Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29714 del 12/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 29714 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CORTESI FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25243/2014 R.G. proposto da
FRANCHINA ANTON16, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo
CLEMENTE, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via
Salaria, n. 292;
– ricorrente contro
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA;

CORTE

D’APPELLO

DI REGGIO

CALABRIA;
– ifitiffh2ti

avverso il decreto della Corte d’Appello di Reggio Calabria
depositato in data 7.7.2014, comunicato in data 29.7.2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.7.2017 dal
Consigliere Francesco CORTESI;

Data pubblicazione: 12/12/2017

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

con ricorso depositato il 21.6.2013, Antonio Franchina

formulava istanza alla Corte d’Appello di Reggio Calabria per la
liquidazione delle spese di custodia di un motoveicolo affidatogli dai
Carabinieri della Stazione di Calanna dopo il sequestro giudiziario

il 15.2.2006 in seguito a provvedimento di confisca;
– la Corte disponeva il pagamento dell’importo di C 727,00;
riconosceva al Franchina, infatti, il solo credito maturato nei dieci
anni anteriori alla domanda, essendone per il resto intervenuta la
prescrizione;
– il Franchina proponeva ricorso in opposizione ex art. 170
d.P.R. n. 115/2002, evidenziando l’esistenza di atti interruttivi; il
Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria rigettava il
ricorso, osservando che tali atti erano stati depositati presso la
Polizia

di

Stradale

Calabria,

Reggio

autorità

diversa

dall’amministrazione effettiva debitrice;
– avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Antonio
Franchina sulla base di un unico motivo; gli intimati non hanno
svolto difese;

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso

proposto nei confronti della Corte d’Appello di Reggio Calabria, in
quanto ente sfornito di soggettività giuridica autonoma in relazione
al rapporto dedotto in giudizio;
– con l’unico motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt.
2943, comma 4, e 1219 cod. civ., assumendo che gli atti
interruttivi della prescrizione da lui depositati presso la Polizia
2

effettuato il 29.8.1992 e fino alla relativa demolizione, intervenuta

Stradale di Reggio Calabria, anziché presso l’amministrazione
debitrice, dovevano essere trasmessi dalla prima all’autorità
competente in forza del principio generale di cui all’art. 2 d.P.R. n.
1199/1971, così da assumere conseguentemente l’invocato valore
interruttivo;
– il motivo è infondato;
– il creditore dell’amministrazione pubblica ha infatti l’onere di

all’ufficio amministrativo debitore; ove, come nella specie, l’atto sia
notificato a soggetto diverso dal suo destinatario, dal quale dunque
non è conoscibile, esso è inidoneo a produrre i suoi effetti;
– da tanto discende, nel caso di specie, il rilievo dell’inidoneità
delle diffide trasmesse dal Franchina ad interrompere la
prescrizione (si veda in termini Cass. 19.12.2003 n. 19512);

ritenuto pertanto il ricorso meritevole di rigetto; rilevato che non
occorre provvedere sulle spese in assenza di attività difensive da
parte dell’ente intimato; ritenuta la sussistenza dei di cui all’art. 13
comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002;

P.Q.M.

rigetta il ricorso; Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del
2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del
comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II Sezione Civile
della Corte di Cassazione in data 7.7.2017.
Il Presidente

3

notificare ogni atto di natura non processuale direttamente

1 2. DIC

o i l ut ega

;14

erm’ -“Edik
r

Il
Dot

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA