Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29716 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. III, 29/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29716
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 12312-2010 proposto da:
L.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA MAGNAGHI 51/A, presso lo studio
dell’Avvocato PAOLA ORLANDO, rappresentata e difesa dall’Avvocato
ORLANDO FRANCESCO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.C.M., F.G., domiciliati presso la CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato PASANISI
BERNARDINO, giusta procura speciale a margine del controricorso;
S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GIORGIO BAGLIVI 8, presso lo studio dell’Avvocato BROZZI
ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’Avvocato EPIFANI FELICE,
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
contro
L.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 68/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE –
SEZIONE DISTACCATA di TARANTO del 17/12/2008, depositata il
09/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’1/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;
udito l’Avvocato BRAZZI ALESSANDRO (per delega dell’Avvocato EPIFANI
FELICE), difensore del controricorrente SANTORO MARTINO, che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che
ha aderito alla relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza 17 dicembre 2008 – 9 marzo 2009, la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, pronunziando sull’appello principale proposto da S.M. nei confronti di L. M., L.A., F.G. e D.C.M., avverso la sentenza definitiva 584/1994 e la sentenza definitiva n. 1193/2004 del tribunale di Taranto, nonchè sull’appello incidentale proposto da F.G. e D.C.M. nei confronti di L.M., del S. nonchè sull’ appello principale proposto dai F. – D.C., avverso la medesima sentenza definitiva, riuniti i vari appelli ha dichiarato improcedibile l’appello del S. avverso la sentenza non definitiva 584/1994, accolto l’appello dei F. – D.C. e del S. avverso la sentenza definitiva n. 1193, ed in riforma di detta sentenza ha rigettato ogni domanda di L.M. nei confronti dei F. e ogni domanda dei F. nei confronti del S., accogliendo – altresì – l’appello del S. nei confronti di L.A..
Per la cassazione di tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a tre motivi L.M..
Resistono, con distinti controricorsi, S.M., da un lato, e F.G. e D.C.M. dall’altro. Non ha svolto attività difensiva in questa sede L.A..
In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006, ma anteriormente al 4 luglio 2009 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr. D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 6 e 27, e L. 18 giugno 2009, n. 69, artt. 47 e 58) – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380-bis) perchè il ricorso sia deciso in camera di consiglio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:
2. Il ricorso è soggetto alla disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e si presta a essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009.
3. Il ricorso appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366-bis c.p.c. applicabile a esso nonostante l’abrogazione intervenuta con decorrenza dal 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47 atteso che l’art. 58, comma 5, di quest’ultima ha disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati dopo quella data, avverso provvedimenti pubblicati anteriormente (tra le tantissime in tale senso: Cass. 27 settembre 2010, n. 20323; Cass. 24 marzo 2010, n. 7119; Cass. 15 marzo 2010, n. 6212).
4. Giusta la testuale previsione dell’art. 366-bis c.p.c. in particolare: nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità con formulazione di un quesito diritto. Nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
5. Pacifico quanto precede osserva il relatore che la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata denunziando, nell’ordine:
da un lato, violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 perchè omessa, contraddittoria e comunque insufficiente la motivazione circa il punto decisivo della controversia riguardante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio dell’azione di riscatto agrario (primo motivo);
– dall’altro, violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 2 con riferimento all’art. 2697 c.c. (secondo motivo);
– da ultimo, violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 perchè omessa, contraddittoria e comunque insufficiente la motivazione circa il punto decisivo della controversia riguardante la valutazione del contenuto della lettera del 20 settembre 2002, quale acquiescenza tacita alla sentenza (terzo motivo).
La ricorrente, peraltro a prescindere dal considerare che i vizi della motivazione indicati nell’art. 360 c.p.c., n. 5, salvo che non investano distinte proposizioni contenute nella stessa sentenza, cioè diversi punti decisivi non possono concorrere tra di loro, ma sono alternativi, si che non essendo logicamente concepibile che una stessa motivazione sia, quanto allo stesso punto decisivo, contemporaneamente “omessa”, nonchè “insufficiente” e, ancora “contraddittoria” è evidente che è onere del ricorrente precisare quale sia – in concreto – il vizio della sentenza, non potendo tale scelta, a norma dell’ art. 111 Cost. e del principio inderogabile della terzietà del giudice essere rimessa al giudice, come invece pretende parte ricorrente ha totalmente omesso, con riguardo al primo e al terzo motivo di ricorso la chiara indicazione, in una parte a tanto destinata del ricorso stesso, del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione e, con riguardo al secondo motivo si è astenuta dalla indicazione del quesito di diritto, con conseguente inammissibilità del proposto ricorso, come anticipato.
3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che non risultano depositare repliche alla stessa, e che le considerazioni ivi svolte sono conformi a giurisprudenza pressochè pacifica di questa Corte regolatrice.
Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dei contro ricorrenti, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate, in favore di L.A. in Euro 1.000,00 di cui Euro 800,00 per onorari, e oltre spese generali e accessori come per legge, e in favore di F.G. e D. C.M. in Euro 800,00 di cui Euro 600,00 per onorari, e oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 3^ sezione civile della Corte di Cassazione, il 1 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011