Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29716 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 19/11/2018), n.29716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24856 – 2017 R.G. proposto da:

B.K. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Paolo Emilio, n. 7, presso lo studio dell’avvocato Emanuele

Spata che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in

calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di VENEZIA, in persona del Prefetto pro tempore.

– intimata –

avverso la sentenza del giudice di pace di Venezia n. 962/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 settembre 2018 dal consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al giudice di pace di Venezia B.K. proponeva opposizione avverso il verbale elevato dai Carabinieri di Venezia in data 18.12.2015 per la violazione di cui all’art. 145 C.d.S., commi 1 e 10.

Con sentenza n. 962/2017 il giudice adito accoglieva l’opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12, ossia in dipendenza dell’insussistenza di prove sufficienti della responsabilità dell’opponente, annullava il verbale e compensava per intero le spese di lite.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso B.K.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione.

La Prefettura di Venezia non ha svolto difese.

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Deduce che “manca del tutto la prova della sussistenza del fatto materiale in contestazione” (così ricorso, pag. 5); che “non v’è spazio per la formula dubitativa (…) e per la compensazione delle spese” (così ricorso, pag. 5).

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 10, u.p., nella materia de qua agitur non si applica l’art. 113 c.p.c., comma 2. Ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento Euro (…)”.

In dipendenza della inapplicabilità dell’art. 113 c.p.c., comma 2, non trova applicazione neppure l’art. 339 c.p.c., comma 3, ai sensi del quale “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.

Da quanto esposto ne discende che le sentenze del giudice di pace che fuoriescono dalla prefigurazione normativa di cui all’art. 113 c.p., comma 2, quali appunto le sentenze pronunciate in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, sono appellabili dinanzi al tribunale ai sensi dell’art. 341 c.p.c..

Evidentemente in siffatte evenienze l’appello è esperibile anche al fine di censurare la regolamentazione, segnatamente la compensazione, delle spese di lite operata dal primo giudice.

Nel caso di specie quindi il rimedio esperibile avverso la sentenza n. 962/2017 del giudice di pace di Venezia si identificava con l’appello e non già con il ricorso per cassazione.

La Prefettura di Venezia non ha svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio del 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, B.K., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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