Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29708 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 19/11/2018), n.29708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8130-2017 proposto da:

LA PERGOLA DI G.E. & C SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO LUCA

LOBUONO TAJANI, rappresentata e difesa dagli avvocati LAURA

CASTALDI, NICOLA LEONE DE RENZIS SONNINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1625/224/016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 22/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 1625/24/2016, depositata il 22 settembre 2016, non notificata, la CTR della Toscana accolse l’appello proposto nei confronti della società di cui in epigrafe dall’Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale del Territorio di Firenze, avverso la sentenza di primo grado della CTP di Firenze, che aveva accolto il ricorso della contribuente per l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato avente ad oggetto l’attribuzione della categoria A/8, classe 1 con attribuzione della relativa rendita, ad unità immobiliare di proprietà della ricorrente per la quale la società con dichiarazione DOCFA, presentata per diversa distribuzione degli spazi interni, aveva proposto l’attribuzione della categoria A/7, classe 4.

Avverso la pronuncia della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, al quale l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

La ricorrente ha altresì depositato memoria adesiva alla proposta depositata in atti dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 e L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’avviso di accertamento catastale impugnato fosse sufficientemente motivato, per mezzo della “semplice indicazione dei dati oggettivi (categoria, classe e consistenza catastale) acclarati dall’Ufficio”.

1.1. In tal modo, peraltro, la sentenza impugnata si è posta in contrasto con la più recente giurisprudenza di questa Corte in materia, che ha avuto modo di chiarire che in tema di attribuzione di rendita catastale a seguito della procedura disciplinata del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994 (c.d. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento può intendersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita “solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione deve specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso” (cfr. Cass. sez. 5, ord. 23 maggio 2018, n. 12777; Cass. sez. 6-5, ord. 9 marzo 2017, n. 6065; Cass. sez. 6-5, ord. 16 giugno 2016, n. 12497; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass. sez. 6-5, ord. 13 febbraio 2014, n. 3394).

1.2. Nel caso di specie, come si evince dall’avviso di accertamento riportato dalla ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza, la motivazione si risolve in un’elencazione di disposizioni normative e nel mero generico riferimento agli elementi in astratto idonei a giustificare il nuovo classamento, ma senza alcun riferimento nè alle caratteristiche tipologiche e costruttive proprie delle unità immobiliari in oggetto, nè all’indicazione delle unità concretamente assunte in comparazione, rilevandosi che, a fronte di una minore consistenza dei vani catastali rispetto alla proposta di cui all’elaborato DOCFA, l’attribuzione di una categoria superiore avrebbe richiesto alla luce dei principi sopra richiamati una più compiuta specificazione delle ragioni in fatto ed in diritto della rettifica apportata alla rendita catastale proposta; ragioni che ex post e cioè solo nel corso del giudizio, sono state indicate nella preesistenza dell’attribuzione della categoria A/8, peraltro contestata specificamente dalla ricorrente, e nella natura migliorativa degli interventi di ristrutturazione apportati all’unità immobiliare in oggetto.

1.3. E’ appena il caso di rilevare come alcune delle pronunce sopra citate siano state non propriamente richiamate dall’Amministrazione controricorrente nella fattispecie in esame a sostegno della legittimità dell’atto impugnato dalla contribuente, in relazione a massima che è propria invece della sola Cass. sez. 5, 3 febbraio 2014, n. 2268, secondo cui in tema di classamento seguito a procedura DOCFA ed in base a stima diretta eseguita dall’Ufficio, l’obbligo della motivazione può ritenersi assolto anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi che, in forza della struttura fortemente partecipativa del procedimento, sono conosciuti o facilmente conoscibili dal contribuente: laddove le ulteriori pronunce – alle quali va data ulteriore continuità – richiedono in realtà un quid pluris, la cui carenza va riscontrata nella fattispecie in esame alla stregua di quanto sopra osservato.

2. La sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento del primo motivo, restando assorbiti gli altri e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente per carenza di motivazione dell’avviso di classamento impugnato.

3. Possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito, avuto riguardo all’andamento del giudizio, restando le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, a carico dell’Amministrazione controricorrente, secondo soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente.

Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e condanna la controricorrente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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