Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29712 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 29712 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: SCALISI ANTONINO

Data pubblicazione: 12/12/2017

ORDINANZA

sul ricorso 27459-2013 proposto da:
CARLUCCI DANIELA CRLDNL64S56A662H, domiciliato in ROMA
ex lege, P.ZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO FANELLI;
– ricorrente contro

CARLUCCI

PATRIZIA

ANGELA

ROMANA,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO BAGLIVI 5 SC D/1,
2017
A816

presso lo studio dell’avvocato FABIO BLASI,
rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO MARIANI;

(5A

– controricorrente nonchè contro

CARLUCCI IDA, CARLUCCI CLAUDIA;
– intimate –

v

avverso la sentenza n. 851/2013 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 23/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO

SCALISI.

RG. 27459 del 2013 Carlucci – Carlucci

Fatti di causa
Zampino Paolina Giovannina ved. Carlucci, Carlucci Daniela e Carlucci
Claudia, premesso di essere eredi ab intestato di Carlucci Francesco del
quale erano rispettivamente moglie e figlie, convenivano in giudizio

Angela Romana e Carlucci Ida, per sentire disporre la collazione da parte
della prima dell’appartamento ad uso abitazione sito in Triggiano via S.
Pertini n. 26/C con posto auto e box, oggetto di donazione indiretta alla
Carlucci da parte del genitore comune, con declaratoria del diritto di
abitazione in favore della vedova e da parte della seconda della somma di
complessive £. 56.686.000, oltre interessi e spese di lite.
Si costituivano le convenute opponendosi alla domanda della quale
chiedevano il rigetto e dispiegavano domanda riconvenzionale analoga nei
confronti delle attrici per il conferimento all’asse ereditario di determinate
somme.
Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2700 del 2009, dichiarava
inammissibili tutte le domande e compensava le spese. Secondo il
Tribunale, la collazione come disciplinata dagli artt. 737 e ss. Cod. civ. si
sostanziava in un’operazione divisionale e, pertanto, non poteva esser
esperita utilmente al di fuori del giudizio di divisione dell’eredità. Il
Tribunale affermava, altresì, che l’inammissibilità doveva essere
pronunciata indipendentemente dalla tardiva eccezione proposta dalla
convenuta Carlucci Patrizia, poiché la questione era rilevabile d’ufficio.

davanti al Tribunale di Bari le coeredi figlie del de cuius Carlucci Patrizia

RG. 27459 del 2013 Carlucci – Carlucci

La Corte di Appello di Bari, pronunciandosi su appello proposto da
Carlucci Daniela, presenti nel giudizio Carlucci Patrizia e Carlucci Ida, con
sentenza n. 851 del 2013 rigettava l’appello e confermava la sentenza
impugnata. Secondo la Corte di Appello andava condiviso il giudizio di

disciplinata dagli artt. 737 e ss. Cod. civ. non poteva esser esperita
utilmente al di fuori del giudizio di divisione ereditaria, mai chiesta dalle
attrici.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Daniela Carlucci con
ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria. Carlucci Patrizia
Angela Romana hanno resistito con controricorso. Carlucci Ida, Carlucci
Claudia in questa sede non ha svolto attività giudiziale.
Ragioni della decisione
1.= Con il primo motivo di ricorso Carlucci Daniela lamenta la nullità della
sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.). Secondo la
ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nell’accogliere l’eccezione
di inammissibilità della domanda non tenendo conto che una questione di
ammissibilità della domanda, in quanto questione preliminare di rito, può
essere sollevata ad istanza di parte o di ufficio, ma, solo, in una ben
individuata fase del processo, non già in ogni stato e grado del giudizio. b)
E

di più, la Corte avrebbe omesso di sottoporre l’eccezione di

inammissibilità all’attenzione delle parti al fine di sollecitare un

inammissibilità espresso dal Tribunale, proprio perché la collazione come

RG. 27459 del 2013 Carlucci – Carlucci

contraddittorio ed evitare una sentenza “a sorpresa”, che sarebbe in
violazione dell’art. 24 della Costituzione.
1.1.= Il motivo è infondato.
Come è già stato detto da questa Corte (Cass. n. 17165 del 27/07/2006)

artt. 99 e 278 c.p.c.). I fatti possono essere accertati dal Giudice solo
come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 cod. civ.) e
non di per sè, per gli effetti possibili e futuri. Solo in casi eccezionali
predeterminati per legge possono essere accertati dei fatti, separatamente
dal diritto che l’interessato pretende di fondare su di essi (lo stato dei
luoghi, per urgenti esigenze probatorie: art. 696 c.p.c.; la verità di un
documento: art. 220 c.p.c., sulla verificazione di scrittura privata e art.
221 c.p.c., sulla querela di falso).
Non sono perciò proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti
pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici
della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di
accertamento giudiziario, solo nella sua funzione genetica del diritto
azionato, e cioè nella sua interezza.
Ora, nel caso specifico l’azione proposta di accertamento della collazione
era azione inammissibile, perché azione di mero accertamento di un fatto
indipendente dal diritto cui lo stesso accedeva. Mancava, nel caso
concreto, una condizione essenziale dell’azione ovvero l’interesse ad agire
ex art. 100 cod. proc. civ. e come tale valutabile in ogni stato e grado del
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la tutela giurisdizionale è tutela di diritti (art. 24 Cost., art. 2907 c.c.,

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giudizio e rilevabile di ufficio e, in quanto tale, sollevabile dalle parti in
qualunque stato del giudizio.
2.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 737 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.). Secondo

collazione, non avrebbe tenuto conto che tale domanda sarebbe
proponibile anche come azione di mero accertamento.
2.1.= Il motivo è infondato.
La collazione è un istituto peculiare della divisione ereditaria, ed è
disciplinata dalla legge come una fase della divisione ereditaria, sicché non
può formare oggetto di un’azione giudiziale autonoma dalla divisione
stessa, neppure a fini di mero accertamento.
Essa, come indica la parola stessa dal latino cum fero, è l’atto con il quale
i discendenti e il coniuge che accettano l’eredità conferiscono nell’asse
ereditario (in natura o per imputazione) quanto ricevuto dal defunto in
donazione!. La collazione è obbligatoria per legge salvo che il donatario ne
sia dispensato dal donante nei limiti della quota disponibile (737, I° co.,
cod. civ.). In dottrina e nella stessa giurisprudenza di questa Corte è
tuttora dibattuta la questione relativa alla natura giuridica dell’istituto.
Tuttavia, per quanto qui possa interessare è sufficiente ritener che la
collazione rappresenta una vera e propria obbligazione a carico del
coerede donatario ed a favore degli altri coeredi, come risulta
espressamente dal testo legislativo, ove si legge il termine “deve”
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la ricorrente la Corte distrettuale, nel ritenere inammissibile la domanda di

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trasferire. Si tratta di un’obbligazione restitutoria semplice, che diventa
un’obbligazione con facoltà alternativa, qualora sia possibile effettuare la
collazione per imputazione. Con l’ulteriore specificazione che l’obbligo della
collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della

da una espressa domanda dei condividenti, mentre chi eccepisce un fatto
ostativo alla collazione ha l’onere di fornire la prova. Come è stato già
detto da questa Corte in più occasioni “(…) la collazione, in presenza di
donazioni fatte in vita dal “de cuius”, è uno strumento giuridico volto alla
formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare
l’equilibrio tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore
tra le varie quote da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di
ciascun condividente, sulla base della sommatoria del “relictum”e del
“donatum” al momento dell’apertura della successione, e quindi finalizzato
a garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità
di beni proporzionata alla propria quota, con la conseguenza che l’obbligo
della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della
successione (salva l’espressa dispensa da parte del “de cuius” nei limiti in
cui sia valida) e che i beni donati devono essere conferiti
indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti (Cass. 1-21995 n. 1159; Cass. 18-7-2005 n. 15131).
Ciò detto appare del tutto conseguenziale ritenere che la collazione quale
strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da
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successione e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente

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dividere non può essere di per sé oggetto di accertamento giudiziale.
Oggetto di accertamento giudiziale potrà, eventualmente, essere
l’esistenza della donazione diretta o indiretta. Epperò, la tutela
giurisdizionale è tutela di diritti. Il processo, salvo casi eccezionali

realizzazione del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli
effetti possibili e futuri
3.= Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 91 e 92
cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.). Secondo la ricorrente la
Corte distrettuale avrebbe errato nel liquidare le spese perché: a) avrebbe
determinato il compenso in C. 10.470,00, oltre spese processuali per C.
500 (cadauna) dalle medesime mai sostenute. b) A sua volta la Corte
distrettuale nel determinare l’onorario in favore dell’appellata oltre al
compenso per la fase di studio e fase introduttiva ha liquidato l’importo di
C. 4.860,00 previsto per la fase decisoria a fronte di una memoria
conclusionale composta da un solo rigo: il legale dell’appellata, infatti, si è
riportata alle precedenti difese svolte nella comparsa di costituzione.
3.1.= Il motivo è infondato, intanto, perché generico posto che la
ricorrente non specifica le ragioni per le quali sostiene che alcune spese
liquidate non fossero state mai sostenute.
A sua volta, va qui detto che la redazione degli atti difensivi che per se
stessi presuppongono una studio da parte dell’avvocato delle proprie
posizioni e difese nonché una scelta difensiva non può essere monetizzata
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predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come strumento per la

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in considerazione della lunghezza tipografica degli stessi. Come indica il
brocardo latino, multa paucis, talune volte anche una semplice
espressione può rappresentare la conclusione di uno studio complesso e
articolato. Pertanto, appare del tutto insufficiente l’osservazione secondo

4.860,00 perché composta da un “solo rigo”, senza considerare che la
stessa, nonostante fosse composta da un solo rigo non è stata, neppure
riprodotta.
In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente in ragione del principio
di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. condannata a rimborsare a parte
controricorrente le spese del presente giudizio che vengono liquidate con il
dispositivo. Il Collegio da atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DPR
n. 113 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello
stesso art. 13
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente a rimborsare a parte
controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in
C. 7.200,00 di cui C. 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15%
del compenso ed accessori, come per legge, dà atto che sussistono i
presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

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cui la memoria conclusionale non avrebbe potuto essere liquidata in C.

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Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della

Corte di Cassazione il 21 giugno 2017

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