Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29717 del 12/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 12/12/2017, (ud. 18/07/2017, dep.12/12/2017),  n. 29717

Fatto

I FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con ordinanza depositata il 13 luglio 2016, respinse il ricorso proposto dal notaio D.R. avverso la decisione della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina dell’8/10/2014, con la quale, in relazione a plurime violazioni, erano state inflitte al predetto notaio le sanzioni disciplinari della sospensione dell’esercizio della professione e quella del pagamento di somma di denaro.

Avverso la predetta statuizione l’interessata propone ricorso per cassazione, corredato da cinque motivi di censura, ulteriormente illustrati con successiva memoria.

Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia ha depositato controricorso e successiva memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente con il primo motivo denunzia la violazione degli artt. 24 e 97 Cost., art. 160 Legge Notarile, L. n. 241 del 1990, artt. 1,3,4,5,79 e 10; nonchè “eccesso di potere” per violazione dell’art. 93 bis, comma 2, Legge Notarile; inoltre violazione “dei principi generali dell’ordinamento in ordine all’obbligo del rispetto del diritto di difesa e delle afferenti prerogative del contraddittorio in ogni fase del procedimento disciplinare e violazione dell’art. 112 c.p.c., in correlazione con l’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il nucleo centrale della doglianza è diretto a dimostrare che la ricorrente, convocata solo al fine di verificare la tenuta dei repertori era stata accusata di manchevolezze sulle quali non era stata previamente chiamata a difendersi (in particolare la contestazione di cui al n. 1 della incolpazione – avere versato in ritardo imposta di registro afferente ad una stipula – non constava essere stata sollevata nel corso dell’adunanza del 29 aprile 2014). Anche per gli altri addebiti, peraltro, si contesta che, distorcendo la funzione di vigilanza, il Consiglio aveva trasformato una indagine conoscitiva in una ricerca di contestazione disciplinare. Ne erano rimasti violati l’art. 24 Cost., nonchè le norme di cui alla L. n. 241 del 1990. In definitiva erano state utilizzate le dichiarazioni rese dal notaio, in adempimento del suo dovere di collaborare con l’organo di vigilanza, al fine di configurare le ipotesi di trasgressione disciplinare poi contestate.

Di poi si osserva che la convocazione del notaio era stata “sottoscritta dal Dottor S.A. quale Coordinatore della Commissione Vigilanza e Deontologia e non quale delegato del Consiglio Notarile come previsto dalla norma”.

A ciò doveva aggiungersi che l’art. 97-bis Legge Notarile, individuava e delimitava l’ambito dell’attività di vigilanza rispetto a quella disciplinare e, anche sotto questo aspetto il provvedimento doveva reputarsi viziato.

In conclusione “il rinvio a giudizio disciplinare stato disposto senza che il notaio fosse stato posto in condizioni di esercitare i propri diritti soggettivi di partecipazione procedimentale e di difesa, senza poter presentare una memoria difensiva, essere preventivamente avvisato dell’oggetto dell’audizione, conseguentemente, senza essere messo in condizione di rispondere alle domande poste dal Consiglio Notarile”.

Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2697 c.c., nonchè dell’art. 27 Cost., comma 2, artt. 112 e 345 c.p.c., art. 48, Carta di Nizza, art. 6, Trattato di Lisbona, art. 5, codice deontologico e art. 147 Legge Notarile, il tutto in correlazione con l’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Secondo l’assunto impugnatorio il provvedimento sanzionatorio emesso dalla Commissione non era stato preceduto da una effettiva istruttoria, con la conseguenza che il Consiglio notarile non aveva adempiuto all’onere probatorio che incombeva sull’accusa, finendo per sovvertire “la presunzione di innocenza” in “presunzione di colpevolezza”.

L’avere, poi, il notaio accettato l’evenienza di riorganizzare lo studio non costituiva affatto un’ammissione di colpa, ma una condotta ispirata dallo spirito di piena collaborazione con l’organo di vigilanza.

Le ritardate trascrizioni non erano state causate dalla non adeguata organizzazione dello studio, ma dal convincimento di legittimità che il professionista aveva maturato, sulla base di una interpretazione dell’art. 2671 c.c., non condivisa dalla Commissione.

Era da attribuirsi ad un refuso il riferimento fatto nel provvedimento della Commissione ad una “rilevante entità numerica degli atti” registrati tardivamente, il fatto che la copia del repertorio, relativa ai mesi correnti da giugno a dicembre 2013, era stato depositato tardivamente in violazione dell’art. 345 c.p.c..

Con il terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 147 Legge Notarile, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Le condotte trasgressive erano da ritenersi, in ogni caso, occasionali e, pertanto, non era rimasta integrata la fattispecie punita disciplinarmente.

Con il quarto motivo il notaio D. denunzia la violazione dell’art. 144, comma 1 Legge Notarile, art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La Corte locale aveva ritenuto di non poter applicare le attenuanti di cui all’art. 144 Legge Notarile, assumendo non giustificabile il convincimento del notaio in ordine alla portata dell’art. 2671 c.c.. L’affermazione non è condivisa dalla ricorrente, in quanto non tiene conto del fatto che la medesima si era immediatamente adeguata provvedendo a trascrivere gli atti nel più breve tempo possibile, non appena richiamata. Del pari andava evidenziato vizio motivazionale e violazione, oltre che dell’art. 144 Legge Notarile, dell’art. 112 c.p.c., “avendo omesso (la Corte d’appello) di motivare adeguatamente l’inapplicabilità dell’art. 144 L.N., essendosi limitata a richiamare le motivazioni indicate dal CO.RE.DI. Lazio a sostegno del provvedimento sanzionatorio irrogato”.

Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 91,92 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Nonostante che la Corte locale aveva disatteso il reclamo incidentale proposto dal Consiglio Notarile, erano state poste a carico della D. spese di causa per Euro 4500, nel mentre avrebbe dovuto procedere all’integrale compensazione, tenuto conto della reciproca soccombenza.

I primi due motivi, osmotici fra loro, non meritano di essere accolti.

Il perno portante della critica, secondo il quale sussisterebbe uno iato invalicabile fra attività di vigilanza e potere disciplinare, non trova riscontro nella legge. Pur vero, infatti, che l’attività di vigilanza è diretta ad assicurare l’esatta osservanza di leggi e direttive amministrative, attraverso un’opera, periodica o, straordinaria, di verifica, ma, esattamente al contrario di quanto assunto dal ricorso, nel corso di una tale attività non è infrequente che si rivelino fatti disciplinarmente rilevanti.

Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di giudizio disciplinare nei confronti di professionista, la formale incolpazione non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito e l’indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non va fatta alla stregua di un confronto meramente formale, dovendosi piuttosto dare rilievo all'”iter” del procedimento e alla possibilità che l’incolpato abbia avuto di avere conoscenza dell’addebito e di discolparsi (Sez. 3, n. 11608, 26/5/2011, Rv. 618203).

Inoltre, in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, non è necessaria la comunicazione prescritta dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7, allorchè il Presidente del Consiglio notarile investa quest’ultimo del promovimento della procedura, perchè, da un lato, lo stesso art. 7 limita il proprio ambito di operatività, escludendola quando esistano “ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento”, e, dall’altro, dette ragioni sono legislativamente presupposte dalla L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 153, come sostituito dal D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, art. 39, il quale dispone che “il procedimento è promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante” (Sez. U., n. 13617, 31/7/2012, Rv. 623439).

Non ha, di poi, fondamento alcuno l’asserita menomazione del diritto di difesa. Il notaio, professionista, peraltro, fornito di specifiche e qualificate competenze tecniche, tali da renderlo ben consapevole dei risvolti giuridici della vicenda, venne convocato ed ebbe modo di essere sentito, ha anche reso ammissioni (cfr. motivazione pag. 4). Avviato il procedimento disciplinare, nel rispetto delle garanzie di difesa, ha avuto modo di discolparsi e produrre documenti e, ove lo avesse ritenuto nel suo interesse avrebbe potuto avanzare richiesta di termini a difesa.

L’addebito di difetto istruttorio appare del tutto generico e, nella sostanza, diretto all’inammissibile revisione del giudizio di merito e meno che mai si registra una violazione dell’onere della prova (sul punto basti considerare che, i fatti, ferma la loro diversa interpretazione, risultano largamente inconfutati).

Quanto, poi, alla pretesa violazione dell’art. 345 c.p.c., per essere stati utilizzati atti (la copia del repertorio) tardivamente depositati, deve osservarsi che il giudizio della Corte d’appello in sede di reclamo avverso la decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina, pur avendo indubbi connotati impugnatori, non è assimilabile all’appello, disciplinato dal codice di procedura civile, il quale si configura come un procedimento di secondo grado avente natura omogenea rispetto a quello di primo grado. Ne consegue che in tale giudizio non è applicabile il disposto dell’art. 345 c.p.c., sul divieto di produrre nuovi documenti, dovendosi escludere che nella fase amministrativa davanti alla Commissione possano determinarsi preclusioni istruttorie destinate a perpetuarsi nella fase giurisdizionale (Sez. 2, n. 1437, 23/1/2014, Rv. 629436).

Il raggiungimento dello scopo rende, a tutto concedere, del tutto ininfluente la denunciata circostanza secondo la quale la convocazione avrebbe recato la firma del Dott. S.A., nella qualità di Coordinatore della Commissione di Vigilanza e Deontologia, invece che in quella di delegato del Consiglio Notarile.

Infine costituiscono mere aspecifiche valutazioni di apprezzamenti di merito le osservazioni che investono la valenza attribuita alla effettuata riorganizzazione dell’ufficio e alle ragioni che avevano fatto maturare nella ricorrente il convincimento di avere agito secondo una plausibile interpretazione dell’art. 2671 c.c..

Il terzo motivo è destituito di giuridico fondamento per manifesta aspecificità.

La Corte locale alle pagg. 5 e segg. ha spiegato che le condotte addebitate al notaio, plurime ed eterogenee, ma tutte frutto di significativa disorganizzazione gestionale, integravano, nel loro insieme, la previsione di cui all’art. 147, L.N., essendo, all’evidenza, da escludere che si trattasse di episodi occasionali. La ricorrente ignora del tutto tale assetto motivazionale, che, pertanto, non contrasta, e pretende validarsi l’assunto che, operata la parcellizzazione degli addebiti, solo in relazione ad uno d’essi pretenda la qualifica di occasionalità.

Il quarto ed il quinto motivo non superano lo soglia dell’ammissibilità, essendo palesemente diretti all’ottenimento di una diversa e più favorevole valutazione di merito (quanto al quinto motivo, si veda, fra le tante, Sez. 2, n. 2149, 31/1/2014, Rv. 629389), peraltro anche denunziando il vizio motivazionale, piuttosto che l’omesso esame su un fatto controverso e decisivo, siccome previsto dal testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che qui trova applicazione.

Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controinteressato, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA