Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29717 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. III, 29/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16701-2010 proposto da:

T.A. (OMISSIS), M.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato CIRELLI GIUSEPPE,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA COOPERATIVA SCHETTINO A.R.L.; D.

P., quale curatore del fallimento di T.A.,

G.V., T.G., T.L.,

T.A.M., quali eredi di A.A.,

MU.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 652/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

06/05/2009, depositata il 12/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 6-12 maggio 2009 la Corte di appello di Catania, pronunciando sull’appello proposto da T.A. nei confronti della curatela del Fallimento Cooperativa Schettino s.r.l.

avverso la sentenza n. 531-2003 del 14 novembre 2002 – 14 febbraio 2003 del tribunale di Catania e sull’atto e memoria di costituzione 3 dicembre 2005 depositato il 3 dicembre 2005 da M.A., dichiarato inammissibile l’appello della M., ha rigetto quello del T., con condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese del grado.

Per la cassazione di tale sentenza, non notificata, hanno proposto ricorso, con atto 18 giugno 2010 e date successive, T. A. e M.A., affidato a tre motivi.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva, in questa sede.

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006, ma anteriormente al 4 luglio 2009 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr. D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 6 e 27, e L. 18 giugno 2009, n. 69, artt. 47 e 58) – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380-bis perchè il ricorso sia deciso in camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. Il ricorso è soggetto alla disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e si presta a essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009.

3. Il ricorso appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366-bis c.p.c. applicabile a esso nonostante l’abrogazione intervenuta con decorrenza dal 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47atteso che l’art. 58, comma 5, di quest’ultima ha disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati dopo quella data, avverso provvedimenti pubblicati anteriormente (tra le tantissime in tale senso: Cass. 27 settembre 2010, n. 20323; Cass. 24 marzo 2010, n. 7119; Cass. 15 marzo 2010, n. 6212).

4. Giusta la testuale previsione dell’art. 366-bis c.p.c. in particolare: nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità con formulazione di un quesito diritto. Nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice è fermissima nel ritenere che non può, inoltre, ritenersi sufficiente – perchè possa dirsi osservato il precetto di cui all’art. 366-bis – la circostanza che il quesito di diritto, o la chiara indicazione del fatto controverso possano implicitamente desumersi dalla esposizione del motivo di ricorso nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie.

Una siffatta interpretazione della norma positiva si risolverebbe, infatti, nella abrogazione tacita dell’art. 366 bis c.p.c. secondo cui è, invece, necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la Corte è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre all’effetto deflattivo del carico pendente, ha inteso valorizzare, secondo quanto formulato in maniera esplicita nella Legge Delega 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2, ed altrettanto esplicitamente ripreso nel titolo stesso del decreto delegato sopra richiamato.

In tal modo il legislatore si propone l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere, giacchè la formulazione del quesito di diritto risponde all’esigenza di verificare la corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati (Cass. 25 novembre 2008 nn. 28145 e 28143, quanto alla inammissibilità di un quesito di diritto implicito, nonchè Cass. 7 aprile 2008, n. 8897, nel senso che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366-bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso).

5. Pacifico quanto precede osservo – come anticipato – che il proposto ricorso pare inammissibile.

Alla luce delle considerazioni che seguono:

– da un lato, in particolare, nè il primo e il terzo motivo (con i quali si denunzia, da un lato, violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 331 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, dall’altro, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. erronea ed omessa valutazione dei fatti e della documentazione prodotta in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) recano alcun quesito di diritto,ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., prima parte;

– dall’altro, il secondo motivo (con il quale si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) è privo della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che non sono state presentate repliche alla stessa e che le considerazioni svolte nella relazione – sopra trascritte – trovano conforto nella pressochè pacifica giurisprudenza di questa Corte regolatrice.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile.

Nessun provvedimento deve adottarsi in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità non avendo gli intimati svolto in questa sede attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 3^ sezione civile della Corte di Cassazione, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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