Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29713 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17243/10) proposto da:

PROVINCIA DI PESARO E URBINO (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Riminucci

Maria Beatrice, in virtù di procura speciale in calce al ricorso e

domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria della Corte di

cassazione;

– ricorrente –

contro

B.M. (C.F.: (OMISSIS));

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 173/2009 del Tribunale di Urbino

depositata il 25 maggio 2009 (e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 30

novembre 2011 dal Consigliere Relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Capasso Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Proposta opposizione da parte della signora B.M. avverso un verbale di accertamento elevato dal Corpo di Polizia Provinciale di Pesaro e Urbino il 14 novembre 2006 in relazione alla violazione all’art. 142 C.d.S., comma 8, i Giudice di pace di Cagli l’accoglieva con sentenza n. 39 del 2007, annullando l’impugnato verbale e compensando le spese giudiziali.

Interposto appello da parte della suddetta Provincia, nella contumacia dell’appellata, il Tribunale di Urbino, in composizione monocratica, con sentenza n. 173 del 2009 (depositata il 25 maggio 2009), rigettava il gravame. A sostegno dell’adottata decisione il giudice di secondo grado riconfermava la statuizione del giudicante di prima istanza secondo la quale, nel caso esaminato, non ricorreva una delle ipotesi di impossibilità della contestazione immediata della violazione relativa al superamento dei limiti di velocità accertata con mezzi di rilevazione elettronica, tenuto conto dell’organizzazione del servizio e nonostante la ragionevolezza della medesima e non potendo sortire alcun idonea efficacia al riguardo l’impossibilità addotta dai verbalizzanti per situazioni contingenti e per evitare pericolo alla circolazione.

La Provincia di Pesaro e Urbino ha, quindi, proposto ricorso per cassazione (notificato il 25 giugno 2010 e depositato il 2 luglio successivo) nei confronti dell’indicata sentenza di secondo grado (non notificata), articolandolo in due complessi motivi.

L’intimata B.M. non si è costituita in questa fase.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la Provincia ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. e degli artt. 383 e 385 reg. esec. c.d.s., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. A corredo di tale doglianza la Provincia di Pesaro e Urbino ha formulato il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (“ratione temporis” applicabile): “dica la S.C. se, nella fattispecie descritta in fatto nel motivo, sono insindacabili le modalità di organizzazione del servizio, con particolare riferimento alla valutazione circa le situazioni di pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità e alla impossibilità di effettuare la contestazione immediata allorchè la pattuglia sia impegnata in altra contestazione” e se, quindi, “rientra nelle dette modalità di organizzazione del servizio anche la mancata comunicazione via radio alla seconda pattuglia, già impegnata in altra contestazione, di una nuova violazione, qualora la comunicazione non sia avvenuta in quanto il soggetto addetto alla stessa era a conoscenza del fatto che la seconda pattuglia non poteva in quel momento procedere ad altra contestazione”.

Con il secondo motivo la Provincia ricorrente ha prospettato la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice di appello, dopo aver attestato la insindacabilità in sede giudiziale delle modalità di organizzazione del servizio, aveva successivamente interferito con il proprio giudizio nelle scelte organizzative della Polizia provinciale, valutando in maniera pregiudizievole per l’ente, ai fini della decisione, il sistema di comunicazione via radiotelefono tra la prima e la seconda pattuglia. Con la stessa doglianza, la ricorrente ha ravvisato l’ulteriore contraddittorietà della sentenza censurata nella compiuta affermazione secondo cui i casi indicati nell’art. 384 reg. esec. c.d.s. di impossibilità della contestazione immediata costituiscono un elenco non esaustivo, ammettendo, però, poi, tra le ipotesi non contemplate dalla suddetta norma, l’aver organizzato il servizio con modalità tali da dover ricorrere alla contestazione differita nelle ipotesi in cui la pattuglia fosse risultata impegnata in altra contestazione.

Il ricorso – corredato dall’idoneo assolvimento del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c. – è fondato con riferimento ad entrambi i motivi (che possono essere trattati congiuntamente, in quanto intimamente connessi) e, pertanto, merita accoglimento.

La costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Cass. n. 20144/2006; Cass. n. 3198/2008 e Cass. n. 19032/2008) ha statuito che, in tema di violazioni amministrative previste dal codice della strada, essendo insindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio che gli organi accertatori della competente P.A. approntano per la prevenzione e l’accertamento delle infrazioni, nel caso in cui non si sia proceduto alla contestazione immediata nei confronti del trasgressore, l’indicazione nel verbale di una ragione che renda ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, comporta “ipso facto” la legittimità del verbale medesimo e della conseguente irrogazione della sanzione, senza che sussista alcun margine da parte del giudice di apprezzare nel concreto le scelte organizzative compiute dall’amministrazione ai fini dell’espletamento del servizio. Pertanto, essendo nella specie incontestatamente trasparenti dal verbale di accertamento le ragioni della mancata contestazione immediata (riconducibili al contemporaneo impegno delle due pattuglie in servizio in due diverse e complementari attività, ovvero l’una nell’esercizio in concreto dell’attività di contestazione e l’altra nell’attività di vigilanza funzionale ad evitare situazioni pregiudizievoli per il personale in servizio e per gli utenti della strada e, quindi, in ultima analisi, ad impedire situazioni di pericolo ed a salvaguardare l’esigenza di non interrompere la continuità del servizio), l’attestata impossibilità di procedere a tale forma di contestazione non poteva essere sindacata dal giudice di merito. Del resto, questa Corte (v., ad es., Cass. n. 944/2005 e Cass. 24839/2005) si è pronunciata in tal senso anche con riguardo a precedenti specifici, con i quali è stata ritenuta la legittimità della contestazione non immediata della violazione dei limiti di velocità anche quando, nell’organizzazione del servizio di rilevazione degli illeciti, sia utilizzata un’apparecchiatura “autovelox” che consenta l’accertamento della violazione al momento del transito del veicolo e, ancorchè sia stato previsto l’impiego di una seconda pattuglia, questa non sia in grado di procedere alla contestazione immediata perchè impegnata in altra contestazione.

In definitiva, deve essere ribadito il principio alla stregua del quale, in tema di sanzioni amministrative, con riferimento all’accertamento mediante “autovelox” delle violazioni al codice della strada, nella specie per il superamento dei limiti di velocità ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 142, comma 8, (codice della strada), l’art. 200, nell’imporre il rispetto dell’obbligo della contestazione immediata della violazione ogniqualvolta sia possibile, rende palese che un tale obbligo possa essere escluso in congrui casi, sottolineandosi, al riguardo, come l’art. 384 del relativo regolamento si fa carico, peraltro non in maniera esaustiva, di indicare varie ipotesi in cui è consentita la contestazione differita e, fra queste, proprio quelle (previste dalla lett. e) in cui l’accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi che permettono “la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari”; in tal caso, pertanto, purchè se ne espongano a verbale le ragioni, deve ritenersi consentita la contestazione differita senza alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, dovendosene escludere il sindacato sulle scelte organizzative dell’Amministrazione.

In conclusione, sulla scorta delle esposte ragioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio al Tribunale di Urbino, in composizione monocratica, in persona di altro giudicante che, nell’attenersi al suddetto principio di diritto, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Urbino, in composizione monocratica, in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA