Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29708 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 14/11/2019), n.29708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24317-2017 proposto da:

M.R., in qualità di ex rappresentante e poi socia della

società SISTEMA AMBIENTE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO MANCINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 153/2/2917 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 09/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

M.R. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Molise indicata in epigrafe che ha rigettato l’appello della contribuente confermando la sentenza di rigetto parziale del ricorso introduttivo proposto avverso l’accertamento relativo a IRES, Iva e Irap per gli anni 2004 e 2005 con riguardo alla ritenuta distribuzione degli utili della società Sistema Ambiente srl, a ristretta base sociale. Secondo la CTR non era stata fornita la prova dell’accantonamento o reinvestimento degli utili, dovendosi poi desumere dal rapporto di coniugio fra la M. e l’amministratore unico della società un ulteriore elemento a sostegno del vincolo di solidarietà posto a base della presunzione di distribuzione extracontabile degli utili ai soci.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27, del TUIR, art. 44, degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c.

La CTR non avrebbe colto in modo appropriato il contenuto della censura che non atteneva alla distribuzione degli utili, quanto all’estraneità della ricorrente dalla gestione societaria, tralasciando di esaminare in maniera compiuta gli elementi offerti nel corso del giudizio, fra i quali la sentenza penale assolutoria della M. rispetto ad operazioni evasive.

Con il secondo motivo si deduce l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui avrebbe considerato la decisività del rapporto di coniugio con il Ma., mai socio della società ma unicamente amministratore unico del sodalizio, in tal modo dando luogo ad una motivazione illogica.

I motivi di ricorso sono entrambi inammissibili.

Quanto al primo, la censura, in effetti, non attiene ad un vizio di violazione di legge, avendo la CTR escluso in radice la prova del superamento della presunzione di distribuzione degli utili in ambito di società di capitali a ristretta base sociale pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1947 del 24/01/2019) -.

In realtà, la censura prospetterebbe l’omesso esame di fatti e circostanze che, tuttavia, non vengono analiticamente indicate ai fini dell’autosufficienza e non sono state prospettate con riguardo al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Senza dire, in ogni caso, che la pronunzia assolutoria indicata genericamente non consente affatto di collegare l’eventuale accertamento ivi operato agli anni ai quali si riferisce l’accertamento, non avendo la ricorrente allegato alcunchè sul punto.

Quanto alla seconda censura, è sufficiente evidenziare che il vizio di illogicità della motivazione è stato espunto dai sistema per effetto della novella all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta nell’anno 2012, applicabile ratione temporis – cfr. Cass., S.U., n. 8053/2014 -.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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