Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29712 del 19/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 19/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 19/11/2018), n.29712
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4828-2017 proposto da:
OTTO BOCK ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE COGLITORE,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI
FERDINANDO BERARDI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2013/10/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 12/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/09/2018 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
RILEVATO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che Otto Bock s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di liquidazione imposta di registro per l’anno 2009.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo, la Otto Block Italia s.r.l. invoca violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, art. 56, comma 2 e art. 62, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del gravame, l’allegazione di copia dell’avviso di ricevimento;
che, col secondo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 e art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che il conferimento del ramo d’azienda, eseguito all’atto della costituzione della C.O.E. s.r.l. e la successiva cessione della partecipazione nella società conferitaria dovessero essere considerati come vendita di azienda, laddove non sarebbe stato consentito riqualificare l’atto sottoposto a registrazione, dando la prevalenza ad un presunto “effetto economico” perseguito dalle parti;
che, col terzo, la contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20,artt. 1322 e 2558 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la decisione impugnata avrebbe ricondotto l’intento elusivo dell’imposta di registro al solo ravvicinato decorso del tempo tra il conferimento e la cessione delle quote, oltretutto reputando erroneamente che il mero trasferimento avrebbe consentito anche il trasferimento delle licenze ed autorizzazioni intestate alla C.O.E.;
che l’Agenzia si è costituita con controricorso;
che il primo motivo è infondato;
che questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn. 13452 e 13453 del 29 maggio 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”;
che, in effetti, l’esame del fascicolo di merito ha evidenziato come in atti fosse presente il prospetto delle raccomandate inviate il 13 marzo 2013 dalla Direzione provinciale di Reggio Emilia, contenente gli avvisi di spedizione alla società ed al suo procuratore, completo di timbro a data dell’Ufficio accettante, di modo che può reputarsi dimostrata la spedizione del plico nei termini di legge;
che il secondo ed il terzo motivo – che possono essere scrutinati congiuntamente, per la loro intrinseca connessione logica – non sono fondati;
che, pur essendo inconferente il riferimento alle norme antielusive da parte della sentenza impugnata, la CTR ha correttamente proceduto ad una qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell’operazione negoziale complessiva, sicchè il conferimento societario di un’azienda e la successiva cessione dal conferente a terzi delle quote della società devono essere qualificati come cessione di azienda, se il Fisco riconosca nell’operazione complessiva – in base alle circostanze obiettive del caso concreto – la causa unitaria della cessione aziendale (Sez. 5, n. 6758 del 15/03/2017; Sez. 6-5, n. 24594 del 02/12/2015);
che la CTR, in altri termini, ha ampiamente illustrato l’unitarietà della cessione, attraverso la specificazione dei singoli passaggi e del quadro unitario che li legava;
che d’altronde questa Corte ha reiteratamente ribadito che la prevalenza che del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20,attribuisce, ai fini dell’interpretazione degli atti registrati, alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici degli stessi sul loro titolo e sulla loro forma apparente, vincola l’interprete a privilegiare il dato giuridico reale dell’effettiva causa negoziale dell’atto sottoposto a registrazione, rispetto al relativo assetto cartolare (Sez. 5, n. 15319 del 19/06/2013; Sez. 5, n. 6405 del 19/03/2014);
che il rilievo riguardante la violazione della normativa comunitaria è infondato, perchè sollevato per la prima volta in questa sede;
che il ricorso va dunque respinto;
che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
che, ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 6.000, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018