Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29718 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. III, 29/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato SCIOSCIA

CLELIA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

388, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPINA BEVIVINO,

rappresentato e difeso dall’Avvocato BARDANI ULISSE, giusta procura

speciale in calce al controricorso; INA ASSITALIA S.P.A. (già

ASSITALIA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A.) (OMISSIS) (in forza

dell’atto di fusione per incorporazione di INA VITA S.P.A. e

ASSITALIA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A.), in persona del

Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN

VALENTINO 21, presso lo studio dell’Avvocato CARBONETTI FABRIZIO,

rappresentata e difesa dall’Avvocato LUCHETTI FRANCESCA, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 194/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

05/03/2009, depositata il 20/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato GERMINI SILVIA (per delega dell’Avvocato LUCHETTI

FRANCESCA), difensore della controricorrente INA ASSITALIA S.P.A.,

che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

ha aderito alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 5 marzo – 20 maggio 2009 la Corte di appello di Perugia pronunziando sull’appello proposto da G.M. nei confronti di S.R. e l’Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia s.p.a. avverso la sentenza del tribunale di Perugia n. 1048/2005 del 2 settembre 2005 (che ha dichiarato prescritto il diritto azionato dal G. nei confronti del S. per ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi dal G. a seguito di intervento medico chirurgico eseguito dal S.o e condannato l’attore al pagamento delle spese di lite) in parziale riforma della sentenza del primo giudice, confermata nel resto, ha compensato per la metà le spese di lite del primo grado del giudizio, fermo l’onere del G. quanto alla restante metà e, compensate per metà le spese del giudizio di appello, ha posto a carico dell’appellante la residua metà.

Per la cassazione di tale pronunzia, non notificata ai fini del decorso del termine di cui all’art. 326 c.p.c. risultando notificata la sentenza stessa, al G. personalmente a istanza della Assitalia il 29 marzo 2010 unicamente ai fini dell’esecuzione coattiva, ha proposto ricorso, con atto 9 luglio 2010 e date successive il G., affidato a due motivi e illustrato da memoria.

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006, ma anteriormente al 4 luglio 2009 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr. D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 6 e 27, e L. 18 giugno 2009, n. 69, artt. 47 e 58) – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380 bis) perchè il ricorso sia deciso in camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. Il ricorso è soggetto alla disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e si presta a essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009.

3. Il ricorso pare inammissibile, almeno sotto tre – concorrenti – profili.

3. 1. In primis, e ante omnia si osserva che la sentenza impugnata è stata depositata, nella cancelleria la Corte di appello di Perugia il 20 maggio 2009, mentre il ricorso per cassazione è stato consegnato all’Ufficiale giudiziario, per la notifica, il 9 luglio 2010, pur essendo scaduto il termine di cui all’art. 327 c.p.c., tenuta presente la sospensione dei termini nel periodo feriale ai sensi della L. 7 ottobre 1969 n. 742, art. 1, il 5 luglio 2010.

3.2. Anche a prescindere da quanto precede, sì osserva che il ricorso non risulta conforme al modello di cui all’art. 366 c.p.c., essendo, in sostanza, privo del requisito di cui al n. 3) di tale articolo (esposizione sommaria dei fatti della causa).

Il ricorso, infatti, è totalmente privo di una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, sia in via autonoma prima dell’articolazione dei motivi, sia nell’ambito della loro illustrazione, atteso che nelle prime quarantasei pagine del ricorso stesso (priva anche di numerazione progressiva) sono, integralmente riprodotti i contenuti di atti difensivi dei due giudizi di merito, nonchè descritte le operazioni di consulenza tecnica ivi disposta e la circostanza – non diversamente dalla eventualità in cui il ricorso sia costituito dalla mera riproduzione fotostatica di tutti (o di gran parte) degli scritti di causa dei precedenti gradi di giudizio non integra il requisito della esposizione sommaria dei fatti della causa previsto, a pena di inammissibilità del ricorso dall’art. 366 c.p.c., n. 3 (cfr. Cass. 22 settembre 2009 n. 20393, nonchè Cass., sez. un., 17 luglio 2009, n. 16628, che sottolinea come in una tale evenienza il ricorrente rende particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravviene allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura).

3.3. In terzo luogo il ricorso pare proposto – altresì – senza l’osservanza dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile a esso nonostante l’abrogazione intervenuta con decorrenza dal 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47, atteso che l’art. 58, comma 5, di quest’ultima ha disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati dopo quella data, avverso provvedimenti pubblicati anteriormente (tra le tantissime in tale senso: Cass. 27 settembre 2010, n. 20323; Cass. 24 marzo 2010, n. 7119; Cass. 15 marzo 2010, n. 6212).

A questo ultimo riguardo si osserva che parte ricorrente censura la sentenza impugnata denunziando, da un lato, violazione e falsa applicazione art. 2229 c.c., dall’altro, violazione e falsa applicazione art. 2934 e 2943 e formula i seguenti principi di diritto:

– violato il principio di diritto secondo il quale ex art. 1218 c.c. la responsabilità medica va qualificata come responsabilità contrattuale;

– violazione del principio di diritto secondo il quale alla responsabilità contrattuale del medico per il danno alla persona si applica l’ordinario termine di prescrizione decennale.

Entrambi tali quesiti si esauriscono – a parere di questo relatore – in affermazioni ancorchè in tesi giuridicamente corrette assolutamente astratte e in alcun modo collegate alla fattispecie con conseguente inammissibilità dei motivi a corredo dei quali sono stati prospettati.

E’ incontroverso – infatti – nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice da cui totalmente prescinde la difesa del ricorrente che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve compendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice;

c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Di conseguenza, è inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge o a enunciare il principio di diritto in tesi applicabile (Cass. 17 luglio 2008, n. 19769).

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente le repliche alla stessa, contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c. del ricorrente, non giustificano un superamento delle considerazioni svolte nella relazione – sopra trascritte – e della pacifica giurisprudenza ivi ricordata.

Assume la difesa del ricorrente nella memoria che il relatore incorre in un macroscopico errore ritenendo il ricorso notificato fuori termine essendo stato al contrario ampiamente nei termini di cui all’art. 321 c.p.c. (precisamente 11 mesi e 24 giorni) … atteso che il ricorso per cassazione è stato consegnato all’Uffidale Giudiziario in data 26 giugno 2010 (e non il 9 luglio 2010 come sostenuto dall’Eco.mo Consigliere). Tale riscontro emerge pacificamente da un semplice controllo del ricorso introduttivo.

Osserva il collegio che dal controllo diretto del ricorso introduttivo presente nel fascicolo di parte del ricorrente emerge che:

– il ricorso reca, quale data di redazione, quella del 26 giugno 2010 (peraltro, non sussistendo – a quel che risulti – alcuna presunzione – neppure iuris tantum – che nello stesso giorno in cui il difensore stila il ricorso lo consegni all’Ufficiale Giudiziario, deve e- scludersi – decisamente – che in tale data il ricorso sia stato consegnato all’Ufficiale Giudiziario);

– nella specie, dall’esame del fascicolo di parte ricorrente risulta (cfr. ricevuta con relativo cronologico degli Ufficiali Giudiziari) che il plico è stato consegnato, per la successiva notificazione, agli ufficiali giudiziari unicamente il giorno 8 luglio 2010;

– essendo il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. scaduto il 5 luglio 2010 è di palmare evidenza la inammissibilità per tardività del ricorso.

L’accertata inammissibilità del ricorso sotto il profilo in questione esonera questo Collegio dall’esame degli ulteriori profili di inammissibilità del ricorso correttamente e puntualmente rilevati nella relazione.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate, in favore di S.R., in Euro 1.500,00 di cui Euro 1.300,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge e in favore della Assitalia Assicurazioni s.p.a. in Euro 1.800,00 di cui Euro 1.600,00 per onorari, e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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