Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29716 del 29/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 29/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 29/12/2020), n.29716
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27490-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
RETE RINNOVABILE SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RUSSO CORVACE, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO EMMA, LAURA
TRIMARCHI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1018/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VIII ORIO
RAGONESI.
La Corte:
Fatto
CONSIDERATO
che la Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 27801/15, sez. 13, accoglieva il ricorso proposto dalla Rete Rinnovabile srl avverso l’avviso di liquidazione (OMISSIS) per imposta di Registro;
che avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio;
che il giudice di seconde cure, con sentenza 1018/18, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado;
che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia sulla base di due motivi;
che la società contribuente ha resistito con controricorso;
che la causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
RILEVATO
che con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate contesta la sentenza impugnata per avere ritenuto insufficientemente motivato l’avviso di liquidazione oggetto di giudizio;
che con il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, nonchè degli artt. 952,953,1571,1576,1587,1590 e 1615 c.c. per avere la Commissione regionale ritenuto che il contratto intercorso tra la Tema spa e e la Rete Rinnovabile srl con cui la prima aveva concesso propri terreni alla seconda per la realizzazione di impianti fotovoltaici dovesse qualificarsi come affitto-locazione anzichè contratto costitutivo di un diritto di superficie.
Ritenuto:
che non ricorrono i presupposti ex art. 375 c.p.c..
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020