Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29713 del 12/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 29713 Anno 2017
Presidente: MATERA LINA
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 1925 – 2014 proposto da:
PEZI

PAOLO

ANTONIO

SANTE

elettluamente dliittO im PnmA,

PZZPN113C2iGnh9J,
VTA CKLTMONTANA

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO
TREVIA;
– ricorrente contro
2017

MORABITO GIORGIO;

1928

D(k

intimato

avverso la sentenza n. 663/2013 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata il 21/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

Data pubblicazione: 12/12/2017

ORICCHIO.

Rilevato che :
è stata impugnata da Pezzi Paolo Antonio Sante la sentenza
n. 663 della Corte di Appello di Genova con ricorso fondato
su due ordini di motivi.
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della

del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
Il Tribunale di Imperia, giudice adito nel primo grado del
giudizio inter partes, condannava il Morabito
completamento di lavori di rifinitura ed al pagamento di 370
euro.
A seguito. di

gravame interposto dall’odierno ricorrente

Pezzi la Corte di Appello di Genova – accogliendo
parzialmente l’appello- condanna lo stesso Morabito in luogo
del rifacimento dei detti lavori al pagamento della somma
complessiva di 3.718,49.
Non ha svolto attività difensiva l’intimato Morabito Giorgio.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consrglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio, ex art.
360, n. 3 c.p.c, di violazione e falsa applicazione dell’art.

fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto

112 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c.
In ordine alla parte del motivo qui in esame relativa alla
censura di carenza motivazionale deve osservarsi quanto
segue.

esistente • (ed applicabile nella concreta fattispecie) il
controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza nei
termini in cui esso era possibile prima della modifica
dell’art. 360, n. 5 c.p.c. apportata dal D.L. n. 83/2012,
convertito nella L. n. 134/2012, essendo viceversa
denunciabìle soltanto l’omesso esame di uno specifico fatto
decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti,
rimanendo -alla stregua della detta novella legislativaesclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione ( Cass. civ., SS.UU., Sent. n.
8053/2014).
Quanto alla svolta censura relativa alla pretesa violazione
dell’art. 112 c.p.c. deve rilevarsi che la Corte territoriale non
Au,4•10
ha affatto omesso di giudicare in relazione al secondo di
appello, ma lo ha valutato -esaminandolo per primo e
applicando il principio di cui a Cass. n. 8889/2011)- come
non accoglibile poiché finalizzato !a “cumulare le
conseguenze della risoluzione ( restituzione del corrispettivo

4

Il motivo è inammissibile poiché • presuppone come ancora

pagato) con quelle dell’adempimento ( esecuzione
dell’opera)”.
La doglianza avanzata da parte ricorrente è, pertanto,
infondata ed il motivo deve, quindi e nel suo complesso,
essere respinto.

carenza motivazionale, nonché quello di violazione e falsa
applicazione dell’art, 1453, 1667, 1668, 1669 c.c. ai sensi
dell’art. 360, n. 3 c.p.c..
Per ciò che concerne la censura relativa alla pretesa carenza
motivazionale non può che ribadirsi, alla stregua delle
stesse argomentazioni già innanzi svolte sub 1,
l’inammissibilità della stessa.
In ordine alla lamentata violazione di legge

deve

evidenziarsi che, nella sostanza, parte ricorrente si duole
della gravata decisione quanto alla parte in cui con la
stessa non è stata accolta la domanda di integrale
rifacimento del tetto.
E’ palese, al riguardo, la commistione della censura pretesamente iun punto di diritto- con una valutazione in
fatto e di merito in ordine alla vetustà del tetto medesimo e
pregressa al (diverso) accordo intervenuto fra le parti.
Quest’ultimo, per di più e secondo motivato apprezzamento
dei Giudici del merito,

non prevedeva I” integrale

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di

rifacimento tetto” che” non faceva parte delle pattuizioni fra
le parti
e

Il motivo non può, perciò, essere accolto.
3.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.
4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
principale, dell’ulteriore importo a titolo di

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del D.P.R.
n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente principale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
e

quello dovuto per il ricorso principale, a norma

del

comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
4 luglio 2017.

Il Presidente

ricorrente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 12 Di C. 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA