Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2971 del 07/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 2971 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: SPENA FRANCESCA

SENTENZA

sul ricorso 1130-2016 proposto da:
FLY

SERVICE

S.R.L.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA RENATO FUCINI 63, presso lo studio
dell’avvocato CARLA MONTANARO, rappresentata e difesa
dall’avvocato BARTOLOMEO SPAZIANO, giusta delega in
2017

atti;
– ricorrente –

3942
contro

MADDALENA GIOVANNI;
– intimato –

Data pubblicazione: 07/02/2018

avverso la sentenza n. 4087/2015 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 30/06/2015 r.g.n. 3624/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA
SPENA;

Generale DOTT. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

PROC. nr . 1130/2016 RG

FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 20.6.2011 al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere GIOVANNI MADDALENA, già dipendente della società FLY
SERVICE srl, impugnava il licenziamento intimatogli in data 24.5.2009; la
società convenuta agiva in via riconvenzionale per il risarcimento del danno
derivatole dalla condotta inadempiente del MADDALENA, che aveva gettato

Il Giudice del Lavoro, con sentenza del 31.1.2014 ( nr. 396/2014),
accoglieva la domanda principale, riconoscendo al lavoratore la tutela
obbligatoria.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 12 maggio-30 giugno
2015 (nr. 4087/2015), rigettava l’appello della società nonché l’appello
incidentale con cui il lavoratore chiedeva applicarsi la tutela reale.
La Corte territoriale osservava che nella comunicazione del
licenziamento si indicava una ragione oggettiva del recesso ovvero la
soppressione del posto di lavoro; nella memoria di costituzione in giudizio,
invece, la società aveva posto a giustificazione del licenziamento la condotta
del ricorrente ( la sua litigiosità, l’ atteggiamento ostruzionistico sul lavoro,
il compimento di atti diretti a gettare discredito sulla impresa, la
divulgazione di notizie negative circa il suo andamento economico).
Come già rilevato dal primo giudice, vi era stato dunque un mutamento
in giudizio delle ragioni giustificative del recesso, che, per come allegate in
causa, avevano natura ontologicamente disciplinare; per contro nulla era
stato dedotto circa la riorganizzazione aziendale indicata nella lettera di
licenziamento.
Doveva essere parimenti condivisa la valutazione del primo giudice
quanto alla domanda risarcitoria, giacchè nella memoria difensiva della
società mancava ogni allegazione di circostanze specifiche descrittive del
comportamento del dipendente e del danno concretamente cagionato alla
azienda, danno quantificato nella domanda riconvenzionale in modo
apodittico.

1

discredito sulla datrice di lavoro producendo un calo di commesse.

PROC. nr . 1130/2016 RG

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società FLY
SERVICE srl , articolato in tre motivi, ciascuno distinto in due paragrafi.
GIOVANNI MADDALENA è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

dell’articolo 360 nr. 5 cod. proc.civ.— omesso esame circa un fatto decisivo
del giudizio ovvero delle circostanze attestanti il giustificato motivo
oggettivo del licenziamento (paragrafo 1A) nonché erronea ed omessa
applicazione

degli

articoli

3

legge

604/1966,

112

e

115

cod.proc.civ.(paragrafo 1 B).
Il motivo denunzia l’omesso esame delle circostanze di fatto dedotte nei
capitoli di prova (dal numero 30 al numero 42 della memoria difensiva ,
trascritti nell’attuale ricorso) idonee a dimostrare la esigenza
organizzativa a fondamento del licenziamento, consistente nel calo dell’
unica commessa in corso, prodotto dalla condotta del MADDALENA, con
conseguente necessità di ridurre il numero degli addetti.
Il licenziamento era dovuto al motivo oggettivo della riduzione della
commessa di lavoro mentre la sola domanda riconvenzionale di
risarcimento del danno era fondata sulla condotta infedele del dipendente.
Tale esigenza obiettiva era documentata dal libro matricola, prodotto in
causa, da cui risultava che dopo il licenziamento non erano state operate
nuove assunzioni e che nell’anno 2009 erano stati licenziati altri due
dipendenti con le medesime mansioni ( signori VINCENZO ILESTRO e LUIGI
MARTONE), uno dei quali ( il MARTONE) nella stessa data del MADDALENA.
Provata la effettività della soppressione della posizione lavorativa, con la
produzione del libro matricola, restavano insindacabili le ragioni
imprenditoriali a fondamento di tale determinazione.

2.

Con il secondo motivo la ricorrente ha denunziato — ai sensi

dell’articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.— omesso esame circa un fatto decisivo
della controversia, consistente nelle circostanze a sostegno della domanda

2

1. Con il primo motivo la società ricorrente ha dedotto— ai sensi

PROC. nr . 1130/2016 RG

riconvenzionale (paragrafo 2A) nonché violazione ed omessa applicazione
dell’articolo 1218 cod.civ. (paragrafo 2B).
La ricorrente ha impugnato la statuizione di rigetto della domanda
risarcitoria per ritenuto difetto di allegazione specifica del comportamento
inadempiente del lavoratore e del danno derivatone.
Ha assunto di avere svolto puntali allegazioni nella memoria di

( in particolare, quanto alla condotta inadempiente, nei capitoli dal numero
11 al numero 21 e, quanto al danno, nei capitoli 22,25,26).
La domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere accolta, in applicazione
dell’articolo 1218 cod.civ., sulla base dei fatti allegati .

3. Con il terzo motivo la società ha impugnato la sentenza — ai sensi
dell’articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.— per omesso esame circa un fatto
decisivo della controversia ovvero delle circostanze articolate nei capitoli
della prova testimoniale, reiterata nel grado di appello (paragrafo 3A)
nonché per violazione ed omessa applicazione dell’articolo 244
cod.proc.civ.(paragrafo 3B).
La ricorrente ha dedotto di avere articolato la prova testimoniale per
capitoli separati e specifici, come richiesto dall’articolo 244 cod.proc.civ. ed
ha censurato la sentenza per avere dichiarato, confermando la valutazione
del primo giudice, la inammissibilità della prova per mancanza di
allegazione di circostanze specifiche descrittive della condotta del
MADDALENA e del danno derivatone.
I capitoli di prova non ammessi avrebbero dimostrato, nell’assunto della
società ricorrente, tanto la esigenza di riduzione del personale e la
impossibilità di un utile reimpiego del dipendente che il buon fondamento
della domanda risarcitoria.

I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non
superano il preliminare vaglio di ammissibilità quanto alla deduzione del
vizio di cui all’articolo 360 nr.5 cod. proc.civ.

3

costituzione, ai capitoli dal numero 1 al numero 30, in questa sede trascritti

PROC. nr . 1130/2016 RG

Nella fattispecie di causa trova applicazione ratione temporis l’articolo
348 ter, commi 4 e 5, cod.proc.civ. (il ricorso in appello è stato depositato
in epoca successiva all’il settembre 2012) , a tenore del quale il vizio di
motivazione non è deducibile in sede di legittimità allorquando la sentenza
d’appello abbia confermato la sentenza di primo grado per le stesse ragioni
inerenti a questioni di fatto.

espresso analoghe valutazioni in punto di fatto sia quanto alla mancata
allegazione in giudizio da parte del datore di lavoro delle circostanze
oggettive dichiarate nella lettera di licenziamento che quanto alla mancata
specificazione nella domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale
della condotta inadempiente del lavoratore e del danno in concreto
derivatone.
In particolare, in punto di legittimità del licenziamento, il giudice del
merito ha formulato un giudizio di irrilevanza delle circostanze allegate nella
memoria difensiva e nelle richieste istruttorie ad assolvere all’onere
probatorio a carico del datore di lavoro. Tale giudizio , conforme nei due
gradi, resta incensurabile in questa sede .
Quanto alla domanda risarcitoria, in entrambi i gradi è stata ritenuta la
genericità dei capitoli di prova; trattasi, analogamente, di un giudizio
insindacabile in questa sede di legittimità.

Le censure articolate nei tre motivi di ricorso in punto di violazione di
norme di diritto (paragrafi 1B,2B,3B) non colgono nel segno; la società
ricorrente solo formalmente denunzia un vizio di violazione di legge ma
nella sostanza si duole del concreto apprezzamento dei fatti da essa
allegati in causa, in termini di irrilevanza quanto al licenziamento e di
genericità quanto alla domanda riconvenzionale.

Nulla per le spese, per la mancata costituzione dell’intimato.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013
sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012
( che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della

4

Nella presente vicenda tanto il Tribunale che il Collegio di appello hanno

PROC. nr . 1130/2016 RG

sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
impugnazione integralmente rigettata .
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma ,in data 11 ottobre 2017

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA