Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29715 del 12/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 29715 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 616-2013 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (80415740580)
in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DEL
DEMANIO (06340981007) in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliati ex lege in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
2017
2034

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrenti contro

FIDARCO COSTRUZIONI S.r.l. in liquidazione volontaria

4

Data pubblicazione: 12/12/2017

(p.iva

02126950548)

in

del

persona

Liquidatore

Volontario pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA G. VITELLESCHI,

26,

presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE SPADARO, rappresentata e difesa
dall’avvocato RICCARDO PELLICCIA;

avverso la sentenza n.

369/2012

della CORTE D’APPELLO

di PERUGIA, depositata il 16/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

10/07/2017

dal Consigliere Dott. ANTONIO

ORICCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ,LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del terzo e del
quarto motivo e per il rigetto dei restanti motivi del
ricorso;
udito l’Avvocato RICCARDO PELLICCIA, difensore della
controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso
con distrazione e condanna alle spese.

2_

– controricorrente

CONSIDERATO in FATTO
Con sentenza n. 1782/2009 il Tribunale di Perugia rigettava
l’opposizione del Ministero dell’Economia e Finanze avverso il
D.I. n. 928/1999 emesso su ricorso della intimante Fidarco s.r.l.

costi di costruzione ex art. 936 c.c. per la realizzazione di parte
del Centro commerciale Arco di .Marsaiano, già facente parte del
demanio dello Stato e successivamente sdemanializzato.
La sentenza del Tribunale di prima istanza era appellata dal
Ministero, che ne chiedeva la riforma, e l’adita Corte di Appello
di Perugia —con la presenza nel giudizio innanzi a sè
dell’appellata in liquidazione, che chiedeva il rigetto del
gravame- decideva con sentenza n. 369/201 9 .

Con tale decisione la Corte distrettuale respingeva l’appello
proposto dal Ministero, che veniva condannato alla refusione
delle spese del giudizio.
Per la cassazione della succitata sentenza della Corte territoriale
ricorre il Ministero con atto affidato a cinque ordini di motivi e
resistito con controricorso dalla parte intimata.
Quest’ultima ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

RITENUTO in DIRITTO

per ottenere il pagamento di £. 707milioni a titolo di rimborso dei

1.- Con il primo motivo del ricorso si deduce, ai sensi dell’art.
360, n. 5 c.p.c., il vizio di “omessa, insgficiente o contraddittoria
motivazibne su un punto decisivo della controversia”.
Il motivo non può essere accolto.

esistente (ed applicabile nella concreta fattispecie) il
controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza nei
termini in cui esso era possibile prima della modifica
dell’art. 360, n. 5 c.p.c. apportali dal D.L. n. 83/2012,
convertito nella L. n. 134/2012, essendo viceversa
denunciabile soltanto l’omesso esame di uno specifico fatto
decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti,
rimanendo -alla stregua della detta novella legislativaesclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione ( Cass. civ., SS.UU., Sent. n.
8053/2014).
“Parte ricorrente avrebbe dovuto far riferimento al novellato
n. 5 dell’art. 360 c.p.c., applicabile ai ricorsi per cassazione
proposti contro sentenze pubblicate a partire dall’11.9.2012
(d.l. 83/12, conv. in I. 134/12).
In quest’ottica, non si sarebbe potuto limitare a denunciare
la insufficienza o contraddittorietà della motivazione, bensì
avrebbe dovuto dolersi dell’omesso esame circa un fatto
decisivo che fosse stato oggetto di . discussione tra le parti.

4

Infatti, così come proposto, il motivo presuppone come ancora

Invero, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, primo
comma, n. 5), c.p.c., non è più configurabile il vizio di
contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la
norma suddetta attribuisce rilieyo, come detto, solo
all’omes.so esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia

neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione
sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del
n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
13928 del 06/07/2015).
Inoltre, l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che
è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformato, va
inteso, in applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art.
12 disp. prel. cod. civ., tenendo conto della prospettiva della
novella, mirata ad evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio
di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti
costituzionali, supportando la generale funzione
nomofilattica della Corte di cassazione.
Ne consegue che: a) l'”omesso esame” non può intendersi
come “omessa motivazione”, perché l’accertamento se
l’esame del fatto è avvenuto o è stato omesso non può che
risultare dalla motivazione; b) i fatti decisivi e oggetto di
discussione, la cui omessa valutazione è deducibile come
vizio della sentenza impugnata, sono non solo quelli
5

stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo

principali ma anche quelli secondari; c) è deducibile come
vizio della sentenza soltanto l’omissione e non più
l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo
che tali aspetti, consistendo nell’estrinsecazione di
argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi, si

mancanza dì motivazione” (Sez. 1, Sentenza n. 7983 del
04/04/2014).
Da ultimo, va ricordato che, nel rigoroso rispetto delle
previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369,
secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve
indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il
“dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente,
il “come”‘ e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di
discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”,
fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori
non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto
decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la
sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze
probatorie. (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
In definitiva, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente
all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal

risolvano (ma non è il caso di specie) in una sostanziale

testo della, sentenza impugnata, a prescindere dal confronto
con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce
nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale
e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella

esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione.
Il motivò va, dunque, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si prospetta , ex art. 360, n.
3 c.p.c., il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di
diritto in relazione agli artt. 653, 91 e 92 c.p.c..
Il motivo riprende, in parte ( e solo per tal parte è ammissibile),
la questione della esistenza o meno di un atto di riconoscimento
di debito, assumendo -più specificamente- che nella fattispecie il
medesimo riconoscimento sarebbe provenuto “da semplici
funzionari – periferici – assolutamente privi dei poterei
necessari – .
Tale aspetto, nella prospettazione dell’Amministrazione
ricorrente, influirebbe sulla mancanza di presupposti per
l’emissione del suddetto D.I. e, quindi, sulla regolamentazione
delle spese ‘de! procedimento monitorio.

7

“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ;”,

Si fa, insomma questione, della necessità della provenienza del
suddetto riconoscimento, all’epoca, ,solo da parte del Ministro e
non anche del dirigente generale, poi succeduto -col tempo- nella
competenza di detta attività di gestione.

prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto
ingiuntivo…

qualsiasi documento proveniente dal debitore -o

dal terzo che abbia intrinseca legalità,

purché idoneo a

dimostrare il diritto fatto valere”.
Nella 1E112 fase a cognizione sommaria il creditore, quindi, ben
poteva così provare il suo credito ed a tal fine la prova era stata
ritenuta valida stante la provenienza del documento
dall’Amministrazione stessa , rivestente intrinseca legalità e — va
aggiunto- inducente a ritenerne la legittimità, data la
provenienza, del suddetto medesimo documento di
riconoscimento.
11 motivo, pertanto, è infondato e va respinto.
3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e
falsa applicazione di norma di diritto in relazione all’art. 936 c.c..
Il motivo consiste nella riproposizione innanzi a questa Corte di
un aspetto della questione già congruamente valutata e decisa
dalla Corte distrettuale (II motivo di appello).

5

La Corte distrettuale, con idonea motivazione, ha ritenuto che “la

Più specificamente deve evidenziarsi che innanzi alla Corte
distrettuale la difesa erariale aveva prospettato l’erroneità della
decisione del Tribunale di prima istanza nella parte in cui
quest’ultima aveva ritenuto che la costruzione dell’immobile, per

realizzata , almeno parzialmente, quando il terreno era ancora
demaniale ed in costanza di concessione di occupazione inter
partes intercorsa.
Orbene risulta che la costruzione de qua ebbe inizio nell’aprile
1998 (come, peraltro, da ammissione della medesima Fidarco di
cui alla nota del 27 ottobre 1998) e, quindi, comunque prima del
decreto del 15 luglio 1998, col quale l’area su cui insisteva la
realizzanda costruzione fosse sdemanializzata, passando al
patrimonio disponibile dello Stato.
Per di più la Corte distrettuale (ritenendo che in ipotesi non si
.

its03 C:P

verteva in tema di demanioruLrittimo)) ha, in punto, fatto corretta
applicazione dei principi ermeneutici applicabili evidenziando, in
ogni ca s o, che nella fattispecie il provvedimento formale di
sdemanializzazione non ha natura costitutiva, ma semplicemente
dichiarativa con la conseguenza che la demanialità cessava già
con il venir meno della destinazione all’uso pubblico.

()

il quale era stata richiesta l’indennità ex art. 936 c.c., era stata

Al riguardo quella Corte ha invocato, come detto, correttamente i
principi di cui, fra l’altro, a Cass. n. 569/1?79 e Cons. Stato n.
4755/2001).
Parte ricorrente deduce l’erroneità della decisone sotto il profilo

affermare che trattavasi di demanio idrico -, senza nulla altro
specificare e senza esporre, né dedurre pertinentemente quale
principio di diritto sia stato -viceversa- violato dalla Corte
distrettuale, né esplicita in che modo la pronunzia gravata si pone
in contrasto con precedenti giurisprudenziali.
In ogni caso nulla si deduce in ordine al rilevante elemento
cronologico dei diversi periodi. ( aprile/luglio 1998)
rispettivamente di realizzazione delY opere e di intervenuta
formale sdemanializzazione del sito.
Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.
4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio, ex art.
360, n. 3 c.p.c., di violazione e falsa applicazione di norme di
diritto “sempre in relazione all’art. 936 c.c.”.
Il motivo, ripropone per espressa ammissione della stessa parte
ricorrente la censura, di cui già al terzo motivo di appello, di
violazione dell’art. 936 c.c. sotto il profilo della mancanza di

IO

dell’inesistenza di un demanio accidentale, limitandosi cd

qualità di terzo della Fidare() s.r.l. ai fini dell’applicabilità della
suddetta medesima norma.
Il motivo è fondato.
Secondo la Corte distrettuale l’applicabilità dell’art. 936 c.c.

(ovvero) da chiunque non abbia con il proprietario del fondo un
rapporto giuridico”.
Senonchè non ricorre, nella concreta fattispecie in esame,
l’ipotesi ritenuta dalla Corte distrettuale ovvero che “la -Fidarco
s.r.l. non aveva alcun rapporto”,

C(14 to- ■ r,t,Thp

fYee

L’inesistenza di tale condizione di assoluta terzietà, peraltro, si
evince dalla medesima decisione della Corte perugina allorchè —
per esempio- si afferma come la medesima S.r.l. era in effetti
subentrata alla (altra società) EMU nella richiesta di
sdemanializzazione delle particelle” coinvolte nella opera di
edificazione.
Vi era, quindi,

la “coscienza” della odierna parte contro

ricorrente di occupare il fondo in virtù di un preg -resso atto
r ed,N
concessorio e di una (rstsfei-

richiesta di sdemanializzazione

(e non certo l’errore con Occupazione in buone fede, motivo
questo che« esclude l’applicabilità, pure come in atti richiesta

11

presuppone che “l’opera sia realizzata su suolo altrui da un terzo

dalla odierna parte ricorrente, della diversa norma di cui all’art.
938 c.c.).
Va poi -ev. idenziato che , secondo consolidato orientamento
giurisprudenziale di questa Corte la terzietà ritenuta con

concreta ipotesi in giudizio, non ricorre ovvero il carattere
“realmente terzo di chi edifica rispetto al proprietario del fondò”
e, quindi, l’assoluta inesistenza di “ogni legame e rapporto
giuridico di natura reale o personale”. ( Cass., exAultis, en n.
845/1997).
Più di recente, ancora, è stato ribadito che “per l’applicabilità
dell’art. 936 cod. civ. è necessario che l’autore dell’opera
non sia legato al proprietario del fondo cui l’opera accede da
alcun rapporto negoziale o comunque, da alcun rapporto che
alla condizione creata dalla realizzazione dell’opera,
conferisca una specifica discipline” ( Cass civ., Sez.
Seconda, Sentenza

n. 9872 de/ 27/07/2000, nonché Cass. n.

11835/2003).
Il motivo è, quindi, fondato in punto e va accolto.

Al riguardo va ribadito il principio per cui -non vi è terzietà
validamente invocabile al fine dell’applicazione dell’art. 936 c.c.
allorchè colui che realizza . una costruzione su suolo altrui
procede ad un’occupazione in base • ad un titolo o rapporto

l impugnata sentenza presupponeva una condizione che, nella

concessorio anche per effetto di subentro ad altro precedente
soggetto”.
5. Con il quinto motivo si deduce il vizio di violazione e falsa

applicazione di legge quanto agli art.. 116 e 118 att. c.p.c..

omissione di pronunzia- la questione della realizzazione, nella
fattispecie, della costruzione realizzata solo in parte su suolo
altrui con conseguente richiesta di applicazione della norma di
cui all’art. 938 c.c..
Orbene, innanzitutto, la censura è errata per il riferimento ai detti
parametri normativi giacchè la Corte distrettuale ha dato conto di
quanto stabilito in ordine al quarto motivo di appello (che nella
sostanza è analogo —per natura di questione- a quello qui in
esame).
Ed ha , come si ribadirà in breve di qui a poco, proceduto alla
valutazione delle prove in modo corretto.
In ogni caso, poi, “le violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c.
sono apprezzabili nei limiti del vizio di motivazione descritto
nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e devono pertanto
emergere direttamente dalla lettura della sentenza e non già
del riesame degli atti” ( Cass. n.ri 2707/2004 e
14267/2006).

13

Col motivo si riprende in sostanza — e nella prospettiva di una

Infine va rilevato che

la Fidarco non ha proceduto alla

costruzione di un edificio occupando in buona fede una porzione
di fondo attiguo (circostanza sola, quest’ultima che avrebbe
potuto dare ingresso all’applicabilità dell ‘art. 938 c.c.).

propria corretta valutazione che la Fidarco ha realizzato le
costruzioni sulle particelle tanto da subentrare a precedente
società in una datata richiesta di sdemanializzazione.
Il motivo va, dunque, respinto.
6.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il
ricorso, stante raccoglimento del quarto motivo, deve essere
accolto in relazione al medesimo motivo, rigettati i rimanenti.
L’impugnata sentenza va, dunque, cassata con rinvio ad alla
Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, che
provvederà alla decisione della controversia uniformandosi al
principio innanzi enunciato.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il quarto motivo del ricorso, rigettati i rimanenti,
cassa —in relazione al motivo accolto- l’impugnata sentenza e
rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Perugia in
diversa composizione.

14

Per di più, ancora ed esaustivamente, la Corte . ha accertato con

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
Civile della Corte Suprema di Cassazione il 10 luglio
7017.

;4

• ))A
otV
tUnIl Consigliere Estensore

/9

l)(2)14

11F

ario Giudiziario
NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

11 Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA