Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29707 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. II, 29/12/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 29/12/2020), n.29707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2233/2019 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in Padova, via Enrico

Fermi n. 9, presso lo studio dell’avv.to NICOLETTA CIRILLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositate il

31/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia il ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello, in composizione monocratica, che aveva rigettato la richiesta di condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per l’irragionevole durata di un procedimento penale avente ad oggetto lo stralcio di alcuni capi d’imputazione rinviati al giudice di primo grado dalla Corte d’Appello e che, in parte, era stata già oggetto di domanda di equa riparazione.

La Corte d’Appello con decreto del 31/10/2018, per quel che ancora rileva, confermava il decreto opposto, ritenendo infondata l’opposizione.

In particolare, la Corte d’Appello rilevava l’infondatezza della richiesta del ricorrente secondo cui la ragionevole durata del giudizio di rinvio avrebbe dovuto essere contenuta in un anno.

Il giudice del gravame richiamava la giurisprudenza secondo la quale l’effetto estintivo del reato derivante dall’utilizzo da parte dell’imputato sottoposto a procedimento penale di tecniche dilatorie o di strategie sconfinante nell’abuso del diritto di difesa escludeva il diritto all’equa riparazione. Allo stesso modo doveva essere escluso il risarcimento a colui che aveva contribuito al maturarsi dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Nel caso di specie la ricostruzione operata dalla stessa parte delle vicende giudiziarie che la avevano interessata dimostravano una chiara volontà di tenere pendente il contenzioso al solo fine del maturare del termine di prescrizione. Il reclamante aveva infatti impugnato la sentenza di condanna di primo grado emessa in data 16 febbraio 2015 al solo fine di far dichiarare con la pronuncia del 3 ottobre 2017 la prescrizione del reato.

Il ricorrente non aveva subito alcun danno dalla pendenza del procedimento penale, essendosi anzi questa risolta a suo vantaggio in conseguenza della maturazione dei termini di prescrizione per il reato a lui addebitato, termine al quale egli non aveva rinunciato.

Nello stesso senso si era espressa la Corte dei Diritti dell’Uomo nel caso G. che aveva escluso la configurabilità di pregiudizi derivanti dalla durata eccessiva del procedimento in considerazione della significativa riduzione della pena ottenuta in appello dall’imputato, in conseguenza della maturazione dei termini di prescrizione per il reato a cui l’imputato non aveva rinunciato.

3. P.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso.

4. Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso.

5. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 2 e 2 bis, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, nonchè per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla ragionevole durata del procedimento.

L’opposizione era stata proposta avverso la decisione monocratica con la quale si era esclusa l’irragionevole durata del procedimento di rinvio perchè la durata dello stesso era stata contenuta nei termini di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis.

La Corte d’Appello non si è pronunciata su tale aspetto, pur essendo pacifico che il giudizio di rinvio era durato più di un anno e non emergeva alcuna tecnica dilatoria da parte dell’imputato.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies, lett. a), in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 156 c.p.c., comma 2, per non aver descritto in cosa si sarebbe esplicitato l’abuso di diritto di difesa e per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio con riferimento all’esclusione del danno subito dal ricorrente per effetto dell’asserito vantaggio conseguito nel procedimento presupposto per intervenuta prescrizione del reato.

La censura attiene alla parte della decisione con la quale si è escluso il pregiudizio derivante dal superamento della ragionevole durata del processo a causa di una asserita condotta dilatoria. Pur dando per scontato tale superamento, il risarcimento non poteva essere escluso per il solo fatto che si era proposto appello avverso la sentenza. Inoltre, la Corte d’Appello non aveva valutato quale parte del periodo di ragionevole durata era dovuto all’autorità procedente.

3. I due motivi di ricorso sono fondati.

La Corte d’Appello ha omesso del tutto di pronunciarsi in ordine al motivo di impugnazione con il quale si contestava il computo di durata ragionevole del processo presupposto.

Inoltre, la Corte d’Appello ha escluso la sussistenza del pregiudizio affermando che il ricorrente aveva strumentalmente proposto appello avverso la sentenza di primo grado emessa in data 16 febbraio 2015 al solo fine di far dichiarare la prescrizione del reato.

La suddetta motivazione, infine, non tiene conto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies, lett. a), secondo cui si presume insussistente il pregiudizio da durata irragionevole in caso di dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all’imputato. Spetterà, dunque, alla Corte d’Appello valutare se il processo presupposto ha superato la durata ragionevole ed eventualmente valutare se il ricorrente ha fornito prova del pregiudizio nonostante la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

4. La Corte accoglie i due motivi di ricorso cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

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