Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29710 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. II, 29/12/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 29/12/2020), n.29710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11171/2019 proposto da:

C.F.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

LARGO DEI LOMBARDI 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

SGRO’, rappresentato e difeso dagli avvocati ANNA MARZIANO, GIUSEPPE

GERVASI;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositate il

04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d’appello di Salerno C.F.A. proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello, in composizione monocratica, che aveva rigettato la richiesta di condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per l’irragionevole durata di un procedimento di equa riparazione.

2. La Corte d’Appello rigettava l’opposizione, fondando la decisione sulla mancata presentazione dell’istanza di accelerazione della L. n. 89 del 2001, ex art. 2, comma 2 quinquies, in quanto il procedimento presupposto si era concluso con la dichiarazione di prescrizione del reato contestato al ricorrente.

3. C.F.A. proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.

4. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 3744 del 2018 ravvisava l’inapplicabilità dell’obbligo di presentazione dell’istanza di accelerazione e rinviava alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione per la decisione sulla domanda di indennizzo.

5. Il ricorrente riassumeva il giudizio e reiterava la domanda di equa riparazione per il danno patrimoniale e per il danno non patrimoniale.

6. La Corte d’Appello di Salerno rigettava la domanda di equa riparazione.

Secondo i giudici del rinvio la pretesa del ricorrente era stata azionata solo con riferimento al procedimento cautelare inerente il sequestro probatorio avvenuto il 31 giugno del 2006 su beni del ricorrente quale indagato dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro per i reati di cui agli artt. 416 bis, 648 bis, 323,316 bis, 640 bis, 648 c.p..

Il sequestro riguardava i conti correnti intestati al ricorrente e alle varie società a lui facenti capo, i titoli azionari e le quote societarie delle società da lui rappresentate e altri beni intestati a lui e alle società. Dal procedimento relativo al sequestro era stato stralciato un altro procedimento con rinvio a giudizio per i reati di cui all’art. 329 c.p.c. e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, aggravati del D.L. n. 152 del 1991, art. 7. All’esito di quest’ultimo processo il C. era stato condannato dal Tribunale di Catanzaro a sette anni di reclusione ed Euro 2000 di multa, pena poi ridotta dalla Corte d’Appello di Catanzaro ad anni due. Il processo principale n. 3687 del 2004 era stato archiviato con decreto del gip del 4 giugno 2013, per intervenuta prescrizione. All’esito di tale archiviazione era stato disposto il dissequestro dei beni notificato il 10 ottobre 2013 oggetto del ricorso per equa riparazione.

Secondo la Corte d’Appello di Salerno la domanda era avanzata unicamente con riferimento alla durata del sequestro. L’eccessiva durata di un procedimento cautelare non poteva essere presa in considerazione in via autonoma in quanto strumentale rispetto al giudizio di merito in cui si inseriva. Di conseguenza l’apprezzamento delle necessità della cautela rispetto alla conclusione del processo investiva valutazioni discrezionali che non potevano essere riesaminate al di fuori del processo in cui avevano avuto luogo e non rilevavano ai fini della determinazione della ragionevole durata se il limite ragionevole di tempo era stato rispettato nel processo di merito nell’ambito del quale il procedimento cautelare si era svolto.

Nella specie la parte ricorrente non aveva chiesto nulla a titolo di indennizzo in ordine al giudizio di merito nel quale il procedimento di sequestro era inserito. Aveva invece dedotto l’esistenza dei danni soltanto in connessione con il sequestro dei beni e non tanto in ragione dell’eccessiva durata della procedura cautelare quanto soprattutto in rapporto all’asseritamente negligente gestione dei beni sequestrati da parte degli organi a ciò preposti nel periodo compreso tra il sequestro 2006 il dissequestro 2013. La domanda di indennizzo, pertanto, non poteva essere accolta.

7. C.F.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto.

8. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4 e dell’art. 6 CEDU e degli artt. 277 e 737 c.p.c., anche sotto il profilo della corretta motivazione del decreto decisionale.

Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha rigettato la domanda di equo indennizzo perchè riferita solo al sequestro cautelare. Tale interpretazione della domanda giudiziale sarebbe fondata su di un evidente errore, in quanto nel ricorso introduttivo del giudizio e nelle conclusioni di tutti gli atti successivi, di opposizione, di reclamo, di ricorso in cassazione, di riassunzione, la parte ricorrente ha sempre ribadito che la domanda di equa riparazione era proposta in relazione al procedimento penale numero 3687 del 2004 della direzione distrettuale antimafia di (OMISSIS). Il suddetto processo è iniziato con il sequestro dei beni in data 31 giugno 2002 e si è concluso con decreto di archiviazione in data 4 giugno 2013 e con contestuale dissequestro dei beni del ricorrente. Non vi sarebbe, quindi, alcuna distinzione tra il procedimento di merito e quello cautelare, in quanto il procedimento è stato unico, salvo l’altro scaturito da uno stralcio e rispetto al quale il ricorrente non ha chiesto alcun indennizzo mancandone i presupposti. Altrettanto erronea sarebbe la decisione nella parte in cui si afferma che il ricorrente si era lamentato della mala gestione dei beni sequestrati e non tanto della ragionevole durata del processo. Era invece del tutto evidente che la domanda atteneva al danno patrimoniale e a quello non patrimoniale derivante dal patema d’animo della irragionevole durata. Almeno in parte qua la domanda doveva essere accolta.

In ogni caso il ricorrente richiama la sentenza della Corte Costituzionale numero 184 del 2015 evidenziando come l’equa riparazione spetti anche per le indagini preliminari.

1.1 L’unico motivo di ricorso è fondato.

La Corte d’Appello ha negato l’indennizzo con una motivazione che non tiene conto della evoluzione giurisprudenziale sulla ragionevole durata del processo in relazione alla fase delle indagini preliminari.

La Corte Costituzionale, infatti, ha ritenuto costituzionalmente illegittimo la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis (c.d. Legge Pinto), “nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anzichè quando l’indagato, in seguito a un atto dell’autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico” (Corte Cost. sentenza n. 184 del 2015).

Del resto, già prima dell’introduzione dell’art. 2, comma 2-bis, citato, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto rilevante ai fini dell’equa riparazione il tempo successivo al momento in cui l’indagato abbia avuto concreta notizia del procedimento penale. Questa Corte, infatti, in numerose occasioni, ha affermato che: “In tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, nella valutazione della durata del processo penale si deve tener conto della fase delle indagini preliminari dal momento in cui l’indagato abbia avuto concreta notizia della pendenza del procedimento nei suoi confronti”, identificandosi quale termine finale, quello in cui la sentenza penale diviene definitiva, perchè non più soggetta a impugnazione, o il procedimento si concluda con l’archiviazione senza esercizio dell’azione penale (ex plurimis Sez. 6-2, Sent. n. 14385 del 2015, Sez. U. n. 19977 del 2014). In tal caso, si deve ritenere come imputabile all’organizzazione giudiziaria il tempo eccedente la durata massima delle indagini preliminari prevista per ciascun reato dalla legge (cfr., per un’ipotesi di valutazione come ragionevole della durata delle indagini preliminari in sei mesi, in sede di decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., Sez. 1, Sentenza n. 19870 del 20/09/2010).

Nella specie il ricorrente ha avuto conoscenza del procedimento nei suoi confronti con il sequestro in data 31 giugno del 2006, momento dal quale deve calcolarsi la durata ragionevole della fase delle indagini preliminari.

Il riferimento della motivazione alla fase cautelare, dunque, è erroneo posto che il sequestro ha rappresentato il momento di conoscenza del ricorrente della pendenza del procedimento penale a iscritto a suo carico e, successivamente, definito con decreto di archiviazione e dissequestro dei beni. Nella specie, non assume rilevanza il fatto che, con un provvedimento di separazione dei procedimenti, ne sia stato istruito un altro conclusosi tempestivamente.

2. La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

 

 

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