Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29719 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 29719 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 29001-2014 proposto da:
DE NEO CATERINA, in qualità di unica erede legittima
di DE NEO NICOLA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA
CAVOUR,

presso

CASSAZIONE,

la CANCELLERIA della CORTE

rappresentata

e

difesa

DI

dall’avvocato

VINCENZO PUGLIESE;
– ricorrentiecontro
TORTORELLA ALFREDO ANTONINO, NUSDEO GIUSEPPE, VITA
COSTANZA, PASCALE GIOVANNI, NUSDEO ERNESTO, D’ERRICO
FRANCESCA, VITA ANTONIO, VITA ROSANNA;

intimati

avverso la sentenza n. 307/2014 del TRIBUNALE di VIBO
VALENTIA, depositata il 27/06/2014;

Data pubblicazione: 12/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/09/2017 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE GRASSO.

Ritenuto che il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza pubblicata
il 27/6/2014, confermò la sentenza emessa dal Giudice di pace della
stessa città del 17/4/2004, che aveva disatteso la domanda avanzata
da Nicola De Meo, condomino del fabbricato costituito dalla palazzina

A della società cooperativa Rinascita, sito in via delle Accademie

annullarsi la delibera assembleare del condominio del 26/4/2002;
che avverso quest’ultima sentenza propone ricorso per cassazione
Nicola De Meo, illustrando duplice censura e che alcuno ha depositato
difese in contrasto;
considerato che il primo motivo, con il quale viene allegata la
violazione degli artt. 1137 e 2729, cod. civ., assumendosi che la
sentenza gravata, nel ritenere che l’odierno ricorrente avesse
avanzato opposizione avverso la delibera condominiale quando ormai
si era consumato il termine perentorio di legge di trenta giorni, aveva
valorizzato un quadro indiziario privo dei requisiti di gravità,
precisione e concordanza, è te destituito di giuridico fondamento,
poiché la critica, priva di specificità, si limita, nella sostanza, ad
insistere sulla sussistenza del dissenso, ma nulla di specificamente
puntuale adduce in merito alla tempestività dell’impugnazione, la
quale, come chiarisce la sentenza, sopraggiunse il 24/4/2004, nel
mentre il De Meo aveva avuto conoscenza del contenuto della
delibera non dopo il 5/5/2002, stante che in quella data aveva
provveduto a pagare le nuove quote condominiali, determinate sulla
base della delibera in parola, di copia della quale (fatta conforme il
5/5/2002) era in possesso, a non voler considerare che, in definitiva,
peraltro malamente, come si è visto, il ricorrente, sotto il pretesto
della dedotta violazione di legge, contesta il contenuto di merito della
decisione, in questa sede intangibile;
considerato che con il secondo motivo viene allegata la violazione
dell’art. 112, cod. proc. civ., assumendosi che il Giudice d’appello

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Vibonesi, Vibo Valentia, con la quale aveva chiesto dichiararsi nulla o

aveva errato nel reputare che, in ogni caso, l’impugnazione della
delibera non era corredata dall’esposizione di un interesse (il
condomino aveva lamentato la mancata tempestiva comunicazione
della convocazione, senza, tuttavia, addurre, in concreto il pregiudizio
patito;

fondamento per una duplicità di ragioni, autonomamente sufficienti a
sorreggere l’assunto:
a) la sentenza non si regge sulla ratio decidendi di cui sopra,
esposta solo a maggior sostegno;
b) la illogica costruzione difensiva, ai limiti della comprensibilità,
non elide il fatto, questo sì decisivo, che il ricorrente non ha nulla
replicato all’argomento svolto in sentenza, secondo il quale
l’impugnazione era, in ogni caso priva di giuridico interesse (cfr. Sez.
6-2, ord. n. 11214 del 10/5/2013), argomento, che, è appena il caso
di soggiungere, non necessita di sollecitazione di parte, costituendo
materia della doverosa ricognizione del giudice, attenendo al
fondamento della domanda;
ritenuto che sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02,
inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, deve dichiararsi la
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
considerato che nulla va disposto per le spese non constando
contradditori in questa sede;

P.Q.M.

rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito
dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei

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considerato che anche tale motivo è destituito di giuridico

presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13

Così deciso in Roma il giorno 19 settembre 2017.

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