Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29710 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 19/11/2018), n.29710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14327-2017 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO

92, presso lo studio dell’avvocato LUCA GIUSTI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8372/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 13/12/2016; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

13/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal del D.L. n. 168 del 2016, art. 1, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 8372/2/2016, depositata il 13 dicembre 2016, non notificata, la CTR del Lazio accolse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della sig.ra M.S. avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento per IRPEF ed altro per gli anni 1994 e 1995 in forza di previo accertamento del reddito d’impresa della stessa per le anzidette annualità.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

L’intimata Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. non ha svolto difese. 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta congiuntamente “Omissione totale di motivazione – Decadenza dei termini di riscossione – Nullità della cartella impugnata (…) – Violazione di legge del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. a, in conformità al principio della “conoscenza degli atti” di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 1, (Statuto dei diritti del contribuente)”, dolendosi ancora di “carenza di motivazione e/o motivazione non corretta (art. 360 c.p.c., n. 4,); art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; violazione dell’art. 111 Cost. in materia di giusto processo, laddove non realizza l’effettività della tutela del diritto fatto valere”, in relazione al mancato rilievo della decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalla riscossione eccepita dalla parte, rispetto alla quale la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che la cartella, notificata il 9 gennaio 2012, in quanto emessa in forza della sentenza n. 106/11/2006 del 28 marzo 2006 della CTP di Roma, passata in giudicato, è legittima.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Omessa motivazione sulla ammissibilità di nuova documentazione probatoria in grado di appello, nonostante essa fosse già in possesso di parte appellante” e, conseguentemente, nullità della sentenza per mancanza di motivazione e/o motivazione non corretta (art. 360 c.p.c., n. 4)”, avendo l’Amministrazione prodotto solo in grado d’appello la documentazione relativa al titolo in forza del quale la riscossione era stata intrapresa.

3. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente lamenta “Inesistenza della notifica della cartella di pagamento qui impugnata e degli atti pregressi. Nullità della cartella esattoriale notificata a mezzo posta. Mancata compilazione della relata di notifica – Violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26”, assumendo l’erroneità della pronuncia impugnata che ha escluso la sussistenza del vizio denunciato.

4. Il primo motivo è inammissibile, risolvendosi nella denuncia cumulativa di plurime censure dedotte in modo inestricabile tra loro in relazione a differenti parametri normativi (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 11 giugno 2018, n. 15110; Cass. sez. 6-5, ord. 22 settembre 204, n. 19959; Cass. sez. 3, 17 settembre 2013, n. 21165).

Quand’anche si ritenga che risulti in ogni caso oggetto di possibile autonomo esame, del pari la doglianza circa il rigetto dell’eccezione di decadenza dalla riscossione risulta inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., avendo la sentenza impugnata pronunciato in conformità all’indirizzo espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte relativamente al principio secondo il quale quando il diritto alla riscossione delle imposte è fondato su sentenza passata in giudicato esso non è assoggettato al termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, ma unicamente al termine di prescrizione decennale dell’art. 2953 c.c. previsto per l’actio iudicati (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 15 maggio 2018, n. 11862; Cass. sez. 5, 7 aprile 2017, n. 9076; Cass. sez. 5, 9 agosto 2016, n. 16730; Cass. sez. 5, 23 ottobre 2015, n. 21163).

5. Del pari è inammissibile il secondo motivo, sia allorchè denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, un preteso errore in diritto della sentenza impugnata, che sarebbe al più oggetto di correzione, ex art. 384 c.p.c., ove realmente esistente, sia laddove intenda denunciare un error in indicando riguardo all’ammissibilità dei documenti oggetto di produzione in appello, essendo anche al riguardo la pronuncia impugnata in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, in ragione della specialità del rito tributario, consente la produzione di nuovi documenti in appello, che non comportino un ampliamento del thema decidendum (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, ord. 4 aprile 2018, n. 8313; Cass. sez. 5, 22 novembre 2017, n. 27774; Cass. sez. 5, 24 febbraio 2015, n. 3661; Cass. sez. 5, 16 settembre 2011, n. 18907), diritto vivente di cui il giudice delle leggi (cfr. Corte cost. 14 luglio 2017, n. 199) ha affermato la conformità alla Costituzione.

6. Ugualmente inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c., è infine il terzo motivo, essendo anche in questo caso la sentenza impugnata conforme alla giurisprudenza di questa Corte in materia, secondo cui “”In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26,comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex L. n. 890 del 1982 (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 3 aprile 2018, n. 8086; Cass. sez. 6-5, ord. 21 febbraio 2018, n. 4275; Cass. sez. 6-5, ord. 21 5 dicembre 2017, n. 29022; Cass. sez. 5, 21 febbraio 2017, n. 4376; Cass. sez. 5, 19 gennaio 2017, n. 1304; Cass. sez. 5, 18 novembre 2016, n. 23511; Cass. sez. 65, ord. 13 giugno 2016, n. 12083; Cass. sez. 6-5, ord. 24 luglio 2014, n. 16949; Cass. sez. 5, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11708).

6.1. La legittimità costituzionale di detta disposizione è stata affermata da ultimo da Corte cost. 23 luglio 2018, n. 175, che ha comunque affermato che, per colmare lo scarto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva dell’atto, colui che assuma in concreto la mancanza di conoscenza effettiva per causa a lui non imputabile, possa chiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove comprovi, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, la sussistenza di detta situazione.

Detta istanza non è stata formulata, nè alcunchè al riguardo risulta aver addotto la contribuente.

7. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va pertanto rigettato.

8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto processuale tra la ricorrente e la controricorrente Agenzia delle Entrate, mentre nulla va statuito riguardo alle spese nel rapporto tra la ricorrente e l’agente della riscossione, che non ha svolto difese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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