Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29719 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. III, 29/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

REGIONE ABRUZZO (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

EN.A.I.P. (ENTE AGLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE ABRUZZO) IN

LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 12/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA

dell’1/07/2008, depositata il 20/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’1/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 1 luglio 2008 – 20 gennaio 2009 la Corte di appello dell’Aquila, pronunciando sull’appello proposto dalla Regione Abruzzo contro l’ENAIP (Ente Acli Istruzione professionale) Abruzzo e nel quale era intervenuta volontariamente F.M. avverso la sentenza 8 novembre 1997 (che aveva condannato la Regione al pagamento in favore dell’ENAIP della somma di L. 2.586.046.320 oltre interessi legali dal 1 gennaio 1990 al saldo) in parziale riforma della sentenza del primo giudice ha condannato la Regione Abruzzo al pagamento in favore dell’ENAIP della somma di Euro 591.813,86, oltre interessi nella misura legale dal 19 dicembre 1991 al saldo, compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza, non notificata ha proposto ricorso, affidato a due motivi e illustrato da memoria la regione Abruzzo.

Non ha svolto attività difensiva l’ente intimato.

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006, ma anteriormente al 4 luglio 2009 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr. D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 6 e 27, e L. 18 giugno 2009, n. 69, artt. 47 e 58) – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380 bis) perchè il ricorso sia deciso in camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. Il ricorso è soggetto alla disposizioni di cui al decreto legislativo n. 40 del 2006 e si presta a essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009.

3. Il ricorso pare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si osserva, infatti, alla luce di un insegnamento giurisprudenziale pressochè consolidato che il ricorso per cassazione è inammissibile se il ricorrente, anzichè narrare i fatti di causa ed esporre l’oggetto della pretesa come prescritto dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 si limiti a trascrivere integralmente gli atti dei precedenti gradi del giudizio ovvero si limiti ad allegare, mediante “spillatura”, tali atti al ricorso (cfr. ad esempio, Cass. 16 marzo 2011, n. 6279).

La prescrizione contenuta nell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa – in particolare – non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass., sez. un., 17 luglio 2009 n. 16628. Sempre nella stessa ottica, altresì, Cass. 22 settembre 2009, n. 20393, tra le tantissime).

Pacifico quanto precede si osserva che nella specie parte ricorrente ha riportato, in ricorso, prima della esposizione dei motivi:

– da un lato, la fotocopia di tutta la sentenza di primo grado (dalla intestazione al dispositivo con le annotazioni del caso quanto alla pubblicazione e alla registrazione della stessa);

dall’altra, in termini schematici i motivi dell’appello;

– da ultimo, la fotocopia della sentenza di secondo grado.

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente le repliche alla stessa, contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c. del ricorrente, non giustificano un superamento delle considerazioni svolte nella relazione – sopra trascritte – e della pacifica giurisprudenza ivi ricordata.

Nella detta memoria – in particolare – pur dandosi atto che il ricorso si risolve nella allegazione della sentenza di primo grado, nella narrazione sintetica dei motivi di appello e in quella di secondo grado (“pur essa spillata”) e che, quindi, non è conforme al modello delineato dal legislatore si assume – singolarmente – che il ricorso non costringe alla rilettura degli atti per comprendere l’oggetto delle questioni trattate, affermandosi che anche a voler epurare il ricorso dalla allegazione, nel corpo dell’atto, delle sentenze di primo e secondo grado, sia dalla descrizione dei motivi di appello, sia dalla formulazione dei motivi di impugnazione e dei relativi quesiti era comunque evincibile quale fosse l’oggetto della controversia, quali fossero le statuizioni della sentenza di appello impugnate e quali le ragioni di censura. Tali rilievi non colgono nel segno:

– l’art. 111 Cost. da cui totalmente prescindono le argomentazioni svolte nella ricordata memoria prescrive – per quanto rilevante al fine di una corretta interpretazione del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 c.p.c. – ogni processo si svolge … davanti a giudice terzo e imparziale; – palesemente non è giudice terzo il giudice cui la parte ricorrente (sollecitandolo perchè epuri il proprio ricorso da quanto non conforme a legge) rimette, in pratica, l’onere di riscrivere il proprio ricorso in modo che sia conforme al modello di cui all’art. 366 c.p.c.;

– in sede di redazione del ricorso per cassazione è attività propria e esclusiva del difensore della parte ricorrente – oltre che indicare i motivi per i quali chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto sulle quali si fondano (senza, pertanto, che al riguardo possa ritenersi sufficiente, come pure dovrebbe affermarsi nell’ottica che sorreggono le argomentazioni sviluppate nella memoria, la mera trascrizione di repertori di giurisprudenza di legittimità, anche se, eventualmente, tutti relativi al caso di cui si discute)- procedere a una personale e soggettiva esposizione sommaria dei fatti della causa, esposizione che – come riferito nella relazione sopra trascritta e non controverso nella più recente giurisprudenza di questa Corte regolatrice – non può essere sostituita dalla semplice fotoriproduzione o, eventualmente, mera trascrizione delle sentenze di primo e di secondo grado;

– quanto precede si ricava, del resto, oltre che dalle considerazioni svolte nella relazione e nella giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Corte regolatrice da cui, totalmente, prescinde la difesa della ricorrente da una lettura sistematica degli artt. 366 e 369 c.p.c.;

– quest’ultima disposizione in particolare prevede che il ricorrente, in occasione del deposito del ricorso nella cancelleria della corte di cassazione depositi – tra l’altro – copia autentica della sentenza impugnata, nonchè gli atti processuali sui quali il ricorso si fonda e, ancora, la richiesta di trasmissione alla cancelleria della corte di cassazione del fascicolo di ufficio delle fasi di merito, ove sono contenute copie di tutti gli scritti difensivi precedenti;

– disponendo, comunque – ex art. 369 c.p.c. -, la Corte sia di copia della sentenza impugnata sia di tutte le difese svolte dalle parti nei precedenti gradi del giudizio è palese che ove il legislatore avesse inteso – come suppone la difesa della ricorrente – porre a carico della stessa Corte l’onere di ricostruire, sulla base di tali atti, quelli che sono stati i fatti della causa è palese che all’art. 366, n. 3 o avrebbe imposto la trascrizione, nel ricorso di tali atti, o -comunque – non avrebbe previsto, a pena di inammissibilità del ricorso, che il ricorso deve contenere la e- sposizione sommaria dei fatti della causa anche in presenza di ricorso procedibile (certo essendo che in una tale eventualità la Corte di cassazione ha – comunque -la disponibilità di tutti gli elementi sulla cui base ricostruire il ricorso in modo conforme al modello di cui all’art. 366 c.p.c.);

– deve concludersi, pertanto, anche alla luce delle considerazioni svolte sopra che è impossibile – contrariamente a quanto invoca la difesa della ricorrente -leggere l’art. 366 c.p.c., n. 3, nel senso che la esposizione sommaria dei fatti della causa possa risolversi nella mera riproduzione degli atti e documenti dei precedenti gradi del giudizio e, in particolare, nella trascrizione delle sentenze di primo e di secondo grado.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile.

Nessun provvedimento deve adottarsi in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità non avendo gli intimati svolto in questa sede attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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