificato – come vigente ratione temporis (testo precedente alle modifiche apportate dalla L. n. 145 del 2002) stabilisce al comma 1: “Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’art. 2103 c.c.”, e al comma 2, per quanto qui d’interesse: “Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l’oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell’incarico, salvi i casi di revoca di cui all’art. 21” (ndr, a carattere sanzionatorio), “nonchè il corrispondente trattamento economico”.

5. Il quadro normativo vigente ratione temporis (la revoca interveniva nel 2001) pone in evidenza che:

l’incarico doveva essere conferito con specifico contratto che costituiva la fonte delle rispettive obbligazione, stabilendo anche la durata del medesimo, che comunque non poteva essere nel minimo inferiore a due anni;

la revoca anticipata dell’incarico rispetto alla scadenza poteva avvenire per motivate ragioni organizzative e produttive o per effetto dell’applicazione del procedimento di valutazione.

6. Nella specie l’incarico di Capo servizio settore edilizia lavori pubblici interveniva dal 1 maggio 1999 (come esposto dal ricorrente e non contestato specificamente nel controricorso, ove a pag. 20 si afferma che con Delib. 4 febbraio 1999, n. 36/6851, la Provincia aveva deliberato l’inserimento del F. come dirigente tecnico nell’area 4, nella quale, assume la Provincia nel 1999 era inserita anche il settore servizio di prevenzione protezione), e nel marzo del 2001 (decreto n. 6 prot. 13901, del 9 marzo 2001) veniva conferito all’arch. F.R. “attualmente in servizio presso l’Area 4 Lavori pubblici il seguente incarico: Capo servizio protezione civile e servizio sicurezza 626, con competenze generali in materia di protezione civile, di protezione civile, di prevenzione e protezione dai rischi professionali nei luoghi di lavoro dell’Ente, ai sensi della L. n. 6276 del 1994 e succ. modifiche”.

Nel suddetto provvedimento si fa riferimento alla Delib. di ricognizione e riorganizzazione delle posizioni dirigenziali a seguito del trasferimento di funzioni e compiti alla Provincia nell’ambito del processo di decentramento amministrativo attuato con il D.P.C.M. 22 dicembre 2000. Si assume quindi che nella suddetta delibera si stabiliva di inserire il settore servizio di prevenzione protezione già previsto nell’area 4 Lavori pubblici, nell’ambito dell’Area 6 territorio e ambiente, così modificato “Protezione civile e servizio sicurezza 626”.

Si conferiva quindi l’incarico al F. tenendo conto della professionalità del dirigente.

7. Il suddetto provvedimento pone in evidenza che la revoca del precedente incarico interveniva in modo del tutto implicito, senza che fosse adottata una specifica motivazione della revoca stessa con riguardo all’incarico di dirigente del settore Area 4.

Nè, come assume erroneamente, la Corte d’Appello le ragioni che determinavano l’Amministrazione a rimodulare l’Area 6, in relazione a sopravvenute competenze in materia di protezione civile, prevedendo in relazione alla stessa il posto di dirigente tecnico, possono valere come giustificazione della revoca implicita dall’incarico di dirigente dell’Area 4, atteso, tra l’altro, che come afferma la Corte d’Appello la revoca non dipendeva da ragioni disciplinari o legate ad esiti negativi di valutazione. Nè l’assorbimento nell’Area 6 del settore servizio di prevenzione protezione, già inserito nell’Area 4 lavori pubblici, può valere implicitamente come riorganizzazione di quest’ultima, essendo connessa alle esigenze di rimodulazione dell’Area 6 e all’ambito protezione civile.

8. Nel lavoro pubblico privatizzato, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l’attitudine professionale all’assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo, e non è pertanto applicabile – come, peraltro, espressamente previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 – l’art. 2103 c.c., risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non compatibile con lo statuto del dirigente pubblico locale, con la sola eccezione della dirigenza tecnica, la quale va tuttavia interpretata in senso stretto, ossia nel senso che il dirigente tecnico, il cui incarico è soggetto ai principi della temporaneità e della rotazione, deve comunque svolgere mansioni tecniche (Cass., n. 3451 del 2010).

9. Tuttavia, con riguardo all’istituto della revoca anticipata (di cui all’art. 22 del CCNL dirigenza enti locali del 1996 e all’art. 13 del CCNL dirigenza enti locali del 1999), ai fini della salvaguardia dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione, la revoca deve essere adottare con un atto formale e deve essere motivata in modo esplicito e le ragioni organizzative, per costituire legittimo fondamento della revoca anticipata dell’incarico dirigenziale, devono attenere al settore cui è preposto il dirigente.

10. Pertanto il motivo di ricorso deve essere accolto nei suddetti termini, dovendo la Corte d’Appello in sede di rinvio fare applicazione del principio di diritto sopra enunciato.

11. All’accoglimento del primo motivo di impugnazione (indicato con n. 2 nel ricorso) negli indicati termini segue l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso:

(secondo motivo, indicato come n. 3 nel ricorso) mancato trasferimento delle funzioni alla Provincia e carenza di motivate ragioni organizzative.

Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1998, L. n. 59 del 1997, art. 2, art. 117 Cost., nonchè del D.P.C.M. 22 dicembre 2000 e della L.R. Veneto n. 11 del 2001, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

(terzo motivo, indicato come n. 4 del ricorso) mancato aumento dei carichi di lavoro nel settore della protezione civile per effetto dell’avvalimento. Violazione della L. n. 388 del 2000, art. 52, omesso esame della Delib. Giunta Provinciale n. 69 del 2001 e Delib. Giunta Provinciale n. 8391/42 del 2001, con conseguente vizio di motivazione per omesso esame di documenti decisivi. Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e n. 5;

(quarto motivo, indicato come n. 5 nel ricorso) necessità di riferire le ragioni organizzative direttamente all’incarico revocato. Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del CCNL della dirigenza enti locali del 10 aprile 1996, del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 1, 2, 3, 4 e 5 e dell’art. 97 Cost.. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

(quinto motivo, indicato come n. 6 nel ricorso) nullità dei provvedimenti di conferimento dei nuovi incarichi per carenza di motivazione, mancata valutazione comparativa dei 20 dirigenti in forza presso la Provincia e delle loro competenze professionali. Violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, artt. 1175 e 1375 c.c., artt. 22 e 23 del CCNL del 1996, dell’art. 13 del CCNL area dirigenza enti locali del 23 dicembre 1999, del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 109, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2 e degli artt. 1324 e 1418 c.c.. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

(sesto motivo, indicato come n. 7 del ricorso) personale e diretto svolgimento di mansioni richiedenti il possesso della laurea in ingegneria e scienze forestali. Violazione del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, disciplinante l’esercizio delle professioni di architetto, della L. n. 112 del 1963, disciplinante l’attività di geologo e del D.P.R. n. 554 del 1999, artt. 7, 146 e 147, vizio di motivazione per omesso esame di un documento decisivo. Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

(settimo motivo, indicato come n. 8 nel ricorso) violazione dell’obbligo di tutelare la professionalità del ricorrente ex art. 13 del CCNL del 23 dicembre 1999, artt. 1175 e 1375 c.c. e del D.Lgs. n. 29 del 1993, artt. 19, 21 e 52 e D.Lgs. n. 165 del 2001. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

(ottavo motivo, indicato come n. 9 nel ricorso) ulteriore violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 19 e 21 e dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

(nono motivo, indicato come n. 10 del ricorso) violazione dell’art. 1218 c.c., D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 109 e dell’art. 360, n. 3;

(decimo motivo, indicato come n. 11 nel ricorso) Violazione dell’art. 1418 c.c. e art. 1325 c.c., n. 4, dell’art. 22 del CCNL per il personale dirigenziale degli enti locali del 1996 e dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

(undicesimo motivo, indicato come n. 12 nel ricorso) nullità della Delib. 1 marzo 2001, n. 69. Violazione dell’art. 1418 c.c., D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 e dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

(dodicesimo motivo, indicato come n. 13 del ricorso) nullità degli atti di revoca e conferimento di nuovi incarichi per motivo illecito determinante o illiceità della causa, violazione dell’obbligo di correttezza contenuto negli artt. 1175, 1375 e 1418 c.c., nonchè dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

(tredicesimo motivo, indicato come n. 17 nel ricorso) violazione del D.Lsg. n. 165 del 2001, artt. 4 e 19, D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107 e dell’art. 13 del CCNL del 23 dicembre 1999, per l’affidamento di un incarico dirigenziale che comporta lo svolgimento, in modo principale e prevalente di mansioni (funzioni) non dirigenziali. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

(quattordicesimo motivo, indicato come n. 18 nel ricorso) illegittima partecipazione dell’avv. Mistrorigo alle udienze di assunzione dei testimoni. Violazione e falsa applicazione degli artt. 420 c.p.c. e segg. e dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4;

(quindicesimo motivo, indicato come n. 19 del ricorso) diritto al risarcimento dei danni da dequalificazione e demansionamento, all’immagine ed esistenziale.

12. Pertanto, va accolto il primo motivo di impugnazione (indicato come n. 2 nel ricorso) nei sensi di cui in motivazione, con il conseguente assorbimento di tutti gli ulteriori motivi di ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Milano.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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