Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29711 del 12/12/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/12/2017, (ud. 16/06/2017, dep.12/12/2017),  n. 29711

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Viene proposto ricorso per cassazione contro la sentenza (depositata il 5 luglio 2012) della Corte d’appello di Napoli, che ha deciso – rigettandola – l’opposizione di terzo proposta da C.G., condannandolo a risarcire il danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e a pagare la pena pecuniaria prevista dall’art. 408 c.p.c..

2. La sentenza impugnata con opposizione di terzo (n. 1360/1999), della stessa Corte d’appello di Napoli, e passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso contro essa proposto ad opera di questa sezione della Corte di Cassazione (n. 10219/2002), si era pronunciata su una vicenda iniziata nel 1979.

D.C.D. e G.F., proprietari di due appartamenti siti in una palazzina di Napoli, avevano, con ricorso ex art. 1171 c.c., denunziato che la condomina P.A. stava eseguendo una sopraelevazione, alterando l’estetica dell’edificio e compromettendone la statica; il Pretore aveva disposto la sospensione dei lavori. Riassunto il giudizio davanti al Tribunale, vi era stato l’accoglimento della domanda degli attori e P.A. era stata condannata alla riduzione in pristino della zona interessata dell’edificio, condanna che è stata confermata in appello con la sentenza del 1999, sopra menzionata.

3. C.G. ha presentato ricorso in cassazione, fondato su undici motivi.

P.A., C.M.R. e C.M. non hanno proposto difese.

G.F. e D.C.A., An. e V. (eredi di D.C.D.) hanno proposto controricorso.

Il ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo fa valere la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, n. 5”. Con esso, in realtà, il ricorrente non prospetta un vizio della motivazione – non sviluppato nella pur molto ampia illustrazione – ma una violazione di legge, come si evince dal c.d. “momento di sintesi” in cui si chiede a questa Corte di dire “se sussista o meno, in tal caso, una ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i condomini”. Si contesta infatti la parte della sentenza impugnata in cui viene negata la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra i condomini, litisconsorzio necessario che fonderebbe anzitutto la legittimazione di C.G. a proporre opposizione di terzo.

La censura è infondata. Come puntualizza la Corte d’appello, è consolidato l’orientamento che nega la sussistenza del litisconsorzio necessario quando il condomino – nel caso di specie D.C.D. e G.F. – agisca a tutela delle parti comuni dell’edificio (in tal senso, per tutte, cfr. Cass. n. 10219/2002, che ha rigettato il ricorso proposto da P.A., supra punto 2 dei fatti di causa).

2) Con il secondo, il terzo e il quarto motivo si critica, sempre denunciando la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, n. 5”, la sentenza della Corte d’appello per aver escluso la legittimazione di C. a far valere con l’opposizione di terzo il pregiudizio dallo stesso subito a causa del ripristino del bene condominiale, che viene così a essere diverso da quello esistente nel momento in cui ha acquistato il proprio appartamento, con conseguenze – in particolare il quarto motivo sul suo diritto di servitù di scolo delle acque e di canna fumaria.

La censura è priva di fondamento. Come sottolinea la Corte d’appello, il bene comune “tetto” è quello preesistente alle modifiche illecitamente poste in essere dalla condomina P. e accertate con sentenza passata in giudicato. C. non può affermare una propria legittimazione nei confronti della comunione a vedersi riconosciuto il diritto a ottenere il mantenimento di modifiche illecite alla cosa comune, potendo semmai un tale diritto, sotto il profilo risarcitorio, essere prospettato nei confronti del suo dante causa.

3) Il quinto motivo – ancora lamentando l”‘omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, n. 5″ – contesta che la Corte d’appello non abbia ritenuto vincolanti due deliberazioni, del 1973 e del 1974, dell’assemblea condominiale.

La censura è infondata. La Corte di Napoli, con motivazione esaustiva e coerente, asserisce che le deliberazioni, analiticamente e puntigliosamente esaminate dalla pronuncia d’appello oggetto di opposizione di terzo, consistevano; la prima, in una mera comunicazione di P. non condivisa dall’assemblea e la seconda, in una comunicazione della medesima P. della volontà di assumere a proprie spese il rifacimento della gronda.

4) Infondato è pure il sesto motivo con il quale – sempre denunciando la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, n. 5” – si lamenta che la Corte non abbia ritenuto vincolanti ulteriori deliberazioni, queste del 2006, che avrebbero dettato modalità esecutive diverse rispetto a quelle prefigurate in sede esecutiva. Infatti è lo stesso ricorrente a riconoscere che tali deliberazioni sono state impugnate da D.C. e G., impugnazione che si è chiusa con l’annullamento delle stesse.

5) Il settimo e il nono motivo lamentano (il primo sotto il profilo della “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 474 e segg., artt. 480e 612 c.p.c. e segg.” e il secondo della “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”) che il ricorrente subirebbe un pregiudizio dall’esecuzione forzata della sentenza “anche perchè la sentenza non aveva precisato le concrete fattezze della disposta rimessione in pristino”.

I due motivi sono inammissibili in quanto prospettano doglianze (e va precisato che la motivazione non presenta vizi al riguardo) che, attenendo alle modalità di esecuzione di una sentenza, sono estranee al giudizio di opposizione di terzo e non possono di certo attribuire la legittimazione alla sua proposizione.

6) L’ottavo motivo lamenta ancora la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, n. 5” in quanto la Corte d’appello ha escluso quale fondamento dell’opposizione di terzo il fatto che l’esecuzione della sentenza, determinando la necessità di predisporre nuove tabelle millesimali, provocherebbe un danno al ricorrente aumentando la sua percentuale di partecipazione agli oneri condominiali.

La censura è del tutto infondata: la Corte d’appello – con motivazione esaustiva e convincente – afferma infatti che si tratta di assunto del tutto irrilevante, essendo la possibilità di revisione delle tabelle mera conseguenza riflessa dell’attuazione del giudicato (facendo “salvi gli eventuali risvolti nei rapporti tra il nuovo condomino e il suo dante causa, ove potesse sostenersi che la parte, ai fini della conclusione dell’atto traslativo, abbia riposto affidamento su una determinata consistenza millesimale, poi rivelatasi non corretta”).

6) Il decimo motivo fa valere la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare del disposto di cui all’art. 96 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3”, lamentando che la Corte d’appello abbia condannato il ricorrente al risarcimento del danno causato dalla proposizione di una lite temeraria.

Il motivo è fondato. L’esistenza di una giurisprudenza non sempre univoca in tema di legittimazione alla proposizione del rimedio dell’opposizione di terzo e la non del tutto pacifica qualificazione di giudizi quali quello in esame come azionabili dal singolo condomino senza il coinvolgimento necessario di tutti gli altri portano a escludere la sussistenza dei requisiti necessari per la pronuncia della condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., tanto più che il ricorrente ha corroborato la sua domanda con un parere pro veritate di un esperto della materia processuale.

7) Con l’ultimo motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare del disposto di cui agli artt. 91 e 408 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3”.

Il motivo è inammissibile perchè generico. In relazione alle due disposizioni – la prima sulla ripartizione delle spese di lite e la seconda che prevede la condanna al pagamento della pena pecuniaria di 2 euro quale necessaria conseguenza della dichiarazione di inammissibilità e improcedibilità ovvero rigetto per infondatezza dei motivi della domanda di opposizione di terzo – il ricorrente si limita ad affermare che la “Corte partenopea ha errato, e tale errore è frutto del cattivo esame e dell’erronea valutazione giuridica dell’intero contesto”.

8) I motivi di ricorso vanno quindi rigettati con l’eccezione del decimo. La decisione impugnata va pertanto cassata nel capo in cui condanna C.G. al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.. Alla cassazione segue, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la decisione nel merito con il rigetto della domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria proposta da G.F..

Data la soccombenza prevalente del ricorrente, vengono poste a suo carico le spese del presente giudizio, così come liquidate nel dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il decimo motivo e rigetta gli altri motivi del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio che liquida in Euro 6.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2017

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