Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29709 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5614/’10) proposto da:

P.A. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, in virtù di procura speciale a margine dei ricorso, dagli

Avv.ti Pachi Armando e Longo Patrizia ed elettivamente domiciliato

presso lo studio dell’Avv. Scopelliti Antonietta, in Roma, Largo

Messico, n. 7;

– ricorrente –

contro

IMPRESA EDILE CARRARO Adriano e Francesco s.n.c. (PI.: (OMISSIS)),

in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avv. Ometto Michele in virtù di procura speciale a

margine del controricorso ed elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’Avv. Andrea Manzi, in Roma, v. Confalonieri, n. 5;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Venezia n.

109 del 2009, depositata il 26 gennaio 2009 (e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 30

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrata;

uditi gli Avv.ti Patrizia Longo, per il ricorrente, e Federica Manzi

(per delega) nell’interesse della controricorrente;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Capasso Lucio, che ha concluso per il rigetto de

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 17 novembre 1993 il sig. P.A., deducendo che, in data 10 aprile 1991, aveva stipulato con l’Impresa Carrara Adriano e Francesco s.n.c. un contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di un fabbricato ad uso abitazione, sito in (OMISSIS), e che l’opera eseguita presentava molteplici vizi e difetti (consistenti in macchie di umidità e muffe), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia la suddetta società per sentir accertare l’inadempimento della stessa e la sua condanna al pagamento delle spese necessarie all’eliminazione dei vizi rappresentati, ove possibile, oltre alla restituzione del prezzo già pagato e al risarcimento degli asseriti danni. Nella costituzione della convenuta società, la Sezione stralcio dell’adito Tribunale, in persona del designato G.O.A., con sentenza n. 2801 del 2002, accoglieva la domanda attorea, condannando l’indicata società Carrara al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 22.207,65, oltre accessori (sulla quale avrebbe dovuto essere computata, a titolo di compensazione parziale, la somma di Euro 13.984,10), nonchè alla corresponsione dell’importo, a titolo di risarcimento del danno (per il procurato disagio abitativo), di Euro 36.000,00, oltre alla rifusione delle spese processuali. Interposto appello da parte della società Carrara, nella resistenza dell’appellato P.A. (che, a sua volta, proponeva appello incidentale), la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 109 del 2009 (depositata il 26 gennaio 2009), in parziale riforma dell’impugnata sentenza (che confermava nel resto), escludeva il riconoscimento del danno per il disagio abitativo in favore del P. e compensava le spese del doppio grado di giudizio nella misura del 30%, accollando il pagamento del residuo 70% all’appellante società Carraro.

Avverso la citata sentenza di secondo grado (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione (consegnato per la notifica il 12 febbraio 2010, notificato il 22 febbraio successivo e depositato il 12 marzo 2010) il P.A., articolato in due motivi, in ordine al quale si è costituita in questa fase, con controricorso, l’intimata Impresa Carraro Adriano e Francesco s.n.c..

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deducendo che la Corte di appello aveva rigettato, con motivazione insufficiente e/o contraddittoria e/o incongrua, il suo appello incidentale in relazione alla quantificazione del danno costituito dalle spese da sostenere per l’eliminazione dei vizi dovuti all’inadempimento contrattuale della società appaltatrice.

Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte di appello accolto, con motivazione insufficiente e/o contraddittoria e/o incongrua, l’appello svolto dalla società Carraro in relazione alla debenza del risarcimento del danno da “disagio abitativo”.

Ritiene il collegio che sussistono, nel caso in questione, i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso con riferimento ad entrambi i motivi proposti, per inosservanza del requisito di ammissibilità previsto dall’art. 366 bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e “ratione temporis” applicabile nella fattispecie, vertendosi nell’ipotesi di ricorso avverso sentenza ricadente nell’ambito di applicabilità dell’indicato D.Lgs., siccome pubblicata il 26 gennaio 2009: cfr. Cass. n. 26364/2009 e Cass. n. 6212/2010).

Sul piano generale si osserva (cfr, ad es., Cass. n. 4556/2009) che l’art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dieta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Ciò posto, alla stregua della uniforme interpretazione di questa Corte (secondo la quale, inoltre, ai fini dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto non può essere implicitamente desunto dall’esposizione del motivo di ricorso, nè può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poichè una simile interpretazione si sarebbe risolta nell’abrogazione tacita della suddetta norma codicistica), deve escludersi che il ricorrente si sia attenuto alla rigorosa previsione scaturente dal citato art. 366 bis c.p.c., poichè:

– con riferimento al primo motivo, riferito al richiamato vizio di motivazione, dopo la diffusa esposizione della doglianza (ponendo riguardo anche alle risultanze della c.t.u), non si evince alcuna sintesi dello stesso vizio prospettato e manca del tutto la chiara indicazione, in apposito quadro riepilogativo, del fatto controverso in relazione al quale si assume che la motivazione sia insufficiente o contraddittoria, così come la prospettazione delle ragioni, in termini adeguatamente specifici, per le quali la supposta insufficienza motivazionale sia inidonea a supportare la decisione;

– anche con riguardo al secondo motivo, inerente il supposto vizio motivazionale sulla domanda concernente l’ingiusta esclusione del danno riconducibile al patito “disagio abitativo”, non emerge alcuna sintesi del prospettato vizio motivazionale, mancando la chiara evidenziazione, in apposito quadro riepilogativo, del fatto controverso in relazione al quale si assume che la motivazione sia carente, così come difetta la prospettazione delle ragioni, in termini necessariamente specifici, per le quali la dedotta insufficienza della motivazione non sia idonea a confortare l’adottata decisione sul punto (non potendo certamente qualificarsi congruo allo scopo il riferimento, del tutto generico, alla circostanza, dopo lo sviluppo delle argomentazioni critiche, che “in realtà, però, dalla motivazione della sentenza d’appello non è dato di comprendere perchè mai alle due diverse denominazioni debbano necessariamente corrispondere due altrettanto diverse causae petendi. Proprio in ciò consiste l’evidente vizio motivazionale che in questa sede si rileva e contestà).

In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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