Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29716 del 12/12/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/12/2017, (ud. 13/07/2017, dep.12/12/2017),  n. 29716

Fatto

I FATTI DI CAUSA

La corte d’appello di Milano, con sentenza del 13/7/2017, ha rigettato l’appello proposto da N.M. nei confronti della sentenza con la quale, nel 2010, il tribunale di Varese aveva rigettato la domanda che la stessa aveva proposto ed accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta s.a.s. Immobiliare Verbena di B.P..

A sostegno di tale decisione, la corte ha, in sostanza, rilevato che i fascicoli di parte relativi al processo di primo grado non sono risultati materialmente presenti tra gli atti di causa nè prodotti nel giudizio di appello: ed infatti, ha osservato la corte, l’appellante, che pure ha indicato tra le produzione in appello anche il fascicolo di primo grado, si è riservato, all’atto di iscrizione a ruolo della causa d’appello, di depositare il detto fascicolo e non risulta che vi abbia successivamente provveduto, mentre l’appellata, nonostante abbia dato per prodotto il suo fascicolo di primo grado, all’udienza del 30/6/2011 ha chiesto che fosse ordinato all’Agenzia delle entrate di Varese la trasmissione del suo fascicolo, così ammettendo di non averlo prodotto. Ed a fronte di tale situazione, nella quale la mancata produzione della documentazione è implicitamente riconducibile alla volontà della parte di non avvalersene, la corte ha ritenuto che l’appello proposto dovesse essere rigettato.

N.M., con ricorso notificato il 4/6/2014 (come la stessa resistente ha ammesso) e depositato il 10/6/2014, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, notificata il 5/5/2014, della corte d’appello.

La s.a.s. Immobiliare Verbena di B.P. e C. in liquidazione ha depositato “memoria di costituzione” il 7/8/2015 ed ha depositato una “memoria autorizzata” il 4/7/2017.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La “memoria di costituzione” che la s.a.s. Immobiliare Verbena di B.P. e C. in liquidazione ha depositato il 7/8/2015, non è ammissibile. La resistente, infatti, non ha notificato il controricorso nel termine stabilito dall’art. 370 c.p.c., comma 1, e non può, quindi, a norma della stessa norma, depositare memorie le quali, pertanto, in quanto a loro volta dipendenti da un atto inammissibile, non sono rilevanti nè quali attività difensive, nè ai fini della liquidazione delle spese (Cass. n. 13093/2017, in motiv.).

2. Nè è ammissibile la “memoria autorizzata” che la stessa resistente, in vista dell’udienza camerale fissata per il 13/7/2017, ha provveduto a depositare in data 4/7/2017. Dopo la riforma recata dal D.L. n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016), in caso di inammissibilità del controricorso perchè tardivo, deve ritenersi consentito il deposito della memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, risultando ora l’unica altra attività difensiva permessa nel procedimento a struttura camerale e, quindi, equiparata o sostitutiva della partecipazione alla pubblica udienza, che è sempre stata, invece, pacificamente ammessa pur in presenza di controricorso inammissibile (Cass. n. 13093/2017): a condizione, tuttavia, che, ai sensi della predetta disposizione normativa, nel testo applicabile ratione temporis, sia stata depositata non oltre il termine di dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio: ciò che, nella specie, non è accaduto.

3. Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 123 bis disp. att. c.p.c., art. 347 c.p.c., u.c. e art. 116 c.p.c., comma 2, in relazione “al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, lett. c)”, ha censurato la sentenza impugnata per aver rigettato l’appello sulla base della sola constatazione che le parti in causa non hanno prodotto i fascicoli di primo grado, contenenti la documentazione rilevante ai fini della decisione, laddove, come emerge dal fascicolo processuale, entrambe le parti si sono riservate di produrre i rispettivi fascicoli di parte del giudizio di prime cure nel corso del giudizio d’appello ma non sono state in grado di farlo per il mancato reperimento dei predetti fascicoli presso la cancelleria del tribunale di Varese, per cui la corte d’appello, a fronte del rinvio operato dalle parti alla documentazione ivi contenuta, incompatibile con la volontà di non avvalersi della stessa, avrebbe dovuto ordinare alle parti, a norma dell’art. 123 bis disp. att. c.p.c., di produrre la documentazione rilevante ai fini della decisione.

4. Il motivo è infondato. Deve premettersi che in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in mancanza della denunzia di altri eventi, di un atto volontario della parte, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti in esso contenuti. Ne consegue che è onere della parte dedurre l’incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione mancante solo ove risulti l’involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione (Cass. n. 10819/1998; Cass. n. 10224/2017).

Nel caso in esame, la ricorrente afferma di essersi riservata, al momento dell’iscrizione a ruolo della causa, di produrre il fascicolo nel corso del processo di appello, ma non specifica se e quando abbia poi rappresentato la sua incolpevole impossibilità di dar luogo a tale deposito.

La ricorrente, non avendo assolto tale onere di segnalazione, non può, quindi, dolersi dell’inosservanza delle forme all’atto della decisione, avendovi dato causa essa stessa con il proprio comportamento (art. 157 c.p.c., comma 3).

Nè, del resto, può censurare la sentenza della corte d’appello per non aver applicato l’art. 123 bis disp. att. c.p.c., posto che il potere del giudice d’appello di ordinare alla parte di produrre la copia di determinati documenti (oltre che di acquisire il fascicolo d’ufficio di primo grado) è da ritenere limitato all’ipotesi dell’impugnazione contro sentenze non definitive, e non è esercitabile nel giudizio di appello avverso sentenze definitive, nel quale la mancata produzione dei documenti è implicitamente riconducibile alla volontà della parte di non avvalersene, onde correttamente il giudice decide sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione (Cass. n. 2078/1998).

5. Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, lett. c)”, ha censurato la sentenza impugnata per non aver provveduto, a fronte dell’impossibilità di delibare la fondatezza del gravame per una condotta processuale imputabile ad entrambe le parti, la compensazione integrale delle spese di lite.

6. Il motivo è infondato. La corte d’appello, infatti, ha respinto l’impugnazione proposta dalla ricorrente, per difetto di prova, ed, in applicazione del principio della soccombenza, stabilito dall’art. 91 c.p.c., ha provveduto a condannare la parte soccombente al pagamento delle spese di lite.

7. Con il terzo motivo, la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218,1223 e 1363 e ss. c.c., “in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, lett. c)”, ha censurato la sentenza gravata per non aver fornito supporto argomentativo alla tesi della società appellata, secondo la quale tutte le voci di spese da essa richieste sarebbero idonee ad essere ricomprese, ai fini risarcitori, nelle previsioni di cui al comb. disp. degli artt. 1218 e 1223 c.c., e per aver trascurato di applicare, nella individuazione della concreta volontà negoziale delle parti, la disciplina degli artt. 1362 e ss. c.c..

8. Il motivo è palesemente inammissibile, traducendosi, in sostanza, in una censura non alla sentenza resa dalla corte d’appello quanto, in realtà, a quella pronunciata dal tribunale.

9. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

10. Nulla per le spese di lite, in mancanza di atti difensivi della resistente processualmente ammissibili.

11. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di lite. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2017

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