Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29714 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 19/11/2018), n.29714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14941-2017 R.G. proposto da:

C.M.M., – c.f. (OMISSIS) – (ammessa al patrocinio a

spese dello Stato), elettivamente domiciliata, con indicazione

dell’indirizzo di posta elettronica certificata, in Genova, al

distacco di piazza Marsala, n. 4, presso lo studio dell’avvocato

Antonio Albites Coen che la rappresenta e difende in virtù di

procura speciale in calce al ricorso.

-ricorrente-

contro

T.F., – c.f. (OMISSIS) – in qualità di procuratore

generale C.G. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente

domiciliata, con indicazione dell’indirizzo di posta elettronica

certificata, in Genova, alla via Roma, n. 10/10, presso lo studio

dell’avvocato Francesco Liconti che congiuntamente e disgiuntamente

all’avvocato Fabrizio Villa la rappresenta e difende in virtù di

procura speciale in calce al controricorso.

– controricorrente-

e

C.R.;

-intimato-

avverso la sentenza della corte d’appello di Genova n. 1311/2016,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 settembre 2018 dal consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto notificato il 2.3.2010 C.G. citava a comparire dinanzi al tribunale di Genova D.P.A.M..

Esponeva che era comproprietario unitamente alla convenuta – già suo coniuge – per acquisto fattone in costanza di matrimonio dell’appartamento in (OMISSIS), con annesso box – auto.

Chiedeva farsi luogo allo scioglimento della comunione mercè la vendita del complesso immobiliare attesa la sua indivisibilità.

Si costituiva C.M.M., quale erede di D.P.A.M..

Chiedeva procedersi alla divisione in natura del compendio.

Non si costituiva e veniva dichiarato contumace C.R., ulteriore erede di D.P.A.M..

Espletata c.t.u., con sentenza n. 383/2013 l’adito tribunale reputava impossibile procedere alla divisione in natura del complesso immobiliare e disponeva farsi luogo alla vendita.

Proponeva appello C.M.M..

Resisteva C.G..

Veniva dichiarato contumace C.R..

Con sentenza n. 1311/2016 la corte d’appello di Genova rigettava il gravame e condannava l’appellante a rimborsare all’appellato le spese del grado.

Esplicitava la corte che il consulente d’ufficio, incaricato ai fini della predisposizione del progetto di divisione, aveva ribadito che il compendio immobiliare “non poteva considerarsi comodamente divisibile, neppure in due lotti” (così sentenza d’appello, pag. 6); che dunque correttamente il primo giudice aveva disposto farsi luogo alla vendita all’incanto, giacchè nessun condividente aveva domandato l’assegnazione dell’intero.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso C.M.M.; ne ha chiesto sulla scorta di motivo variamente articolato la cassazione con ogni susseguente statuizione.

T.F., in qualità di procuratore generale di C.G., ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

C.R. non ha svolto difese.

La ricorrente ha depositato memoria.

Con motivo variamente articolato la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1114,1116,718 e 720 c.c., art. 726 c.c., comma 2, artt. 728,729 e 2908 c.c., e dell’art. 112 c.p.c..

Deduce che a seguito del trasferimento – avvenuto in pendenza di giudizio – della quota di spettanza di C.R. ad ella ricorrente l’ostacolo alla divisione in natura, correlato all’impossibilità di frazionamento del compendio immobiliare in tre porzioni, era senz’altro venuto meno, sicchè il compendio “poteva e doveva essere diviso nelle due porzioni indicate dal consulente tecnico” (così ricorso, pag. 9).

Deduce che ha errato comunque la corte di merito ad opinare per la non comoda divisibilità del compendio alla stregua del “parere negativo espresso dal consulente tecnico nella prima relazione” (così ricorso, pag. 10); che invero il progetto elaborato dal consulente con la seconda relazione dava ragione della possibilità, economica, materiale e funzionale, di divisione “dell’unico appartamento in due appartamenti con annessione del box all’appartamento più piccolo” (così ricorso, pag. 10); che segnatamente, alla luce degli esiti della c.t.u., le due porzioni ricavande all’esito del frazionamento in natura non avrebbero subito alcun deprezzamento rispetto al valore dell’intero.

L’articolato motivo di ricorso è a rigore inammissibile e comunque è privo di fondamento.

Si premette che l’esperito mezzo di impugnazione si qualifica in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Occorre tener conto, da un lato, che con lo spiegato mezzo la ricorrente censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte distrettuale ha atteso (“sulla possibilità materiale della divisione non esisteva alcun dubbio”: così ricorso, pag. 10; “sulla possibilità funzionale della divisione neppure”: così ricorso, pag. 10; “sull’inesistenza di un deprezzamento delle parti rispetto all’intero neppure”: così ricorso, pag. 10; per giunta “la vendita era risultata (…) disastrosa per ambo le parti”: così ricorso, pag. 11. Si condividono quindi i rilievi della controricorrente secondo cui “tale doglianza è finalizzata (…) a richiedere alla Suprema Corte di erigersi a Giudice del merito, (…) il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del Giudice di merito”: così controricorso, pag. 19. Non si giustificano, parallelamente, i rilievi della ricorrente di cui alle pagg. 10 – 12 della memoria). Dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, che il giudizio di appello ha avuto inizio con citazione notificata in data 3.6.2013 (cfr. sentenza d’appello, pag. 3).

In secondo luogo, che la statuizione di seconde cure ha in toto confermato la statuizione di prime cure.

In terzo luogo – conseguentemente – che si applica ratione temporis al caso di specie la previsione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860, secondo cui l’art. 348 ter c.p.c., comma 5, non si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11.9.2012). Si tenga conto che il rigetto del gravame si basa sulle medesime ragioni alla cui stregua il primo giudice ha respinto la domanda dell’originaria convenuta, C.M.M., finalizzata alla divisione in natura del compendio immobiliare (“correttamente dunque il Giudice ha ritenuto di procedere alla vendita dell’immobile all’incanto, (…): così sentenza d’appello, pag. 7. Cfr. comunque Cass. 22.12.2016, n. 26774, secondo cui, nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse).

In ogni caso si rappresenta quanto segue.

Evidentemente l’ipotetico vizio, gli ipotetici vizi motivazionali rileverebbero, ratione temporis, nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e nei termini enunciati dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 8053 del 7.4.2014.

E tuttavia in quest’ottica si rappresenta ulteriormente.

Da un canto, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” – tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia a sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte territoriale ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita) disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte di Genova ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo (“il C.T.U. (…), anche prescindendo dalla questione relativa al numero dei condividenti (…) ribadiva che l’immobile in questione non poteva considerarsi comodamente divisibile, neppure in due lotti, in quanto “un eventuale frazionamento imporrebbe una linea dividente trasversale, passante indicativamente per il centro dell’unità immobiliare, (…) con conseguenti significative differenze in termini di valore di mercato e la conseguente corresponsione di elevati conguagli in denaro”: così sentenza d’appello, pag. 6).

D’altro canto, che la corte ligure ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa ovvero la divisibilità in natura o meno del compendio immobiliare de quo agitur.

L’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte d’appello, risulta dunque ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale (cfr. Cass. 21.5.2003, n. 7961, secondo cui in tema di scioglimento di una comunione avente ad oggetto un compendio immobiliare, l’accertamento del requisito della comoda divisibilità del bene, ai sensi dell’art. 720 c.c., è riservato all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa).

In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente, C.M.M., va condannata a rimborsare a T.F., in qualità di procuratore generale di C.G., le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

C.R. non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione va nei suoi confronti assunta in ordine alle spese.

C.M.M., ai fini della proposizione del ricorso a questa Corte di legittimità, è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (con delibera n. 1407 in data 18.5.2017 del consiglio dell’ordine degli avvocati di Genova).

Il che ha fatto sì, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 131, comma 2, lett. a), che l’importo del contributo unificato è stato prenotato a debito, sicchè non vi è margine che si disponga il versamento da parte della stessa ricorrente di una ulteriore somma a tale titolo (cfr. Cass. (ord.) 22.3.2017, n. 7368, secondo cui, in materia di ricorso per cassazione, il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è tenuto, ove sia rigettata l’impugnazione, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, C.M.M., a rimborsare alla controricorrente, T.F., in qualità di procuratore generale di C.G., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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