Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29710 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 29710 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 9478-2014 proposto da:
MASTELLO

ANNA

GIUSEPPA,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA UMBERTO MORRICA 32,
presso lo studio dell’avvocato UGO SCALISE,
rappresentata e difesa dall’avvocato
VINCENZO DE LAURO;
– ricorrente contro
2017
1711

9,fL

PREFETTURA DI MATERA,
Prefetto

pro

tempore,

in persona del
elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

Data pubblicazione: 12/12/2017

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

– intimato –

avverso

la

TRIBUNALE

sentenza
di

MATERA,

n.

789/2013

del

depositata

il

27/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 14/06/2017 dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

COMUNE IRSINA;

Ritenuto che il Tribunale di Matera, con sentenza pubblicata il
27/9/2013, rigettò l’appello avanzato da Anna Giuseppa Masiello
nei confronti della Prefettura di Matera e del Comune di Matera,
con il quale l’appellante aveva chiesto riformarsi la sentenza
emessa dal Giudice di pace di Irsina in data 9/4/2010, con la
quale era stata rigettata l’opposizione avverso l’ordinanzaingiunzione emessa dal Prefetto di Matera per violazione dell’art.

48 ore all’autorità locale di P.S. di aver dato alloggio od ospitalità
ad uno straniero o apolide;
ritenuto che avverso la predetta determinazione la Masiello
propone ricorso per cassazione allegando un motivo di censura;
ritenuto che la Prefettura di Matera ha depositato
controricorso;
considerato che il ricorso è fondato in quanto: risulta dagli
atti che la Masiello, proprietaria dell’immobile, aveva, a suo
tempo, locato lo stesso a tale Amenta (punto non controverso),
effettuando la comunicazione all’autorità di P.S. (art. 12 del d.l.
21 marzo 1978, n. 59, convertito nella legge 18 maggio 1978, n.
191), di conseguenza aveva perso la necessaria signoria
materiale sull’edificio per poterne usare e disporre, né il ruolo di
locatrice le consentiva di esercitare controlli e verifiche sugli
eventuali ospiti del conduttore, con la conseguenza che la
violazione della norma di legge (art. 7 del d. Igs. n. 286/1998)
non poteva essere contestata alla Masiello, imponendo il rispetto
della stessa una condotta dalla medesima non esigibile, bensì, se
del caso, nei confronti del conduttore, autore della condotta
vietata dalla legge, la quale configura un soggetto agente che
abbia il potere di alloggiare od ospitare, senza che, in alcun
modo, rilevi il titolo in base al quale goda della disponibilità
dell’immobile («Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero
ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine»);

3

7 del d.lgs. n. 286/1998, per non essere stato dato avviso entro

considerato, pertanto, che, cassata la decisione impugnata,
giudicando nel merito, l’ordinanza-ingiunzione deve essere
annullata;
considerato che le spese legali debbono seguire la
soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto
conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività
espletate e che le stesse vanno poste ad esclusivo carico della

amministrativo impugnato, costituisce l’unico contraddittore
necessario;
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo
nel merito annulla l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di
Matera il 6/2/2009 nei confronti di Anna Giuseppa Masiello;
condanna l’Amministrazione controricorrente alle spese legali
della fase di merito e di legittimità, che liquida in C. 200,00 per il
giudizio innanzi al Giudice di pace, in C 400,00 per il giudizio
d’appello ed in C 500,00, per il giudizio di cassazione, per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per
cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di
legge.
Così deciso in Roma il 14 giugno 2017

sola Prefettura di Matera, che, avendo emanato l’atto

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