Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29708 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

E.TR. Equitalia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a

margine del ricorso, dell’avv. Fiertler Giuseppe ed elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’avv. Torrisi Salvatore, in Roma,

via Federico Cesi, 21;

– ricorrente –

contro

P.A.; Prefetto di Catanzaro e Calcestruzzi Calabria

s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Chiaravalle

Centrale n. 1390 del 2009, depositata il 1 giugno 2009 (e notificata

l’8 ottobre 2009);

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 30

novembre 2011 dal Consigliere rel. Dr. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Procuratore

Generale Dr. Capasso Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. P.A. proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Chiaravalle Centrale, avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) emessa dall’E.TR. (e notificata il 14 marzo 2008), su richiesta della Prefettura di Catanzaro, per il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 466,51, chiedendone l’annullamento, tra gli altri motivi, per l’omessa indicazione, nella cartella stessa, delle generalità del responsabile del procedimento preordinato all’emissione.

Nella costituzione della sola società concessionaria del servizio esattoriale, il predetto Giudice di pace, con sentenza n. 1390 del 2009 (depositata il 1 giugno 2009), accoglieva l’opposizione in virtù della ravvisata fondatezza della doglianza relativa alla evidenziata omessa indicazione del responsabile del procedimento nella cartella esattoriale impugnata.

Avverso la citata sentenza (notificata l’8 ottobre 2009) ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 9 dicembre 2009 e depositato il 30 dicembre successivo) l’E.TR. Equitalia s.p.a., articolato in due motivi, in ordine al quale non si è costituito in questa fase nessuno degli intimati.

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ponendo il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (“ratione temporis” applicabile):

“deve il giudice adito per l’annullamento di cartella di pagamento emessa prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 248 del 2007, art. 36 ritenere non sussistente l’obbligo di indicazione del responsabile del procedimento ivi prescritto per i ruoli successivi al giugno 2008 ovvero ritenere tale indicazione necessaria per tutti i ruoli indipendentemente dalla data di consegna degli stessi?”.

Con il secondo motivo la ricorrente ha prospettato il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione alla stessa disposizione normativa, chiedendo a questa Corte, ai sensi del citato art. 366 bis c.p.c., di verificare se il giudice di pace sia incorso nel dedotto vizio motivazionale allorquando – in ordine alla mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento notificata dall’agente di riscossione, in applicazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, che non contiene alcun precetto retroattivo ma stabilisce solo il momento da cui opera l’ipotesi di nullità espressamente prevista – ha dichiarato la nullità della cartella di pagamento ritenendo irretroattiva la norma che tale nullità prevede.

I due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente perchè strettamente connessi – sono fondati e, pertanto, meritano accoglimento.

Infatti, il predetto giudice di pace, pervenendo all’accoglimento del ricorso come proposto in primo grado sul presupposto dell’applicazione retroattiva del disposto di cui al D.L. n. 248 del 2007, art. 36, convertito, con modificazioni, nella L. n. 31 del 2008, è andato di contrario avviso alla giurisprudenza (anche recente) di questa Corte (che si condivide), alla stregua della quale la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a), il quale dispone che per qualsiasi atto dell’Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione – e, quindi, anche per le cartelle esattoriali – si debba “tassativamente” indicare il responsabile del procedimento, non comporta, nel caso di omissione di tale indicazione, la nullità dell’atto, non equivalendo la predetta espressione ad una previsione espressa di nullità, come confermato anche dal citato D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 quater, convertito dalla L. n. 31 del 2008, che, nell’introdurre specificamente la sanzione di nullità per le cartelle non indicanti il nome del responsabile del procedimento, fissa la decorrenza di tale disciplina dal 1 giugno 2008, precisando, con portata interpretativa, che “la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data (come avvenuto nella fattispecie) non è causa di nullità delle stesse” (cfr, per tutte, Cass. n. 10805 del 2010 e Cass. n. 8613 del 2011). In definitiva, alla stregua del richiamato principio, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio della causa all’Ufficio del giudice di pace di Chiaravalle Centrale, in persona di altro giudicante, che, nell’attenersi al suddetto principio e nell’esaminare le altre questioni dedotte, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Giudice di pace di Chiaravalle Centrale, in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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