Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2971 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/02/2017, (ud. 08/11/2016, dep.03/02/2017),  n. 2971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9859/2011 proposto da:

D.R.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA F. CORRIDONI 23, presso lo studio dell’avvocato BARBARA BALBONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE TROISI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici domicilia in ROMA, alla

VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– controricorrente –

e contro

G.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1406/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 12/01/2011 R.G.N. 387/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 387/09, decidendo sull’impugnazione principale proposta da D.R.D. nei confronti dell’Agenzia delle Dogane, e sull’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Dogane nei confronti del D.R., nonchè entrambi nei confronti di G.R., avverso la sentenza n. 3327/2008, emessa tra le parti dal Tribunale di Salerno, accoglieva l’appello incidentale e in riforma della sentenza del Tribunale rigettava la domanda proposta da D.R.D. con il ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando assorbito l’appello principale.

2. Il D.R. aveva adito il Tribunale di Salerno esponendo:

di lavorare alla dipendenza dell’Agenzia delle Dogane con la qualifica di funzionario di terza area, e di essere in forze presso l’ufficio Dogane di Salerno;

che con interpello prot. n. 5633 del 15 giugno 2006 era stata messa a concorso la reggenza dell’istituendo ufficio Dogane di Benevento e che era previsto che laddove nessun dirigente di ruolo dell’Agenzia – si fosse dichiarato disponibile, il posto sarebbe stato assegnato ad un funzionario di terza area;

che aveva partecipato all’interpello, corredando la domanda del curriculum vitae e della scheda riassuntiva, come previsto dall’interpello stesso;

che non aveva ricevuto alcun esito ufficiale della propria istanza e che l’incarico era stato conferito all’ing. G.R. dipendente dell’agenzia, ma proveniente dal ruolo dell’U.T.F..

3. Tanto premesso, il D.R. aveva chiesto:

dichiararsi l’illegittimità della nomina del G.;

annullarsi o disapplicarsi la suddetta nomina, con conferma in via cautelare emessa il 3 marzo 2007;

ordinare alla PA ogni conseguente adempimento;

condannare l’Amministrazione al risarcimento del danno da mancata chance, da valutarsi in via equitativa.

4. Il Tribunale, previa declaratoria del difetto legittimazione passiva del Ministero delle Finanze, decidendo nel merito dichiarava illegittima sotto un profilo formale (non emergendo con chiarezza i criteri in base ai quali era stata effettuata la valutazione comparativa dei funzionari) la procedura di assegnazione della reggenza e rigettava l’istanza di annullamento del provvedimento di nomina dell’altro candidato (ritenendo che non era possibile operare un sindacato neppure ex post sulla correttezza sostanziale della scelta, perchè risultava che l’altro aspirante era stato assunto con idonea e sufficiente motivazione), e rigettava la richiesta di risarcimento del danno.

5. La Corte d’Appello, in accoglimento appello incidentale, riteneva legittimo il procedimento poichè non si era in presenza di una procedura concorsuale, atteso che il conferimento di una reggenza temporanea non richiede particolari procedure, pur dovendosi tenere conto degli obiettivi fissati e della attitudini e capacità professionali di coloro che hanno risposto all’interpello, che veniva disposto solo (art. 26 Reg. Agenzia) per ragioni di celerità.

6. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il D.R. prospettando sette motivi di impugnazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto error in iudicando, art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del Reg. Amm. Dogane. Violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 19, 28 e 35.

Motivazione insufficiente, contraddittoria, circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti.

Il ricorrente censura la statuizione con la quale la Corte d’Appello ha escluso la natura concorsuale dell’interpello. A tal fine richiama il disposto dell’art. 26 del Reg. Amm., rilevando come in ragione del richiamo contenuto nello stesso all’art. 14, commi 1 e 10, che a loro volta richiamano del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 28 e 35, l’interpello deve essere informato ai principi dettati in materia di accesso alla dirigenza e, quindi, deve soggiacere al più generale principio della scelta del migliore, da effettuarsi a seguito di una procedura di tipo concorsuale.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto error in iudicando (art. 360 c.p.c., n. 3). Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del Reg. Amm. Ag. Dogane. Violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 28 e 35. Motivazione insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia, prospettato tra le parti.

Il ricorrente censura la statuizione che ha escluso che l’attribuzione della reggenza possa dare luogo a una procedura concorsuale, trattandosi di istituto nato per assicurare la continuità dell’azione amministrativa, senza la necessità di particolari formalità di procedura, puchè si tenga conto delle attitudini e della capacità professionali di coloro che all’interpello hanno risposto, con rispetto dei principi di non discriminazione, correttezza e buona fede.

Ad avviso del ricorrente poichè occorre procedere ad una selezione non può non effettuarsi comparazione tra gli aspiranti.

3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotto error in iudicando (art. 360 c.p.c., n. 3). Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del Reg. Amm. Ag. Dogane, in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19. Motivazione contraddittoria circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti.

L’argomentazione della Corte d’Appello in ragione della quale il carattere non concorsuale della procedura si giustificherebbe in ragione della temporaneità dell’incarico, non può essere condivisa atteso che tutti gli incarichi dirigenziali sono a tempo determinato.

4. Con il quarto motivo di ricorso è prospettato error in iudicando (art. 360 c.p.c., n. 3). Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del Reg. Amm. Ag. Dogane. Violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 28. Motivazione omessa (inesistente), insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti.

La Corte d’Appello rigettava la domanda risarcitoria anche con riguardo alla dedotta violazione dei principi di correttezza e buona fede, in quanto priva di allegazione. Tale assunto non poteva essere condiviso, atteso che, come già esposto dal giudice di primo grado, con argomenti che la Corte d’Appello non aveva contrastato con adeguata motivazione, in ogni caso vi era un obbligo di procedimentalizzazione, che necessitava di valutazioni anche comparative, o di consentire forma adeguate da partecipazione ai processi decisionali, o di esternare le ragioni giustificative delle scelte.

5. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati nei sensi di seguito precisati.

6. L’art. 26 del Reg. Amm., al comma 2, stabilisce che “per inderogabili esigenze di funzionamento dell’Agenzia, le eventuali vacanze sopravvenute possono essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l’urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1, fino all’attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza (…)”. Il comma 1, a sua volta richiede la specifica valutazione dell’idoneità a ricoprire provvisoriamente l’incarico.

L’interpello in questione richiedeva la presentazione di curriculum, e lo stesso, all’art. 5 stabiliva che si doveva procedere all’esame delle istanze e che l’esame “viene effettuato tenendo conto dei requisiti soggettivi ed oggettivi, con particolare riferimento ai seguenti criteri previsti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 1:

natura e caratteristiche degli obiettivi da realizzare;

attitudini e capacità professionali dei candidati;

risultati conseguiti anche rispetto ai programmi ed agli obiettivi assegnati ed alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte”.

Come affermato dalla Corte d’Appello non viene in rilievo una procedura concorsuale. Tuttavia, nella specie, atteso il tenore del bando avente ad oggetto l’interpello, l’Amministrazione si è vincolata ad una valutazione, sia pure non comparativa, di tutti gli aspiranti. Pertanto, in ragione di correttezza e buona fede e ai fini del buon andamento dell’amministrazione, l’Agenzia doveva procedere alla valutazione del ricorrente comunicandone l’esito, avendo quest’ultimo interesse ad una corretta valutazione della propria posizione.

Il corretto espletamento della procedura di interpello, secondo quanto previsto dal bando, richiede, quindi che l’Amministrazione abbia proceduto alla valutazione degli aspiranti tra cui, per quanto qui d’interesse il ricorrente, diversamente violandosi i principi di correttezza e buona fede, nonchè il principio di buon andamento dell’Amministrazione, venendo disattesa la lex specialis stabilita dal bando per l’interpello medesimo, in relazione all’art. 26 del Reg. Amm..

7. All’accoglimento dei primi quattro motivi nei limiti indicati, segue l’assorbimento degli ulteriori tre motivi di ricorso che attengono alle statuizioni sulla domanda risarcitoria.

7.1. Il quinto motivo prospetta error in iudicando (art. 360 c.p.c., n. 3). Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del Reg. Amm. Ag. Dogane. Violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 28. Motivazione omessa (inesistente), insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti.

Si censura la statuizione che avrebbe ritenuto non dedotti gli elementi dai quali dedurre una valutazione di vantaggio della posizione del ricorrente rispetto a quella del convenuto.

7.2. Il sesto motivo di ricorso deduce error in iudicando (art. 360 c.p.c., n. 3). Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. e artt. 420 e 421 c.p.c.. Violazione del principio dispositivo delle prove e dell’onere delle prove. Motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti.

7.3. Il settimo motivo di ricorso prospetta error in iudicando (art. 360, n. 3, cpc). Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 1175 e 1375. Violazione e mancata applicazione dei principi di correttezza e buona fede. Motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti.

8. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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