Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29711 del 15/11/2019

Cassazione civile sez. III, 15/11/2019, (ud. 20/09/2019, dep. 15/11/2019), n.29711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7891-2018 proposto da:

CENTROBUS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore

Dott.ssa G.E., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GUIDO TATANGELO;

– ricorrente –

contro

IRISBUS ITALIA SPA, in persona del Procuratore R.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA DI SPAGNA 15, presso lo

studio dell’avvocato CARLO FERDINANDO EMANUELE, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1951/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GUIDO TATANGELO;

udito l’Avvocato ROBERTO ALGIERI per delega.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Centrobus Spa (da ora Centrobus) ricorre, affidandosi a dieci motivi illustrati anche con memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva confermato la pronuncia del Tribunale con la quale era stata rigettata la domanda avanzata nei confronti della Irisbus Italia Spa (già IVECO Spa) per ottenere – in qualità di concessionaria – il risarcimento del danno dedotto per le condotte illecite delle società concedenti, in violazione del divieto di abuso di dipendenza economica regolato dalla L. n. 192 del 1998, art. 9 o, comunque, degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale e della disciplina dei Regolamenti UE 1400/2002 e 461/2010.

1.1. La Corte territoriale aveva altresì respinto la domanda di pagamento dell’indennità suppletiva di clientela e di fine rapporto, ex art. 1751 c.c., che, erroneamente, non era stata esaminata dal Tribunale.

1.2. Per ciò che interessa in questa sede, la ricorrente aveva dedotto, nei gradi di merito, che:

a. in data 12.11.1997 aveva stipulato con la IVECO un contratto di concessione per la vendita di autobus oltre che di pezzi di ricambio e di assistenza post vendita che sostituiva i precedenti rapporti contrattuali aventi lo stesso oggetto intercorsi, sin dal 1976, con alcune società del gruppo FIAT;

b. a seguito del recesso di Irisbus Italia Spa (subentrata alla precedente compagine societaria) dall’accordo del 2002, erano stati conclusi, nel 2004, due nuovi contratti – l’uno per la vendita di autobus e telai e l’altro per la vendita di ricambi ed assistenza – con condizioni economicamente svantaggiose per la Centrobus, fondate sull’abuso della forza contrattuale della concedente;

c. in ragione del deterioramento dei rapporti, revocato tardivamente il proprio recesso al quale era seguito quello della Irisbus, il rapporto era proseguito fino alla scadenza del termine biennale di preavviso, e cioè al 2010;

d. gli illeciti dedotti configuravano anche la violazione dei Regolamenti Europei che disciplinavano il settore automobilistico, oltre che il Trattato sul Funzionamento della UE (TFUE) il quale regolava gli accordi anticoncorrenziali.

e. in applicazione, anche analogica, dell’art. 1751 c.c., aveva diritto all’indennità di fine rapporto per la perdita di clientela subita a causa della condotta della controparte.

2. La società intimata ha resistito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente lamenta, con riferimento al dedotto abuso di dipendenza economica della società concedente:

a. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., della L. n. 192 del 1998, art. 9 e dell’art. 2967 c.c. in punto di riparto dell’onere della prova: assume che – pacifico che l’abuso era riconducibile ad una responsabilità di natura contrattuale – la Corte territoriale aveva erroneamente statuito che la ricorrente aveva dimostrato soltanto le condizioni di dipendenza ma non quelle di abuso in suo danno, omettendo di considerare che era onere della Iribus Spa dare prova della giustificazione delle condizioni contrattuali imposte e della non arbitrarietà dell’interruzione delle relazioni commerciali;

b. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1366,1375 c.c.) in relazione agli artt. 2,41 e 42 Cost., nonchè la violazione della L. n. 192 del 1998, art. 9 in relazione alla condotta della concedente, configurabile come abuso di diritto e della posizione di supremazia economica.

1.1. I motivi, devono essere congiuntamente esaminati per l’intrinseca connessione logica: essi sono entrambi inammissibili.

La Corte, infatti, ha esaminato partitamente:

a. i comportamenti dedotti ed oggetto di censura escludendo, anche per il periodo anteriore al 2002, che il danno lamentato fosse ad essi riconducibile;

b. le condotte successive denunciate e, confermando l’applicabilità al caso di specie della fattispecie astratta di cui alla L. n. 192 del 1998, art. 9 ha smentito che potessero essere considerate abusive in relazione alla posizione delle parti, in quanto i contratti nuovamente stipulati dopo il recesso ed a seguito di periodo di preavviso erano stati conclusi nel rispetto del Regolamento 1400/2002 e del successivo Regolamento 461/2010, oltretutto sulla base di modelli elaborati dalle associazioni dei concessionari ed accettati uniformemente da entrambe le parti contraenti.

1.2. I giudici d’appello hanno valutato anche la rilevanza della assenza di una attività di collaborazione per le vendite dirette, idonea a giustificare la provvigione richiesta, il cui mancato pagamento costituiva una delle condotte contestate.

1.3. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che “ai fini dell’accertamento di una condotta anticoncorrenziale ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 3 la perimetrazione del mercato rilevante – da attuarsi attraverso l’analisi della sostituibilità della domanda (ed eventualmente dell’offerta), con riferimento a beni e servizi intercambiabili dal consumatore in ragione delle loro caratteristiche, dei loro prezzi, delle abitudini e tendenze dei consumatori e con riferimento ad una determinata area geografica in cui le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee – rappresenta un presupposto essenziale per l’eventuale individuazione di un abuso di posizione dominante. Detta operazione implica l’applicazione ai fatti accertati delle norme giuridiche in tema di “mercato rilevante” come interpretate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, sindacabile in sede di legittimità per violazione di legge (cfr. Cass. 11564/2015).

1.4. Tanto premesso, tenuto conto dell’accurato esame della situazione del mercato sviluppata dalla Corte territoriale (in modo conforme all’esaustivo esame del Tribunale), le due censure – la seconda delle quali assorbe la prima -, lungi dal prospettare i profili delle violazioni di legge invocate, richiedono in modo evidente la rivalutazione delle questioni di merito già esaminate dalla Corte territoriale e mascherano la richiesta di un non consentitoterzo grado di giudizio (cfr. Cass. 8758/2017; Cass. 18712/2018). 2. Con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioè l’avvenuta contestazione da parte della ricorrente dei motivi di recesso addotti da Iribus nella propria comunicazione del 23.7.2008, contestazione che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare.

2.1. Il motivo è inammissibile -, perchè sulla specifica questione la sentenza ha confermato la pronuncia di primo grado con la medesima motivazione (cfr. pag. 13 e 14 sentenza impugnata): deve essere, conseguentemente, applicato l’art. 348ter c.p.c., u.c., ratione temporis vigente.

3. Con il quarto motivo si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1366,1375 c.c. in relazione agli artt. 2,41 e 42 Cost., nonchè la violazione della L. n. 192 del 1998, art. 9 con riferimento al recesso di Iribus Spa in data 23.7.2008 ed alla interruzione delle relazioni commerciali del 23.7.2010.

3.1. Il motivo è inammissibile perchè con esso, pur deducendosi il vizio di violazione di legge, si richiede una nuova valutazione di questioni di fatto già compiutamente esaminate dalla Corte territoriale che ha riesaminato, sia pur con riferimento ad una elencazione di argomenti, tutte le vicende prospettate, rendendo una motivazione adesiva a quella, ben più articolata del Tribunale (cfr. pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata che si riferiscono alle esaustive argomentazioni contenute a pagg. 8,9 e 10 della sentenza del Tribunale) con la conseguenza che il percorso argomentativo seguito risulta certamente al di sopra della sufficienza costituzionale.

3.2. In particolare, il riferimento all’interruzione delle relazioni commerciali è stato plausibilmente ricondotto sia alla lettera del 5.7.2010, trasmessa dalla Iribus a Centrobus, con il quale si contesta la condotta contraddittoria della concessionaria – che intendeva da una parte proseguire nel rapporto di manutenzione ed assistenza degli autobus, preannunciando nel contempo (e contraddittoriamente) un’azione legale per il recesso dal contratto di vendita – sia alla non contrarietà del recesso della Iribus alle regole di correttezza e buona fede, affermando che il comportamento della Centrobus aveva reso impossibile la prosecuzione del rapporto: la Corte con motivazione congrua e logica ha esaminato la documentazione prodotta attestante il carteggio fra le parti, affermando, in sostanza, che i Regolamenti UE (Regg. 1400/2002 e 461/2010, emanati a tutela del consumatore per il settore automobilistico) legittimavano l’esenzione dalla regola del divieto di limiti alla libera concorrenza; e che la posizione, pur dominante, della Irisbus, non si era tradotta, attraverso i due nuovi contratti in nessuna forma di abuso emergente dalle risultanze processuali.

3.3. Tali valutazioni, fondate sulla valutazione di questioni di fatto, devono ritenersi insindacabili in sede di legittimità.

4. Con il quinto motivo, si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del Reg. UE 1400/2002, come integrato dal Reg. UE n 461/2010, rispetto alla esclusione della ricorrente dalla distribuzione di bus turistici ed all’interruzione abusiva delle relazioni commerciali da parte di Iribus Spa.

4.1. Anche tale motivo è inammissibile.

La Corte territoriale, nel respingere la censura, rileva che non sono state specificamente indicate le norme del Regolamento che si assumono violate precisando, oltretutto, che i Regolamenti erano successivi ai recessi intervenuti dopo il previsto periodo di preavviso.

4.2. I Regolamenti – che rappresentano una deroga al Trattato per il funzionamento CE (art. 101) in relazione al settore automobilistico – contengono una disciplina articolata concernente sia la regola ordinaria di funzionamento (e dei principi sui quali si fonda, ossia agevolare la libera concorrenza, evitando di restringerla o falsarla all’interno del mercato) sia le esenzioni per il mercato automobilistico, rendendolo in tal modo compatibile con i principi generali: tanto premesso, la società ricorrente continua a non indicare le specifiche disposizioni regolamentari che si ritengono violatelnonchè le disposizioni contrattuali che assume unilateralmente modificate, riferendosi genericamente alla “scontistica ed alle provvigioni”: la censura risulta pertanto generica e non consente di apprezzare quali specifiche violazioni non considerate dalla Corte sarebbero state poste in essere dalla concessionaria.

5. Con il sesto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società ricorrente deduce la violazione degli artt. 1418 e 1421 c.c. nonchè dell’art. 345 c.p.c. in riferimento al Reg. UE 1400/2002, come integrato dal Reg. UE n 461/2010; ed, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi, in riferimento al Reg. UE 1400/2002, come integrato dal Reg. UE n 461/2010.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Infatti:

a. i profili ricondotti al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non possono trovare ingresso in questa sede, ex art. 348ter c.p.c., u.c., in quanto la sentenza è conforme a quella di primo grado;

b. le doglianze relative all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non possono essere esaminate perchè, pur fondata la censura concernente la rilevabilità d’ufficio di clausole contrattuali nulle, erroneamente respinta dalla Corte territoriale (al riguardo cfr. Cass. SU 14828/2012; Cass. SU 26248/2014; Cass.21418/2018; Cass. 1036/2019), rimane impossibile superare l’aspetto, determinante, della mancanza di specificità della censura che permane in riferimento all’omessa indicazione di quali fatti rappresenterebbero la violazione invocata: il limite alla possibilità di chiedere indennità di qualsiasi tipo in presenza del recesso è, infatti, bilanciato dal lungo termine di preavviso imposto e rispettato, come insindacabilmente valutato dai giudici d’appello.

6. Con il settimo motivo, ancora, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 c.c. ed art. 12 preleggi; ed, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, in relazione al rigetto della domanda volta ad ottenere l’indennità di fine rapporto e di clientela.

Anche tale motivo è inammissibile.

6.1. Sotto il primo profilo si chiede, infatti, una non consentita rivalutazione di merito della qualificazione del contratto che la Corte ha escluso possa essere ricondotto a quello di agenzia; sotto il secondo, ricorre nuovamente la preclusione regolata dall’art. 348ter c.p.c., u.c..

7. Con l’ottavo ed il nono motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (sostanzialmente sovrapponibili fra loro ed, in gran parte, al precedente) si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1421 c.c. (mancato rilievo d’ufficio della nullità), ex art. 1751 c.c., comma 6 in relazione alle clausole 43.2 (contratto di vendita di autobus) e 41.2. (contratto per l’assistenza ed i ricambi e la manutenzione) contenute nei due contratti stipulati nel 2004 che escludevano il diritto della ricorrente ad ogni indennità di fine rapporto: si assume che la decisione è contraria a diritto per la mancata applicazione analogica dell’art. 1751 c.c.

7.1. Il motivo è in parte assorbito da quello precedentemente esaminato; per la restante parte, fondato il rilievo relativo alla erroneità della statuita novità della censura di nullità (per le stesse ragioni sopra esplicitate), essa è incentrata sulla critica alla interpretazione di clausole contrattuali che sono state esaminate dalla Corte con riferimento al criterio letterale (cfr. pag. 17 della sentenza) ed al significato complessivo del contratto (per il quale è stato escluso, in via interpretativa, sia la riconducibilità al contratto di agenzia, sia l’applicazione analogica delle norme che lo disciplinano): la motivazione sul punto non è sindacabile in questa sede (cfr. Cass. 20294/2019; Cass.16181/2017) perchè è sostenuta da motivazione logica e costituzionalmente sufficiente (cfr. al riguardo pag. 17 terz’ultimo par. della sentenza impugnata).

8. Con il decimo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, infine, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; ed, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame della richiesta di CTU contabile.

8.1. Anche tale censura è inammissibile.

Infatti, sotto il primo profilo, l’ammissione della CTU non attiene alla violazione della norma che disciplina la ripartizione degli oneri probatori: questa Corte ha avuto modo di chiarire che la consulenza tecnica d’ufficio è “mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice” (cfr. Cass. 15219/2007; Cass. 9461/2010).

La critica, pertanto, non coglie nel segno e richiede un vaglio non consentito su scelte processuali insindacabili del giudice di merito.

Il secondo profilo deve ritenersi assorbito e comunque non esaminabile in applicazione dell’art. 348ter c.p.c., u.c.

9. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 19.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2019

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