Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29714 del 15/11/2019

Cassazione civile sez. III, 15/11/2019, (ud. 27/09/2019, dep. 15/11/2019), n.29714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8822-2018 proposto da:

EDILCOMINO FRATELLI D.L. & C SNC in persona del legale

rappresentante D.L.N., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIOACCHINO ROSSINI 26, presso lo studio dell’avvocato GAGLIONE

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ENRICO DE MAGISTRIS;

– ricorrente –

contro

F.P.A., P.M., P.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA L.CARO 50, presso lo studio dell’avvocato

S.R.L. EDONE’, rappresentati e difesi dall’avvocato BERNARDO

MONTESANO CANCELLARA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5906/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In riforma della decisione di prime cure, la Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 20.9.2017 n. 5906, ha rigettato le contrapposte domande di risoluzione per inadempimento e di risarcimento danni ed ha dichiarato la nullità per impossibilità dell’oggetto del contratto di permuta – avente ad oggetto lo scambio della proprietà di un terreno edificabile verso l’assegnazione dell’intero locale a piano terra dell’erigendo fabbricato – stipulato per atto pubblico in data 17.10.1985 tra P.M., P.D., F.P.A. – n.q. di eredi di P.G. – ed EDILCOMIO dei F.lli D.L. & C. s.n.c., condannando la società alla restituzione del terreno.

Il Giudice territoriale: ha ritenuto ammissibile e fondata la controeccezione di interruzione della prescrizione dedotta dagli eredi P., avendo la società nel corso degli anni 1996, 2004 e 2005 provveduto a rinnovare le fidejussioni rilasciate dai suoi soci a favore di P.G., a garanzia dell’adempimento delle prestazioni contrattuali, con ciò ponendo in essere un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi successivamente della prescrizione; ha rilevato, inoltre, che al contratto era allegato un progetto edilizio approvato “in linea generale” dal Comune di Atina, ma che successivamente lo stesso Comune, con condotte equivoche e decettive, dapprima aveva attestato – nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato nel 2001 – che il terreno ricadeva in zona C del piano di Ricostruzione, poi – nel 2004 – aveva rilevato la esistenza di particolari vincoli edificatori, e quindi ancora -con ulteriori atti a chiarimento adottati nel 2004 e nel 2006 – aveva specificato che il terreno ricadeva in zona B4 del PRG adottato dal Comune – ma non ancora approvato dalla regione – e che, allo stato, non era possibile stabilire se tale zona fosse o meno destinata ad aree agricole, concludendo per la impossibilità del rilascio di una concessione edilizia. Pertanto, non essendo riconducibile a condotte di mala fede – imputabili alle parti contraenti – la mancata attuazione del programma negoziale, e risultando che, fin dall’inizio, difettava la qualità di edificabilità del terreno in questione, il contratto doveva essere dichiarato affetto da nullità per impossibilità originaria dell’oggetto, con conseguente restituzione del terreno agli originari proprietari, e rigetto ogni altra domanda.

La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata dalla società con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resistono con controricorso gli intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società censura, per violazione degli artt. 2937,2946 c.c. e art. 345 c.p.c., la statuizione della sentenza impugnata che ha rigettato la eccezione di prescrizione.

La ricorrente sostiene che:

la “eccezione di interruzione” della prescrizione, formulata per la prima volta con la memoria depositata nel termine assegnato ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5, (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alla riforma del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. C-ter, conv. con mod. in L. 14 maggio 2005, n. 80, efficace per i giudizi introdotti successivamente alla data dell’1.3.2006) avrebbe dovuto essere proposta entro la stessa udienza di trattazione, come prescritto dall’art. 183 c.p.c., comma 4: in difetto avrebbe dovuto essere ritenuta inammissibile dal Giudice di appello il contratto di permuta era stato stipulato nel 1985 e quindi l’atto di fidejussione del 23.10.1996 della Banca Popolare del Cassinate, era intervenuto quando i diritti derivanti dal contratto erano ormai già prescritti: in ogni caso, nè la fidejussione rilasciata il 16.10.1985, nè quella del 23.10.1996 potevano costituire atti interruttivi della prescrizione dei diritti “ex contractu” in quanto le garanzie fidejussorie dovevano ricondursi allo schema della garanzia autonoma e quindi instauravano rapporti non interferenti con quello contrattuale di permuta la “eccezione di rinuncia alla prescrizione” ex art. 2938 c.c., fondata sulla lettera trasmessa il 10.12.2004 dal difensore della EDILCOMIO, con la quale la società aveva confermato di essere disposta a realizzare il fabbricato, ove possibile, anche in difformità del progetto originario, era da ritenere inammissibile in quanto formulata, per la prima volta, dagli eredi P. con i motivi dell’appello principale, incontrando quindi il divieto dei “nova” prescritto dall’art. 345 c.p.c.; in ogni caso tale lettera non poteva integrare atto di rinuncia in quanto non recava alcuna sottoscrizione ed al tempo non era stato conferito ancora alcun mandato ad litem al difensore avv. Ettore Petrolini.

Il motivo è infondato.

Correttamente il Giudice di appello ha ritenuto rilevabile anche ex officio la controeccezione di interruzione della prescrizione, considerandola una eccezione in senso lato e non una eccezione propria o in senso stretto, conformandosi all’arresto di questa Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 15661 del 27/07/2005 -che richiama espressamente la ricostruzione del sistema delle eccezioni in senso stretto, delle eccezioni in senso lato e delle mere difese, operata da Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 1099 del 03/02/1998, successivamente confermata anche da Corte cass. Sez. U, Sentenza 11. 226 del 25/05/2001- ed al principio secondo cui “Poichè nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacchè non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l’interruzione della prescrizione.”. Occorrendo ulteriormente aggiungere che -come è stato precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte- il Legislatore trascura del tutto di fornire una definizione della tipologia delle contestazioni che il convenuto può muovere all’attore che afferma la pretesa, limitandosi soltanto a prevedere un distinto regime processuale di acquisizione della contestazione all’oggetto del giudizio, laddove questa possa essere introdotta soltanto ad istanza di parte e, quindi, non possa essere rilevata di ufficio. Da ciò consegue che tutte le altre contestazioni difensive del convenuto (o dell’attore convenuto in riconvenzionale) debbono essere assoggettate al regime generale di rilevabilità officiosa del Giudice, alla sola condizione che i fatti su cui esse si fondano risultino dagli atti processuali: operando, dunque, esclusivamente a tale scopo i limiti preclusivi fissati dalla fase della trattazione per l’esercizio del potere di “allegazione” dei fatti e di “deduzione” probatoria, in quanto previsti non in funzione della proposizione della eccezione in senso lato o della mera difesa, ma soltanto della indicazione e della richiesta di verifica istruttoria del fatto storico – ove questo non risulti già disponibile al giudizio – sul quale la difesa o eccezione in senso lato viene a fondarsi. In tal senso va ribadito il principio enunciato da Corte cass. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013 secondo cui “Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto”.

La distinzione tra “allegazione” -nel senso di formulazione, proposizione – della eccezione in senso lato, non soggetta alle preclusioni in primo grado della fase processuale di trattazione ed al divieto di “nuove eccezioni, non rilevabili di ufficio” di cui all’art. 345 c.p.c., comma 2, ed invece “allegazione” – e prova – del fatto storico sulla quale essa si fonda (art. 2697 c.c., comma 2), è stata definitivamente accolta da Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016 che ha statuito: “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti”, conseguentemente concludendo che “la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”.

Vero è che, nel caso sottoposto all’esame di questo Collegio, la controeccezione di interruzione della prescrizione ex arti. 2943 c.c. si palesa inefficace, atteso che il primo atto interruttivo è intervenuto “dopo” la maturazione del termine di prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c., ma occorre considerare che il Giudice di appello ha ritenuto di decidere la controversia, non in base a tale controeccezione, ma in considerazione della sopravvenuta “rinuncia tacita” alla prescrizione già maturata, ex art. 2938 c.c..

E per le ragioni sopra esposte, anche la “controeccezione di rinuncia alla prescrizione” si situa nel medesimo perimetro difensivo della eccezioni in senso lato, posto che tanto la necessità della istanza di parte, quanto la correla non rilevabilità ex officio:

a) non è prevista espressamente da alcuna norma di legge;

b) non è desumibile dalla disciplina di diritto sostanziale del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, non ravvisandosi nella indicata controeccezione alcun esercizio di diritto potestativo o di impugnazione negoziale diretta alla produzione di effetti “costitutivi” di una diversa situazione giuridica rispetto al rapporto obbligatorio controverso.

Osserva il Collegio, in relazione all’enunciato sub lett. b), che -secondo l’opinione prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza- la “rinuncia alla prescrizione” (art. 2938 c.c.) dà luogo ad una fattispecie negoziale assimilabile a quella abdicativa del diritto: al proposito si nega la esistenza di un diritto del debitore all’adempimento, e si ipotizza – argomentando però dalla situazione patologica del rapporto determinata dalla condotta abusiva del creditore – una dismissione del diritto del debitore alla liberazione dalla obbligazione. Tuttavia, a differenza della ipotesi di “remissione del debito” ex art. 1236 c.c., in cui la disciplina di diritto sostanziale attribuisce al debitore il diritto potestativo di consolidare od eliminare l’effetto estintivo della obbligazione, potendo conseguirsi il risultato voluto dal creditore esclusivamente attraverso la manifestazione di volontà di rifiuto od accettazione della remissione da parte del debitore, la fattispecie negoziale della “rinuncia alla – eccezione di – prescrizione” viene assunta dalla legge “come fatto” ex se idoneo ad impedire l’effetto estintivo del diritto per decorso del termine prescrizionale, senza condizionare tale risultato ad una pronuncia costitutiva od al necessario esercizio di un atto di autonomia negoziale della controparte-avente diritto alla prestazione: costante è, peraltro, l’orientamento di questa Corte che individua la (contro)eccezione di rinuncia alla prescrizione come “eccezione in senso lato”, rilevabile di ufficio per la prima volta anche in grado di appello, se risultante da fatti ritualmente acquisiti al giudizio (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 3409 del 13/10/1976; id. Sez. 2, Sentenza n. 963 del 07/02/1996; id. Sez. 2, Sentenza n. 7411 del 14/05/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 4804 del 01/03/2007; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24113 del 25111/2015).

Infondata è dunque la censura di violazione dell’art. 345 c.p.c., dovendo il Giudice rilevare, anche d’ufficio, la intervenuta rinuncia (quale fatto impeditivo dell’effetto estintivo del diritto invocato dalla parte che aveva eccepito la prescrizione), senza bisogno di un’apposita iniziativa della parte interessata, purchè i fatti sui quali si fonda siano stati ritualmente acquisiti al processo.

Inconferente è poi la censura relativa alla mancata sottoscrizione della lettera trasmessa dal legale di EDILCOMIO s.n.c. in data 10.12.2004, atteso che:

– non viene impugnata la statuizione della Corte territoriale per cui la missiva era stata prodotta in giudizio dalla stessa società, senza disconoscere la spendita del nome della società compiuta dal legale nell’atto e quindi il rapporto di mandato rappresentativo;

– in ogni caso, l’accertamento del comportamento della società, dismissivo della prescrizione maturata, è incentrato dalla Corte d’appello sui ripetuti rinnovi delle fidejussioni bancarie a garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni derivanti dal contratto di permuta, nel corso degli anni 1996 – 2005, costituendo il documento del 2004 un mero ulteriore riscontro di una condotta univocamente significante, già attestata da altri decisivi elementi probatori.

Con il secondo motivo la società denuncia la violazione degli artt. 1218 e 1453 c.c. in tempa di risoluzione per inadempimento, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè la omessa considerazione di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La ricorrente sostiene che il Giudice di appello:

avrebbe omesso di valutare comparativamente le condotte delle parti reciprocamente denunciate come inadempimento, e di ritenere prevalente il fatto di inadempimento ascrivibile alla parte alienante la proprietà del terreno, essendo risultato l’immobile fin dall’origine inedificabile, e quindi non essendo imputabile alla ditta costruttrice la ineseguibilità della prestazione avente ad oggetto la realizzazione del fabbricato doveva inoltre affermarsi la colpa del P. che aveva garantito la edificabilità del terreno allegando al contratto un certificato urbanistico del Comune di Atina, senza tuttavia verificare se i dati indicati consentissero la edificabilità dell’area.

Il motivo è inammissibile, quanto alla censura di “errore di fatto” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo individuato la ricorrente il “fatto storico decisivo” che il Giudice di appello avrebbe trascurato di esaminare: tutti i documenti indicati nella esposizione del motivo risultano infatti essere stati scrutinati dalla Corte di merito che, su tali risultanze istruttorie, ha ricostruito gli elementi della fattispecie concreta.

Quanto alla censura di “errore di diritto”, le contestazioni svolte afferiscono all’accertamento dell’inadempimento e dell’elemento soggettivo della colpa, ma non colgono la “ratio decidendi”.

La Corte d’appello ha, infatti, ritenuto che la inedificabilità del terreno non trasparisse affatto dalla documentazione urbanistica allegata al contratto al tempo della stipula, e che l’oggettiva incertezza circa le qualità urbanistiche dell’area era stata determinata, invece, dalle successive certificazioni rilasciate dal Comune di Atina (il certificato in data 11.10.1985, allegato al contratto di permuta, attestava che l’area ricadeva in Zona B4 “completamento con fabbricati speciali” del PRG adottato il 30.11.1979 e che era stato “approvato un progetto per la costruzione di un fabbricato approvato in linea generale e non particolareggiata” – ricorso pag. 12, in nota -; con note del Comune in data 19.11.2001 ed in data 30.6.2004 veniva dato parere sfavorevole al rilascio della concessione edilizia in quanto “il terreno ricadeva in Zona C del Piano di ricostruzione ed era soggetto a vincoli che determinavano in mq. 100 la superficie edificabile; con dichiarazione 4.2.2005 lo stesso Comune precisava “che non poteva dichiarare che l’area fosse agricola o altro”, confermando che il terreno ricadeva in Zona B4 e che tale classificazione impediva il rilascio di concessioni edilizie – ricorso pag. 8 -; con il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune in data 24.4.2006 veniva attestata la “inedificabilità allo stato attuale” del terreno “anche se ricadente nel Centro Urbano”, in quanto il PRG che prevedeva la destinazione edilizia B4 per fabbricati speciali non era stato trasmesso alla regione Lazio per l’approvazione, e che il Piano di ricostruzione “a seguito di disposizioni regionali, non deve ritenersi più valido”): il Giudice di appello ha dunque ritenuto di escludere una responsabilità per colpa imputabile alla parte alienante nella indicazione della qualità edificatoria dell’area oggetto della permuta, ritenendo – con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità – che tale incertezza, non emersa al tempo della stipula, non fosse in ogni caso addebitabile a negligenze o disattenzioni di P.G., tenuto conto delle ondivaghe e contraddittorie informazioni fornite, nel corso dei successivi anni, dal Comune di Atina, trovando pieno riscontro tale ratio decidendi nella totale adesione del Giudice del gravame alla motivazione del Tribunale, estesamente trascritta nella sentenza di appello (cfr. in motivazione, pag. 5).

Gli argomenti critici, svolti dalla ricorrente, vengono allora sostanzialmente a richiedere una diversa valutazione del materiale probatorio, intesa a pervenire – secondo diversa prospettazione – alla affermazione della esclusiva responsabilità della parte alienante del terreno per l’inadempimento all’obbligo di trasferire un terreno con le qualità edificatorie previste dal contratto. Orbene, indipendentemente dalla questione concernente la assunzione, da parte dell’alienante, di una specifica garanzia in ordine alla destinazione urbanistica edificatoria del terreno (che non appare dirimente, avendo per l’appunto il Giudice di merito fondato su altri elementi probatori – la condotta decettiva del terzo – l’esonero da responsabilità per inadempimento), allegazione priva, peraltro, di idoneo riscontro istruttorio, atteso che la parziale trascrizione del contenuto del testo contrattuale (riportato nel ricorso, pag.7) evidenzia soltanto la mera descrizione del bene immobile, oggetto della permuta, che risulta del tutto conforme ai dati indicati nel certificato urbanistico dell’11.10.10985 allegato al contratto, osserva il Collegio che la censura si risolve anche in questo caso nella richiesta di un riesame del giudizio di merito compiuto dalla Corte territoriale, che rimane precluso nella verifica dei vizi di legittimità della sentenza impugnata.

Con il terzo motivo la ricorrente impugna la sentenza per violazione degli artt. 1418 e 1346 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe errato nel qualificare la fattispecie in termini di “impossibilità originaria dell’oggetto della prestazione”, traendone quindi la conclusione della invalidità per difetto di un elemento essenziale del contratto, atteso che, al contrario, si sarebbe dovuto spostare l’attenzione dall’oggetto al contenuto del regolamento contrattuale, e conseguentemente accertare la esclusiva responsabilità per inadempimento, per colpa evidente, della parte alienate, che aveva garantito la edificabilità del terreno non risultato essere tale, in tal modo impedendo la realizzazione del programma negoziale.

Il motivo è infondato.

Come si è visto la Corte d’appello ha esaminato la condotta della parte alienante, escludendone la negligenza, sul presupposto dell’affidamento incolpevole sulla natura edificabile del terreno indotto dal certificato urbanistico rilasciato dal Comune di Atina ed allegato al contratto (che classificava l’area in Zona B4 con destinazione alla realizzazione di fabbricati speciali), non essendo emersi, al tempo della stipula, obiettivi elementi di incertezza o di dubbio tali da fare sorgere ragionevoli sospetti sulla corretta qualificazione dell’area diversa da quella risultante dal certificato urbanistico, e dunque tali da richiedere all’alienante – secondo un criterio di comune diligenza – l’onere di eseguire ulteriori e diverse indagini volte a verificare la effettiva corrispondenza della natura edificatoria dell’area alla attestazione urbanistica, tanto neppure in relazione alla circostanza, emergente dal certificato, che il PRG era stato soltanto adottato, tenuto conto che 1-la semplice adozione del PRG è, comunque, sufficiente a qualificare edificabile un’area, anche se lo strumento urbanistico non sia stato ancora approvato dall’ente regionale (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 564 del 19/01/2000); ed inoltre che 2-non è dato evincere dal motivo di ricorso, nè peraltro viene allegato, che la parte alienante avesse espressamente garantito il fatto del terzo, ossia che il PRG adottato sarebbe stato certamente approvato dalla regione.

Non appare dirimente la critica rivolta a tale statuizione attraverso la prospettata distinzione tra “oggetto” della prestazione e “contenuto” del programma negoziale, atteso che la Corte territoriale è pervenuta ad escludere la validità del vincolo obbligatorio derivante dal contratto di permuta, sul presupposto dell’errore -bilaterale e comune ad entrambe le parti – sulla qualità essenziale del bene immobile, venendo, quindi, ad escludere “a priori” – rispetto a qualsiasi valutazione di colpa per l’inadempimento – la stessa valida formazione del consenso delle parti contraenti: essendo appena il caso di rilevare come non venga in questione – in difetto di specifica impugnazione sul punto – la correttezza della conclusione tratta dal Giudice di appello in ordine al “tipo di invalidità” che inficia l’accordo, avendo optato la Corte di merito per l’accoglimento della domanda dichiarativa della nullità del contratto ex art. 1418 c.c., comma 2, per impossibilità – giuridica – dell’oggetto ex art. 1325 c.c., comma 1, n. 3) e ex art. 1346 c.c., piuttosto che per la distinta ipotesi della invalidità-annullamento per errore bilaterale comune sulle qualità del bene oggetto della prestazione, ex art. 1429 c.c., comma 1, n. 2) (vizio negoziale, quest’ultimo, non dedotto con la domanda attorea).

Tanto premesso non è data rilevare la prospettata antinomia tra il programma negoziale e l’oggetto delle prestazioni corrispettive, atteso che lo scambio della proprietà di cosa immobile presente con la proprietà di cosa immobile futura, veniva a specificarsi nella medesima qualità edificatoria dell’oggetto, nell’un caso attuale, quanto al bene esistente, e, nel secondo caso, presupposta, quanto al bene realizzando: con la conseguenza che la mancanza di tale qualità, in quanto incidente sull’errore determinativo del consenso, avendo entrambe le parti ritenuto edificabile un’area che tale in realtà non era, viene ad inficiare l’accordo, in quanto vizio del consenso che si colloca a monte – sul piano della conclusione dell’accordo – rispetto alla mancata realizzazione del programma negoziale, che attiene, invece, alla successiva fase della esecuzione del rapporto.

Altra e diversa questione è quella relativa alla “scusabilità dell’errore” sulle qualità giuridiche del bene (elemento che viene nella specie in considerazione, non trovando applicazione, nell’errore bilaterale comune, il requisito legale della riconoscibilità dell’errore: Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 5829 del 12/11/1979; id. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 26974 del 15/12/2011): ma sul punto, come si è già notato, la Corte territoriale – con giudizio in fatto – ha ritenuto di escludere una condotta in malafede imputabile a P.G., ed in difetto di idonea formulazione di una censura per vizio di omessa valutazione di un fatto decisivo, tale accertamento preclude ogni ulteriore sindacato su eventuali errori di fatto da parte di questa Corte.

Con il quarto motivo la società deduce il vizio di violazione degli artt. 1218 e 2043 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene la ricorrente che il Giudice di appello avrebbe omesso di pronunciare in ordine al motivo di gravame incidentale con il quale la società aveva chiesto anche il risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrattuale od extracontrattuale.

Nella esposizione del motivo la ricorrente allega di aver subito un danno patrimoniale per la perdita di occasioni di guadagno e di aver dovuto sostenere, inutilmente, spese per oltre Euro 32.000,00 per la progettazione di edifico alternativo e per le fidejussioni bancarie.

Indipendentemente dalla assenza di una omessa pronuncia, avendo statuito la Corte d’appello, in dispositivo, il rigetto “di ogni altra domanda hinc et inde”, il motivo si palesa infondato, sia quanto alla richiesta risarcitoria del danno da lucro cessante, difettando il presupposto dell’accertamento di una responsabilità per condotta colposa imputabile all’altro contraente; sia quanto alla richiesta di rimborso delle spese sostenute in dipendenza del contratto dichiarato nullo, essendo indimostrato che anche la questione della responsabilità precontrattuale per danno circoscritto all’interesse negativo fosse stata ritualmente dedotta nei precedenti gradi di merito e, comunque, difettando anche in questo caso il presupposto della responsabilità dell’altro contraente.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

La condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2019

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