Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29713 del 15/11/2019

Cassazione civile sez. III, 15/11/2019, (ud. 20/09/2019, dep. 15/11/2019), n.29713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21996-2014 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOLZANO 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE TOMMASO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATINA 33,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI MOLINARO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE BERGAMASCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2650/2013 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 13/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/09/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di pace di Firenze, con sentenza n. 66123/2011, rigettò la domanda, proposta da G.R. nei confronti di R.L., volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dall’attore a causa dello sgocciolamento determinato dalla rottura della grondaia di proprietà del R. e che avrebbe danneggiato il portone dell’appartamento del G., e condannò quest’ultimo alle spese di lite.

Avverso tale decisione il soccombente propose appello sostenendo che il primo giudice avesse mal valutato le risultanze istruttorie escludendo la prova del nesso causale; chiese, quindi, la condanna dell’appellato al risarcimento dei danni, pari a Euro 520,00 oltre IVA, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, e, comunque, la compensazione delle spese di primo grado.

Il R. si costituì chiedendo il rigetto dell’impugnazione proposta ex adverso e propose, a sua volta, appello incidentale, lamentando la mancata rifusione delle spese di c.t.p..

Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2650/2013, pubblicata il 23 agosto 2013, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiarò compensate le spese del primo grado; confermò nel resto l’impugnata sentenza; rigettò l’appello incidentale e compensò le spese del secondo grado.

Avverso tale sentenza R.L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

G.R. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta “Violazione dell’art. 92 c.p.c. in riferimento alla compensazione delle spese di primo grado”.

Con tale mezzo il ricorrente sostiene che il Tribunale, nell’emendare la sentenza di primo grado, che aveva applicato il principio della soccombenza, avrebbe fatto generico riferimento al fatto che l’attore avrebbe fornito elementi di prova; ma non indizi gravi precisi e concordanti del nesso causale tra l’evento e il danno, così fornendo una motivazione tautologica, generica e incomprensibile, oltre che illogica e contraddittoria, sicchè quel giudice avrebbe violato la norma indicata in rubrica che, nella sua formulazione applicabile al caso di specie, prevede che il giudice può compensare, parzialmente o per intero, tra le parti le spese del giudizio se concorrono giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione.

2.1. Il motivo è infondato, atteso che il Tribunale ha indicato i motivi per i quali ha disposto la compensazione delle spese di primo grado, nel rispetto della previsione di cui alla richiamata norma nella sua formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie (Cass. 29/05/2015, n. 11284), evidenziandosi, al riguardo, che l’atto di citazione in primo grado risulta notificato in data 18 maggio 2009, come dedotto peraltro concordemente dalle parti negli atti introduttivi del presente giudizio di cassazione.

Si osserva che l’obbligo motivazionale è stato assolto nel caso all’esame, avendo il Tribunale esplicitato le ragioni che l’hanno indotto ad avvalersi della facoltà di compensare le spese processuali, evidenziando che “l’attore ha fornito un principio di prova ma non indizi gravi precisi e concordanti del nesso tra l’evento lamentato ed il danno di cui ha chiesto il risarcimento”.

Inoltre, va rilevato che le censure motivazionali, pure presenti – nell’illustrazione del motivo in scrutinio, sono inammissibili risultando le stesse formulate secondo gli schemi del previgente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ed invero, l’attuale testo (come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b convertito con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012) applicabile ai ricorsi avverso le sentenze pubblicate, come quella all’esame, successivamente al 11 settembre 2012 (art. 54, comma 3 medesimo decreto) prevede un vizio specifico, quale l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, da indicarsi specificamente dal ricorrente, riducendo, per il resto, il sindacato sulla motivazione al minimo costituzionale. Di talchè, l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante ed attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., sez. un., 18 aprile 2014, n. 9032, Cass. 29/05/2015, n. 11284).

E nella specie va rimarcato che la motivazione della sentenza impugnata è plausibile, non meramente apparente, non contiene affermazioni inconciliabili contrastanti tra loro irriducibilmente, e va posto, altresì, in rilievo che tale motivazione, con riferimento all’operata compensazione delle spese, va considerata nel suo complesso (quindi anche tenendo conto di quanto evidenziato dal Tribunale a p. 1 della sentenza impugnata, ultimo capoverso, circa il nesso di causa tra l’anomalo sgocciolamento della gronda del convenuto e le lesioni verificate dall’ausiliare del giudice e che si intravedono nelle fotografie, nesso che quel Giudice ha ritenuto non verificato in concreto, pur se astrattamente possibile secondo il C.T.U.).

2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione al rigetto dell’appello incidentale”, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l’appello incidentale (volto, come già evidenziato, ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di pace aveva omesso di pronunciarsi sul rimborso delle spese di c.t.u.) sulla base delle stesse ragioni in base alle quali ha accolto l’appello principale in punto di spese di primo grado, evidenziando, anche in relazione al mezzo in esame, che il Giudice di secondo grado non avrebbe esplicitato le motivazioni poste a fondamento della pronuncia, così violando, a suo avviso, la norma.

3.1. Il motivo è infondato per le medesime ragioni espresse in relazione al primo mezzo, avendo il Tribunale richiamato sul punto la motivazione relativa all’operata compensazione delle spese di primo grado.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del controricorrente, in Euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2019

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