Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29714 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 29/12/2020), n.29714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15968-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentato e

difeso dagli avvocati CARLO GRANELLI, MARIA TERESA CROCE;

– Controricorrente –

avverso la sentenza n. 5043/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della Lombardia, depositata il 21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, n. 5043/11/2018 dep. 21.11.2018, che ha respinto l’appello dell’Ufficio in controversia su impugnazione da parte del notaio M.A. di avvisi di liquidazione (in relazione a 17 compravendite di immobili), emessi a seguito di rettifica di autoliquidazione, per il recupero della differenza determinata dall’assoggettamento ad imposta ipotecaria, tassa ipotecaria e bollo, della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, attraverso la quale erano pervenuti nel patrimonio dell’accettante i beni oggetto di compravendita.

La CTR ha ritenuto esente da imposta ipotecaria, tassa ipotecaria e bollo l’accettazione tacita dell’eredità, in quanto formalità direttamente conseguente all’atto traslativo della compravendita del bene ereditario. Pertanto, posto che oggetto dell’imposta è la formalità della trascrizione, per garantire il principio di continuità ex art. 2650 c.c., è indubbio che tale formalità sia possibile solo in forza dell’atto che manifesta l’accettazione stessa “e ne è, in quanto formalità, la diretta conseguenza”.

Con unico motivo l’Agenzia ricorrente deduce violazione di legge, D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10 comma 3, e artt. 476,2648,2650,2658 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto è esclusa dall’ambito operativo del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3, la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, quale atto prodromico e non conseguenziale al successivo atto di disposizione, presupponendo la volontà di accettare, con conseguente esclusione della conseguenzialità richiesta dalla norma tributaria per l’esenzione da imposta ipotecaria, tassa ipotecaria e bollo. Il notaio, oggi controricorrente, aveva assoggettato a imposta ipotecaria e catastale per l’importo di Euro. 50,00, ciascuna trascrizione di accettazione tacita, implicita negli atti di vendita, ritenendola esente da imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie D.Lgs. n. 23 del 2011, ex art. 10, comma 3 (che esclude dalle indicate imposte gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e tutti gli atti e le formalità conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari); deposita successiva memoria, rilevando che per analoga controversia la causa è stata rimessa alla sezione quinta, con ord. n. 497/2020.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il Collegio reputa che la mancanza di specifici precedenti della Corte che abbiano affrontato la questione di diritto di cui al presente ricorso escluda la ricorrenza della condizioni di cui all’art. 375 c.p.c. (cfr. Sez. Un. 14417 del 2018) e renda opportuna la rimessione della causa alla sezione semplice, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3.

PQM

Rinvia alla quinta sezione civile e a nuovo ruolo, non ricorrendo le condizioni ex art. 375 c.p.c., dando mandato alla cancelleria per i relativi adempimenti.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

 

 

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