Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29718 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 19/11/2018), n.29718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15002-2017 proposto da:

COMUNE DI CAGLIARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 10, presso lo studio

dell’avvocato VIVIANA CALLINI, rappresentato e difeso dall’avvocato

CARLA CURRELI;

– ricorrente –

contro

SUPERTRAVET SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPINA

CECCARELLI, MARIELLA SALIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 371/4/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAGLIARI, depositata il 14/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; osserva quanto segue:

Con sentenza n. 371/4/2016, depositata il 14 dicembre 2016, non notificata, la CTR della Sardegna rigettò l’appello proposto dal Comune di Cagliari nei confronti della Supertravet S.p.A., avverso la sentenza di primo grado della CTP di Cagliari, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento afferente alla TARSU dovuta al Comune per l’anno 2009 relativamente ad area facente parte di stabilimento industriale.

Avverso la pronuncia della CTR il Comune di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La contribuente resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo l’ente impositore denuncia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione art. 2909 c.c. Cosa giudicata”, per avere la sentenza impugnata omesso qualsivoglia riferimento alla sentenza di questa Corte n. 2196/11 resa tra le parti con riferimento a precedenti annualità d’imposta (dal 2000 al 2003), confermata a seguito d’impugnazione per revocazione, che aveva ritenuto legittima la pretesa del Comune di Cagliari, avendo ritenuto accertata la circostanza relativa alla produzione di rifiuti solidi urbani sulla superficie di mq 1200, facente parte della più estesa area scoperta di mq 13000 oggetto di contestazione tra le parti.

2. Con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62. Violazione Reg. comunale TARSU, art. 7”, avendo la decisione impugnata privilegiato, nell’escludere la tassabilità dell’area perchè adibita esclusivamente alla produzione di rifiuti speciali smaltiti a spese della contribuente a mezzo di ditta specializzata, la perizia di parte prodotta dalla contribuente, sebbene dalla stessa planimetria presentata dalla società in data 17 luglio 2016 si evincesse che parte della superficie, pari a circa un decimo dell’area scoperta, fosse destinata a deposito, esposizione e vendita dei prodotti finiti, ciò che aveva indotto l’ente locale a ritenere superflua l’effettuazione di sopralluogo.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia infine “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, comma 2, lett. a); Violazione del Reg. comunale TARSU, art. 7, approvato con delib. del Consiglio Comunale n. 10 del 6.3.2007”, escludendo tanto la normativa primaria quanto quella regolamentare dell’ente che sia prevista per gli autonomi depositi di stoccaggio alcuna ipotesi di esenzione ed avendo la stessa società nella denuncia presentata il primo dicembre 2000 descritto l’area come destinata a “produzione e stoccaggio di travetti laterocementizi” ed altro materiale affine.

4. Il primo motivo deve ritenersi inammissibile.

4.1. Anche a prescindere dal rilievo secondo cui la doglianza, piuttosto che la violazione del giudicato succitato come norma del caso concreto, investe l’omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato

esterno, che avrebbe dovuto essere denunciata come error in procedendo (violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), appare decisivo ai fini della declaratoria d’inammissibilità del primo motivo di ricorso la circostanza che la stessa parte ricorrente, nell’esposizione, per quanto sommaria, dei fatti rilevanti per la decisione, nel descrivere i motivi di gravame avverso la pronuncia della CTP di Cagliari che, in primis, aveva espressamente rigettato l’eccezione di giudicato esterno sollevata dal Comune con le proprie controdeduzioni depositate in primo grado, non riporta come detta statuizione sia stata oggetto di specifica censura da parte dell’appellante, sicchè la riproposizione della questione in sede di legittimità è inammissibile, essendosi formato sul punto il giudicato interno.

4.2. La stessa sentenza della CTR in questa sede impugnata con ricorso per cassazione da parte del Comune di Cagliari non riporta, tra i motivi di gravame addotti dal Comune medesimo avverso la sentenza di primo grado, che sia stata oggetto di censura la pronuncia espressa di rigetto dell’eccezione del giudicato esterno invocato dal Comune resa tra le parti dalla CTP di Cagliari.

5. Del pari è inammissibile il secondo motivo, essendo evidente come nella fattispecie in esame il Comune ricorrente abbia in realtà, sub specie del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, inteso prospettare alla Corte una diversa valutazione degli elementi istruttori ciò che è precluso in sede di legittimità – rispetto a quella del giudice di merito, (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-3, ord. 4 aprile 2017, n. 8758), che con accertamento in fatto non censurato, nè censurabile in relazione al novellato art. 360, comma 1, n. 5, trattandosi di cd. doppia conforme, ha escluso che su tutta la superficie scoperta di mq 13000 siano prodotti rifiuti solidi urbani.

6. Infine è inammissibile anche il terzo motivo in relazione alla modalità di formulazione della censura, che non contiene alcun riferimento alle statuizioni della decisione impugnata, che avrebbero comportato la denunciata violazione di norme di diritto (cfr. Cass. sez. 1, 29 novembre 2016, n. 24298; Cass. sez. 1, 8 marzo 2007, n. 5353).

7. Le considerazioni sopra esposte esimono la Corte da ulteriori valutazioni riguardo alla dedotta sopravvenienza di giudicato esterno favorevole alla contribuente in forza delle decisioni della CTR della Sardegna nn. 366, 368 e 369 del 14 dicembre 2016 di contenuto analogo alla presente che, a differenza di quella pur coeva n. 371 oggetto del presente ricorso per cassazione, che, secondo la controricorrente, non sarebbero state impugnate nei termini.

8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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