Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29713 del 19/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 19/11/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 19/11/2018), n.29713
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2897-2018 R.G. proposto da:
S.G.A.O., elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GUGLIELMO SALICETO 4, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
MERCOGLIANO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
R.M.A.E., elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
da se medesimo e dall’avvocato DOMENICO ROTONDO;
– resistente –
per reg. di competenza avverso il provvedimento del TRIBUNAlE di
CASTROVILLARI, depositato il 12/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale TOMMASO BASILE, che chiede
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e la competenza del
Tribunale di Castrovillari.
Fatto
RILEVATO
che:
con ricorso notificato il 12 gennaio 2015 l’avvocato R.M.A.E. ingiungeva a S.G.A.O. il pagamento della somma di euro 305.700, circa, oltre interessi e spese per prestazioni professionali. Avverso tale decreto proponeva opposizione davanti al Tribunale di Castrovillari, S.G. contestando le pretese del professionista. Si costituiva quest’ultimo chiedendo il rigetto dell’opposizione;
il giudice monocratico del Tribunale, con provvedimento del 13 luglio 2017, rimetteva gli atti al Presidente della Sezione per l’adozione dei provvedimenti opportuni evidenziando la competenza del Tribunale, in composizione collegiale, a decidere la controversia in oggetto;
il Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale, con ordinanza datata 5 dicembre 2017 rilevava che il giudizio era stato introdotto con decreto ingiuntivo ed opposizione con atto di citazione secondo il rito ordinario e che il mutamento di rito ex art. 702 bis c.p.c. era stato disposto oltre lo sbarramento temporale previsto dal D.Lgs n. 150 del 2011, art. 4, e pertanto era improduttivo di effetti. Pertanto, il giudizio, in difetto di eccezioni sul punto, avrebbe dovuto proseguire con il rito ordinario e la decisione monocratica del Tribunale;
avverso tale ordinanza propone regolamento di competenza S.G. affidandosi ad un motivo. Resiste in giudizio R.E. con controricorso che illustra con successiva memoria. Il Procuratore generale conclude per la inammissibilità del ricorso. Il ricorrente deposita tardivamente memoria ex art. 380 bis c.p.c. in data odierna.
Diritto
CONSIDERATO
che:
indipendentemente dalla circostanza che il Tribunale abbia adottato un provvedimento che prospetta una soluzione giuridica diversa rispetto a quella adottata dalle Sezioni Unite di questa Corte sul tema in oggetto (Cass. Sez. Un. n. 4485 del 23/02/2018), il ricorso è inammissibile non ricorrendo una questione di competenza, ma la censura di provvedimento avente natura amministrativa, adottato ai sensi dell’art. 83 ter disp att. c.p.c. relativo alla distribuzione interna degli affari tra “giudici” del medesimo Tribunale, in diversa composizione. Il provvedimento in esame non è impugnabile e non pone una questione di conflitto di competenza;
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 3.000,00, dico tremila, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018