Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29719 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2020, (ud. 25/11/2020, dep. 29/12/2020), n.29719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21162-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.B., in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima

impresa individuale agricola, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FEDERICO ROSAZZA 32, presso lo studio dell’avvocato UGO LUCA SAVIO

DE LUCA, rappresentati e difesi dall’avvocato MAURO VALLERGA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 637/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

Il giudizio ha oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto al recupero in misura proporzionale dell’imposta di registro, corrisposta secondo il regime agevolato di cui alla L. n. 604 del 1954, in sede di registrazione di un atto di compravendita di un terreno avente destinazione agricola con annessa casa di pertinenza, acquistato in data 10.2. 2009, che, per le ridotte dimensioni (mq 2190) era stato dichiarato inidoneo all’arrotondamento della piccola proprietà contadina dall’Ufficio competente;

la CTP aveva rigettato il ricorso;

la CTR, con la sentenza n. 637/2018 depositata in data 23.5.2018, rilevava che il diniego al rilascio della certificazione posto a fondamento dell’Ufficio dell’Agricoltura legato all’insussistenza del requisito dimensionale non era previsto ai fini dell’agevolazione richiesta dalla L. n. 604 del 1954.

Osservava che il requisito dimensionale aveva rilievo sotto altro profilo per il riconoscimento della ruralità degli immobile ai sensi del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3.

Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; la parte contribuente ha resistito con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività.

Con un unico motivo l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che il riconoscimento delle agevolazione tributarie sono legate alla produzione del certificato definitivo attestante il possesso dei requisiti richiesti fin dal momento della stipula dell’atto, produzione che deve avvenire nel termine decadenziale di tre anni decorrente dalla registrazione dell’atto salvo provare da parte del richiedente che il superamento del termine è dovuto a colpa degli uffici competenti che abbiano indebitamente ritardato il rilascio della documentazione.

Rilevato che il presente contenzioso impone di definire l’ambito del sindacato affidato al giudice ed in particolare di stabilire se lo stesso possa estendersi a verificare la legittimità di un provvedimento amministrativo di diniego dell’idoneità dei terreni, ai fini delle agevolazioni al pari di quello già riconosciuto con riferimento alle qualità soggettive del piccolo proprietario.

P.Q.M.

rimette la causa alla V sezione della Corte.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

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