Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29719 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 19/11/2018), n.29719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15011-2017 proposto da:

COMUNE DI CAGLIARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 10, presso lo studio

dell’avvocato VIVIANA CALLINI, rappresentato e difeso dall’avvocato

CARLA CURRELI;

– ricorrente –

contro

SUPERTRAVET SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPINA

CECCARELLI, MARIELLA SALIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 367/4/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAGLIARI, depositata il 14/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

osserva quanto segue:

Con sentenza n. 367/4/2016, depositata il 14 dicembre 2016, non notificata, la CTR della Sardegna accolse l’appello proposto contro il Comune di Cagliari dalla Supertravet S.p.A., avverso la sentenza di primo grado della CTP di Cagliari, che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento afferente alla TARSU dovuta al Comune per l’anno 2011 relativamente ad area facente parte di stabilimento industriale.

Avverso la pronuncia della CTR il Comune di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La contribuente resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo l’ente impositore denuncia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione art. 2909 c.c. Cosa giudicata”, per avere la sentenza impugnata negato efficacia di giudicato esterno alla sentenza di questa Corte n. 2196/11 resa tra le parti con riferimento a precedenti annualità d’imposta (dal 2000 al 2003), confermata a seguito d’impugnazione per revocazione, che aveva ritenuto legittima la pretesa del Comune di Cagliari, avendo ritenuto accertata la circostanza relativa alla produzione di rifiuti solidi urbani sulla superficie di mq 1200, facente parte della più estesa area scoperta di mq 13000 oggetto di contestazione tra le parti.

2. Con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62. Violazione Reg. comunale TARSU, art. 7”, avendo la decisione impugnata privilegiato, nell’escludere la tassabilità dell’area perchè adibita esclusivamente alla produzione di rifiuti speciali smaltiti a spese della contribuente a mezzo di ditta specializzata, la perizia di parte prodotta dalla contribuente, sebbene dalla stessa planimetria presentata dalla società in data 17 luglio 2016 si evincesse che parte della superficie, pari a circa un decimo dell’area scoperta, fosse destinata a deposito, esposizione e vendita dei prodotti finiti, ciò che aveva indotto l’ente locale a ritenere superflua l’effettuazione di sopralluogo.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia infine “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, comma 2, lett. a); Violazione del Reg. comunale TARSU, art. 7, approvato con Delib. Consiglio Comunale 6 marzo 2007, n. 10”, escludendo tanto la normativa primaria quanto quella regolamentare dell’ente che sia prevista per gli autonomi depositi di stoccaggio alcuna ipotesi di esenzione ed avendo la stessa società nella denuncia presentata il primo dicembre 2000 descritto l’area come destinata a “produzione e stoccaggio di travetti laterocementizi” ed altro materiale affine.

4. Il primo motivo è inammissibile in quanto carente di autosufficienza.

La sentenza impugnata ha accolto espressamente l’appello della contribuente, in totale riforma della pronuncia di primo grado favorevole al Comune, anche in relazione alla ritenuta insussistenza dell’efficacia di giudicato esterno attribuita dalla CTP alla succitata sentenza n. 2196/11 di questa Corte sul presupposto che, in presenza di giudicati contrastanti per la medesima fattispecie e con riferimento a diverse annualità di tributo, non potesse “prevalere un giudicato esterno rispetto all’altro”.

Orbene il motivo, che non contesta la stessa formazione e/o l’epoca di formazione dei giudicati contrastanti richiamati dalla sentenza impugnata, non pone, infatti, la Corte in condizione di verificare se, in presenza degli stessi elementi di fatto e della risoluzione d’identiche questioni di diritto, quale debba essere il giudicato, non revocato, che per la sua posteriorità sul piano cronologico, avrebbe dovuto trovare se del caso effettiva applicazione.

5. Il secondo motivo è inammissibile, essendo evidente come nella fattispecie in esame il Comune ricorrente abbia in realtà, sub specie del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, inteso prospettare alla Corte una diversa valutazione degli elementi istruttori ciò che è precluso in sede di legittimità – rispetto a quella del giudice di merito, (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-3, ord. 4 aprile 2017, n. 8758), che con accertamento in fatto non censurato in relazione al novellato art. 360, comma 1, n. 5, ha escluso che su tutta la superficie scoperta di mq 13000 siano prodotti rifiuti solidi urbani.

6. Infine è inammissibile anche il terzo motivo in relazione alla modalità di formulazione della censura, che non contiene alcun riferimento alle statuizioni della decisione impugnata, che avrebbero comportato la denunciata violazione di norme di diritto (cfr. Cass. sez. 1, 29 novembre 2016, n. 24298; Cass. sez. 1, 8 marzo 2007, n. 5353).

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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