Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29709 del 12/12/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/12/2017, (ud. 14/06/2017, dep.12/12/2017),  n. 29709

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Firenze, con sentenza pubblicata il 6/3/2014, rigettò l’appello avanzato dalla Provincia di Grosseto avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto dell’1/7/2006, con la quale era stata accolta l’opposizione avanzata da C.M. avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 25109/2005 emessa dalla Provincia di Grosseto, con la quale era stato intimato il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di 309,00, oltre accessori, per avere il C. effettuato attività venatoria fuori dell’orario consentito;

ritenuto che avverso la determinazione d’appello l’Amministrazione provinciale propone ricorso per cassazione corredato da tre censure;

ritenuto che il C. non ha svolto difese;

considerato che con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 115,116 c.p.c. e artt. 2700 e 2697 c.c., in quanto, secondo l’assunto impugnatorio, la sentenza censurata aveva svilito la portata di atto avente fede privilegiata del verbale redatto da personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato, il quale aveva avuto modo di sorprendere il sanzionato all’interno del bosco, verso le ore 17,10, dopo la chiusura dell’orario venatorio (ore 16,45), in evidente atteggiamento venatorio, poichè armato di fucile carico, oltre ad avere invertito l’onere probatorio, richiamando, senza pertinenza, la L. n. 689 del 1981, art. 23,nonostante si fosse in presenza di un atto avente valore privilegiato;

considerato che con il secondo motivo viene allegata la violazione della L. n. 157 del 1992, art. 12, per avere la Corte locale erroneamente interpretato il concetto di attività venatoria, dovendosi intendere ricompresa in essa attività non solo il constatato esercizio di abbattimento di animali selvatici, ma anche il tenere condotta propedeutica, senza che possa rilevare la circostanza che l’arma si trovi ad essere temporaneamente scarica;

considerato che con il terzo motivo la ricorrente prospetta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, costituito dal verbale di accertamento e dell’attestazione in esso contenuto in ordine al fatto che il C. al momento del controllo si trovava all’interno del bosco;

considerato che vagliati gli esposti motivi, osmotici fra loro, contestualmente e nel loro insieme, il ricorso merita di essere accolto, in quanto: a) va osservato che la nozione di esercizio venatorio resterebbe largamente incapace di reprimere condotte di caccia vietate ove si ritenesse di circoscriverla alla sola, comprovata, attività di abbattimento di fauna selvatica, in quanto ne resterebbe escluso l’insieme di quelle condotte dirette a rendere possibile l’evento ultimo soddisfattivo per il cacciatore, costituito dall’uccisione dell’animale, condotte estrinsecantesi in ispezioni, appostamenti, sopralluoghi, sempre che il soggetto si trovi in grado di prontamente accedere a strumenti idonei a consentire l’uccisione della preda, di talchè neppure la circostanza che il fucile condotto seco sia scarico fa escludere l’attività venatoria, salvo che lo stato dello stesso (per esempio perchè assicurato da custodia o perchè smontato) non ne faccia escludere prontezza d’uso (cfr., in senso conforme, Sez. 2, n. 13973, 14/6/2007, Rv. 597324); b) nella specie il C., cessato l’orario per la caccia, era stato sorpreso all’interno del bosco con il fucile carico e l’affermazione, secondo la quale costui si stava dirigendo verso la propria autovettura altro non costituisce che un mero asserto congetturale, non suffragato da elementi probatori di riscontro, in una situazione nella quale l’Autorità amministrativa aveva fornito la prova costitutiva del fatto;

considerato, pertanto, che la sentenza gravata deve essere cassata ed il processo rinviato al Giudice del merito, per nuovo vaglio, alla luce di quanto sopra osservato, giudice al quale si assegna il compito di regolare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, altra composizione.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2017

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