Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29715 del 29/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 29/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 29/12/2020), n.29715
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22232/2019 R.G. proposto da:
I.G. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.
VINCENZO POLISI e dell’Avv. ROBERTO DIDDORO, elettivamente
domiciliato presso quest’ultimo in Roma, Via Premuda, 1/A;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,
12.
– controricorrente –
contro
P.M. (C.F.)
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania, n. 6743/2018, depositata il 11 luglio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
dell’11 novembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
Fatto
RILEVATO
che:
Risulta dalla sentenza impugnata che il contribuente, già socio unico di Giocomania SAS di I.G. & C., società cancellata dal Registro delle Imprese in data 26.05.2014, ha impugnato l’avviso di accertamento notificato alla società in data 11.06.2014, relativo al periodo di imposta dell’anno 2009, per IRAP, IVA e sanzioni, integrando il contraddittorio nei confronti degli altri soci;
che la CTP di Caserta ha rigettato il ricorso e che la CTR della Campania, con sentenza in data 11 luglio 2018, ha dichiarato inammissibile l’appello del contribuente;
che la CTR ha ritenuto che l’appello è stato proposto da persona fisica diversa (il ricorrente “in proprio” e già socio unico della società estinta) da quella che aveva proposto il ricorso iniziale (il ricorrente “nella qualità di socio” della società estinta), rilevando che a seguito dell’estinzione della società, viene meno la soggettività della stessa, i cui rapporti si trasferiscono in capo ai soci, con esclusione delle persone fisiche “in proprio” che non spendano la qualità di socio;
che la sentenza di appello ha, inoltre, accertato che l’avviso di accertamento è stato notificato sia alla società sia ai soci;
che propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a due motivi e che l’Ufficio resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria;
che la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che:
La sentenza di primo grado (come risulta dalla sentenza impugnata) è stata pronunciata nei confronti di tutti i soci della società estinta (“il ricorrente, a seguito di ordinanza emessa dalla CTP, integrava il contraddittorio evocando in giudizio gli altri soci”), laddove la sentenza di appello risulta pronunciata unicamente nei confronti dell’odierno ricorrente;
che, in relazione alla proposta del relatore, che ha prospettato la nullità della sentenza ex art. 331 c.p.c. per omessa integrazione del contraddittorio in appello, il controricorrente deduce in memoria che, pur avendo il ricorrente chiesto termine per integrare il contraddittorio in appello nei confronti delle parti del giudizio di primo grado, la CTR non si sarebbe pronunciata sul punto, con conseguente formazione del giudicato, il che precluderebbe il rilievo officioso della questione;
che, pur essendosi la sentenza impugnata espressamente pronunciata su questo specifico profilo (affermando che è stata disposta “integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti cui l’atto di appello non era stato originariamente notificato, nonostante fossero consorti di lite in primo grado. Seguiva rituale notifica dell’atto di appello nei termini indicati”), non risulta in atti la documentazione dalla quale risulterebbe l’espletamento della suddetta attività processuale.
P.Q.M.
La Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo acquisirsi il fascicolo dei gradi del processo di merito.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020