Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29717 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 19/11/2018), n.29717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14612-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.P., C.A., CA.AN., nella qualità di

eredi di C.E.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato FABIO PACE;

– controricorrenti –

contro

P.M., quale erede di C.E.M.

– intimata –

avverso la sentenza n. 590/22/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 04/05/2016; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

13/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; osserva quanto segue:

La CTR del Piemonte, con sentenza n. 590/22/2016, depositata il 4 maggio 2016, pronunciando in sede di rinvio a seguito di riassunzione, dalla pronuncia di questa Corte, Cass. sez. 5, 21 febbraio 2013, n. 7727 resa in accoglimento di precedente ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. C.E.M., già dirigente ENEL, dante causa delle odierne parti private indicate in epigrafe, ha accolto nei termini di cui alla motivazione espressa l’originario appello del C. avverso la sentenza di primo grado della CTP di Torino sfavorevole al contribuente.

La CTR, con la pronuncia resa in sede di rinvio, nello stabilire che dovesse essere assoggettato alla ritenuta del 12,50% della L.n. 482 del 1985, ex art. 6, la quota parte attribuitagli alla cessazione del rapporto di lavoro, entro il 31.12.2000, dal Fondo di Previdenza Integrativa ENEL, come liquidazione del c.d. rendimento, ritenne che non fosse rilevante il come tale rendimento fosse stato ottenuto, cioè quali fossero state in concreto le modalità di gestione del fondo c.d. PIA, “trattandosi nella specie, pur sempre di reddito da capitale, a nulla rilevando come questo” fosse “stato investito dal Fondo (sul mercato finanziario o in altro modo)”.

La controversia traeva origine dall’impugnazione proposta dal sig. C.E.M. del diniego sull’istanza di rimborso presentata dal contribuente in relazione alla ritenuta erronea applicazione da parte dell’ENEL, quale sostituto d’imposta, dell’aliquota propria del TFR sull’intero importo erogatogli dall’Ente nell’anno 2000.

Avverso la pronuncia resa dalla CTR quale giudice di rinvio l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui i signori C.A., C.P. ed Ca.An., quali eredi di C.E.M. resistono con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

La sig.ra P.M., anch’essa erede del sig. C.E.M., non ha svolto difese.

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione o falsa applicazione del combinato disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2,e art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la decisione impugnata palesemente violato il principio di diritto al quale avrebbe dovuto uniformarsi in sede di rinvio.

2. Alla censura è strettamente correlata quella formulata con il secondo motivo, con il quale l’Agenzia delle Entrate denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, essendo mancato l’esame del fatto storico, decisivo alla luce del succitato principio di diritto, che, per ammissione della stessa ENEL alla stregua della certificazione prodotta in atti allegata all’atto d’appello del contribuente e richiamata nel giudizio di rinvio, il fondo PIA non aveva costituito oggetto di alcun investimento sul mercato.

3. I motivi, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati.

La succitata Cass. n. 7727/13, nel porre il principio di diritto al quale il giudice di rinvio avrebbe dovuto uniformarsi, nel rinviare a quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 22 giugno 2011, n. 13642), secondo cui “in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 cit., art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17,” ha espressamente demandato al giudice di rinvio il compito di accertare, “in coerente applicazione con il principio enunciato, il rendimento derivante dall’impiego sul mercato del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore”.

3.1. Ciò evidenzia in modo palese come la decisione impugnata, affermando l’irrilevanza dell’accertamento espressamente ad essa demandato dalla succitata previa pronuncia n. 7727/13 di questa Corte, in base all’assunto che nella fattispecie il rendimento sul quale applicare la ritenuta nella misura del 12,50% sia rappresentato dalla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi in ragione di pretesa natura assicurativa delle somme erogate agli ex dirigenti, si pone in aperto contrasto con il principio di diritto ivi affermato ed al quale avrebbe dovuto uniformarsi.

3.2. Questa Corte ha in plurime occasioni avuto modo di chiarire ulteriormente l’anzidetto principio secondo cui la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6, si applica alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento, nel senso che per tali debbano intendersi le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato (non necessariamente finanziario: in tal senso più di recente Cass. sez. 5, 26 aprile 2017, n. 10285; Cass. sez. 5, 2 marzo 2018, n. 4941), non potendo comunque mai dette somme essere calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta delle prestazioni previdenziali concordate.

La sentenza impugnata va per l’effetto cassata.

4. Atteso che alla stregua della stessa certificazione ENEL alla quale ha fatto riferimento il giudice di rinvio può ritenersi pacifico che il c.d. fondo PIA, quale fondo interno con accantonamento a bilancio ENEL, non abbia costituito oggetto di alcun investimento sul mercato, in primis su quello finanziario, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ritiene che la causa possa essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., con rigetto dell’originario ricorso del dante causa delle odierne parti private (in tal senso cfr., più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 19 giugno 2018, n. 16116), dovendo le somme rivenienti dal fondo PIA, di cui si controverte nel presente giudizio, intendersi assoggettate a tassazione separata ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17, donde la legittimità del diniego all’istanza di rimborso formulata dal contribuente.

5. Le difficoltà cui ha dato luogo la concreta applicazione del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13642/11 come ribadito dalla succitata Cass. n. 7727/13 che ha dato origine al giudizio di rinvio conclusosi con la sentenza in questa sede nuovamente impugnata dall’Amministrazione finanziaria, giustificano la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso del C.E.M., dante causa degli odierni controricorrenti ed intimata, dichiarando che le somme rivenienti dal Fondo PIA sono assoggettate a tassazione separata ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17. Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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